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Dove è vietato fermarsi e sostare con l’auto in città?

Regole su arresto, fermata, sosta e divieti in ambito urbano secondo il Codice della Strada, con indicazioni su sanzioni, rimozione forzata e possibilità di ricorso

Divieto di fermata e sosta in città: tutti i casi previsti dal Codice
diEzio Notte

Capire dove è vietato fermarsi o sostare con l’auto in città è fondamentale per evitare multe, rimozioni e situazioni di pericolo per pedoni e altri veicoli. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata e sosta, in quali punti della strada questi comportamenti sono vietati e quali sono le conseguenze in caso di violazione. In questo articolo analizziamo le regole principali, con un taglio pratico ma rigoroso, per aiutarti a muoverti in ambito urbano in modo più consapevole e sicuro.

Differenza tra arresto, fermata e sosta

Per capire dove è vietato fermarsi o sostare in città, il primo passo è distinguere correttamente le diverse situazioni previste dal Codice. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce in modo puntuale cosa si intende per arresto, fermata e sosta dei veicoli. L’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione: ad esempio, quando ti fermi a un semaforo rosso o in coda. Non si tratta quindi di una scelta del conducente, ma di una necessità imposta dal traffico o dalla segnaletica, e rientra nella normale dinamica della circolazione.

La fermata, sempre secondo l’articolo 157, è la sospensione temporanea della marcia, anche in un’area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve rimanere presente e pronto a riprendere la marcia, e la manovra non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che, in città, fermarsi pochi istanti in doppia fila o davanti a un passo carrabile può comunque costituire violazione se crea ostacolo al flusso dei veicoli o ai pedoni.

La sosta, invece, è definita come la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. In pratica, si parla di sosta quando parcheggi l’auto e ti allontani, anche per pochi minuti, oppure quando la lasci ferma per un periodo non brevissimo. La distinzione è importante perché molte norme vietano specificamente la sosta, altre sia la fermata sia la sosta, e da questo dipendono le sanzioni e le eventuali misure accessorie come la rimozione del veicolo.

L’articolo 157 disciplina anche come devono essere posizionati i veicoli in fermata o in sosta. Salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia; dove non esiste marciapiede rialzato, va lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Nei centri abitati, inoltre, nelle strade a senso unico la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro, purché resti spazio sufficiente per il transito di almeno una fila di veicoli. Durante la sosta il motore deve essere spento, e il Codice vieta espressamente di tenerlo acceso solo per mantenere in funzione il climatizzatore, prevedendo una specifica sanzione.

Dove è sempre vietato fermarsi o sostare

Il cuore del tema “dove è vietare fermata e sosta in città” è disciplinato dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato i punti in cui fermata e sosta sono vietate. In molti casi il divieto riguarda sia la fermata sia la sosta, proprio perché la presenza di un veicolo, anche per pochi istanti, può creare situazioni di pericolo o intralcio. Ad esempio, è vietato fermarsi o sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche fermata e sosta sui dossi e nelle curve, e, in ambito urbano, in prossimità delle intersezioni.

In città, un divieto particolarmente rilevante riguarda le intersezioni: la fermata e la sosta sono vietate sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. È inoltre vietato fermarsi o sostare sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. Anche i marciapiedi rientrano tra le aree dove fermata e sosta sono vietate, salvo diversa segnalazione: occupare il marciapiede con l’auto significa sottrarre spazio ai pedoni e creare situazioni di rischio, in particolare per persone con mobilità ridotta.

L’articolo 158 vieta la fermata e la sosta anche in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. In ambito urbano, questo significa che non è lecito fermarsi davanti a un semaforo o a un cartello in modo da renderlo invisibile agli altri conducenti. Sono vietate, inoltre, fermata e sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica: in questi ultimi il divieto vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che permangono oltre un’ora dopo il completamento, con una specifica eccezione per la fascia notturna.

Per quanto riguarda la sola sosta, il Codice prevede ulteriori divieti: è vietato sostare allo sbocco dei passi carrabili, dove si impedirebbe l’accesso a proprietà private o attività, e dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta. La sosta è vietata anche negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, nonché negli spazi riservati ai taxi e ai veicoli adibiti al trasporto scolastico. Ulteriori divieti riguardano le aree destinate al mercato e al carico/scarico merci nelle ore stabilite, le banchine, gli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, alle donne in gravidanza o genitori con bambini piccoli, le corsie riservate ai mezzi pubblici, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

Sosta regolamentata, a pagamento e rimozione forzata

Oltre ai divieti assoluti, in città è molto diffusa la sosta regolamentata, spesso a pagamento o limitata nel tempo. L’articolo 157 stabilisce che, nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato, il conducente ha l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio sosta e, dove esiste un dispositivo di controllo della durata, di porlo in funzione. Questo principio si applica tipicamente alle aree con disco orario o con dispositivi elettronici di controllo, e la mancata indicazione corretta dell’orario può essere considerata violazione delle condizioni di sosta.

La sosta regolamentata può essere anche a pagamento, con tariffe e modalità stabilite dall’ente proprietario della strada, di solito il Comune. In questi casi, la violazione non riguarda solo il mancato pagamento, ma anche il superamento del tempo consentito o l’uso improprio di stalli riservati (ad esempio, spazi per residenti o per determinate categorie di veicoli). L’ente può prevedere, tramite ordinanza, che in alcune strade la sosta costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione: in tali casi, l’articolo 159 consente agli organi di polizia di disporre la rimozione dei veicoli, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo.

L’articolo 159 del Codice della Strada disciplina in modo specifico la rimozione forzata e il blocco dei veicoli. La rimozione può essere disposta, oltre che nei casi previsti dall’articolo 158, in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, nonché quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade. In alternativa alla rimozione, è consentito il blocco del veicolo con apposito dispositivo applicato alle ruote, purché il veicolo non costituisca intralcio o pericolo. La rimozione o il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria per la violazione principale.

È importante ricordare che, nelle zone di sosta predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, come stabilito dall’articolo 157. Le strisce di delimitazione degli stalli di sosta, previste dall’articolo 40 del Codice della Strada, rientrano tra i segnali orizzontali e servono proprio a indicare dove e come posizionare il veicolo. Parcheggiare fuori dagli stalli, occupare più posti o invadere aree riservate può quindi integrare una violazione delle norme sulla sosta, con le relative conseguenze in termini di sanzioni e, nei casi più gravi, di rimozione.

Chi può fare le multe per sosta e fermata

In città, non solo le forze di polizia tradizionali possono accertare e sanzionare le violazioni in materia di sosta e fermata. L’articolo 12-bis del Codice della Strada prevede infatti che, con provvedimento del sindaco, possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi, a dipendenti comunali o delle società che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi. Analoghe funzioni possono essere attribuite a dipendenti comunali, aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni connesse alle loro attività.

Il personale incaricato deve essere nominativamente designato con il provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo adeguata formazione; durante lo svolgimento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Questo significa che i verbali da loro redatti hanno pieno valore ai fini dell’accertamento delle violazioni. Le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, con riferimento in particolare alla circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

Al personale individuato dall’articolo 12-bis è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Questo amplia in modo significativo il numero di soggetti che, in ambito urbano, possono elevare sanzioni per divieto di sosta o fermata, soprattutto nelle zone a pagamento, nelle aree pedonali, nelle corsie riservate e nei parcheggi regolamentati. Resta naturalmente ferma la competenza generale degli organi di polizia stradale previsti dall’articolo 12 del Codice.

Quando la violazione del divieto di fermata o sosta viene accertata tramite apparecchi di rilevamento a distanza, ad esempio per accessi non autorizzati in ZTL o aree pedonali, l’articolo 201 del Codice della Strada disciplina le modalità di notificazione del verbale e le particolarità nel caso di veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali. In tali situazioni, la procedura sanzionatoria può essere temporaneamente interrotta per verificare se il conducente si trovasse in condizioni che escludono la responsabilità, con sospensione dei termini per la notifica fino alla risposta dell’ente intestatario del veicolo.

Come contestare una sanzione per divieto di sosta

Quando si riceve una multa per divieto di sosta o fermata, il Codice della Strada prevede strumenti di tutela che consentono di contestare l’accertamento, se si ritiene che non sia corretto. L’articolo 211 del Codice della Strada chiarisce che, nei casi in cui da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive, il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria. Il verbale redatto dall’agente accertatore costituisce titolo per l’applicazione di entrambe le sanzioni, e l’eventuale ricorso viene valutato complessivamente.

L’articolo 201 stabilisce che l’obbligo di pagare la sanzione si estingue se la notificazione del verbale non avviene entro il termine prescritto. Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle contestazioni relative a violazioni accertate senza immediata contestazione, come nel caso di veicoli in sosta non presenti al momento dell’arrivo dell’agente o di rilevazioni a distanza. Le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione, e rientrano quindi nell’importo complessivo richiesto al trasgressore o al soggetto obbligato in solido.

Nel caso di rimozione del veicolo ai sensi dell’articolo 159, la sanzione amministrativa accessoria si aggiunge alla sanzione pecuniaria per la violazione principale. Se si ritiene che la rimozione sia stata disposta in assenza dei presupposti di legge (ad esempio, mancanza del pannello integrativo che segnala la rimozione in una zona di divieto di sosta, oppure assenza di grave intralcio o pericolo), è possibile far valere tali elementi nell’ambito del ricorso contro il verbale. L’eventuale ordine del prefetto di ripristino dei luoghi o rimozione di opere abusive, quando previsto, è anch’esso oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento sanzionatorio.

La disciplina di dettaglio sulle modalità, i termini e l’autorità competente per il ricorso si coordina con le norme generali del titolo VI del Codice, richiamate dagli articoli 201 e 211. In ogni caso, per chi guida in città, il modo più efficace per evitare problemi resta quello di conoscere e rispettare le regole su fermata e sosta: posizionare correttamente il veicolo, prestare attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale, non occupare spazi riservati o aree di intersezione e utilizzare in modo corretto le aree di sosta regolamentata. Così si riducono al minimo i rischi di sanzioni, rimozioni e contestazioni, contribuendo al tempo stesso a una circolazione più ordinata e sicura per tutti.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.