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Dove è vietato fermarsi o parcheggiare l’auto?

Regole su arresto, fermata e sosta, divieti previsti dal Codice della Strada, sanzioni applicabili e ruolo della segnaletica orizzontale e verticale

Divieto di fermata e sosta: tutte le zone in cui non puoi parcheggiare
diEzio Notte

Capire dove è vietato fermarsi o parcheggiare è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e, soprattutto, situazioni di pericolo per la circolazione. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata e sosta, e individua una serie di luoghi in cui queste manovre sono vietate o consentite solo a determinate condizioni. In questo articolo analizziamo in chiave divulgativa le principali regole, con particolare attenzione ai divieti di fermata e sosta, alle sanzioni e al ruolo della segnaletica orizzontale e verticale.

Differenza tra arresto, fermata e sosta secondo il CdS

Il punto di partenza per orientarsi tra divieti e obblighi è la definizione giuridica di arresto, fermata e sosta. L’articolo 157 del Codice della Strada chiarisce che per arresto si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, come ad esempio una coda o un semaforo rosso. Non si tratta quindi di una scelta del conducente, ma di una condizione imposta dal traffico o dalla segnaletica. Questa distinzione è importante perché l’arresto, in quanto necessario alla circolazione, non rientra nei divieti di fermata e sosta, purché avvenga nel rispetto delle altre norme di sicurezza.

La fermata, sempre secondo l’articolo 157, è la sospensione temporanea della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve rimanere presente e pronto a riprendere la marcia, e la manovra non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che la fermata è ammessa anche in luoghi dove la sosta è vietata, ma solo se è davvero di breve durata e non crea pericolo o ostacolo agli altri utenti della strada.

La sosta è invece definita come la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente dal veicolo. In questo caso non si parla più di esigenza momentanea, ma di una vera e propria permanenza del veicolo in un punto della strada. Proprio perché il conducente può allontanarsi, la legge è più rigorosa nel disciplinare dove la sosta è consentita e dove è vietata, prevedendo divieti specifici e, in molti casi, la necessità di rispettare la segnaletica che delimita gli stalli o indica limiti di tempo e modalità di utilizzo degli spazi.

Lo stesso articolo 157 stabilisce anche come devono essere posizionati i veicoli in fermata o in sosta. Salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando comunque spazio sufficiente al transito dei pedoni, non inferiore a un metro se manca il marciapiede rialzato. Fuori dei centri abitati, la fermata e la sosta devono avvenire di norma fuori dalla carreggiata e non sulle piste ciclabili o sulle banchine, salvo apposita segnalazione, mentre sulle strade con precedenza la sosta è vietata.

Dove è vietata la fermata dei veicoli

Il quadro dei divieti di fermata è disciplinato in modo puntuale dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca i luoghi in cui fermata e sosta sono vietate. In molti casi il divieto riguarda entrambe le manovre, proprio perché la presenza anche temporanea di un veicolo può creare situazioni di grave pericolo. È il caso, ad esempio, dei passaggi a livello e dei binari di linee ferroviarie o tramviarie, dove la fermata è vietata in corrispondenza, in prossimità o così vicino da intralciare la marcia dei convogli. Allo stesso modo, il divieto si estende alle gallerie, ai sottovia, ai sovrapassaggi, ai fornici e ai portici, salvo diversa segnalazione, per evitare ostacoli in punti strutturalmente critici.

La fermata è vietata anche sui dossi e nelle curve, e – fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – pure in loro prossimità. In queste situazioni la visibilità ridotta rende particolarmente pericolosa la presenza di un veicolo fermo, perché gli altri conducenti potrebbero accorgersene troppo tardi. Un ulteriore divieto riguarda la prossimità e la corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici: non è consentito fermarsi in modo da occultarne la vista, né in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, dove i veicoli devono potersi disporre correttamente per le manovre di svolta.

Altri divieti di fermata e sosta riguardano le aree di intersezione. Fuori dei centri abitati, non è consentito fermarsi in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, mentre nei centri abitati il divieto vale in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Questa distanza minima serve a garantire la visibilità reciproca tra i veicoli che si immettono nell’incrocio e a evitare che un veicolo fermo ostacoli le manovre di svolta o di attraversamento.

La fermata è inoltre vietata sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Sono vietate fermata e sosta anche negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica di tali veicoli, con una disciplina specifica per i veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che permangono oltre un’ora dopo il completamento, con esclusione della fascia oraria notturna salvo i punti di ricarica di potenza elevata. In tutti questi casi, il divieto tutela categorie vulnerabili come pedoni e ciclisti e garantisce l’uso corretto delle infrastrutture dedicate.

Dove è vietata la sosta e quali sono le eccezioni

Oltre ai casi in cui fermata e sosta sono entrambe vietate, l’articolo 158 individua una serie di situazioni in cui il divieto riguarda in modo specifico la sosta. La sosta è vietata, ad esempio, allo sbocco dei passi carrabili, dove un veicolo parcheggiato impedirebbe l’accesso o l’uscita da proprietà private o aree interne. È vietata anche ovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta o di spostarlo, nonché in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote. Altri divieti riguardano gli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli su rotaia, e, se non delimitati, l’area entro 15 metri dal segnale di fermata, oltre agli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza e a quelli adibiti al trasporto scolastico.

La sosta è vietata anche sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose nelle ore stabilite, sulle banchine salvo diversa segnalazione, negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito utilizzati dagli stessi veicoli. Ulteriori divieti riguardano gli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in gravidanza o dei genitori con bambini piccoli muniti di permesso rosa, le corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

Altri casi di divieto di sosta previsti dall’articolo 158 sono gli spazi asserviti a impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati da apposita segnaletica, davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e in loro prossimità entro cinque metri prima e dopo le installazioni, limitatamente alle ore di esercizio, e nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite. Nei centri abitati è inoltre vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

Accanto ai divieti generali, il Codice prevede la possibilità di deroghe e autorizzazioni specifiche. L’articolo 7 del Codice della Strada consente ai comuni, ad esempio, di riservare spazi di sosta per veicoli di polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno, veicoli al servizio di donne in gravidanza o genitori con bambini piccoli, veicoli elettrici o alla loro ricarica, veicoli per salita e discesa passeggeri o carico e scarico cose in prossimità di nodi di trasporto, veicoli adibiti a servizi di linea e veicoli per il trasporto scolastico.

Sanzioni, rimozione e casi tipici di multa per parcheggio

Le violazioni delle norme su fermata e sosta comportano sanzioni amministrative pecuniarie e, in alcuni casi, misure accessorie come la rimozione del veicolo. L’articolo 157 prevede che chiunque violi le disposizioni in materia di arresto, fermata e sosta – ad esempio posizionando il veicolo in modo non conforme, non lasciando spazio sufficiente ai pedoni o tenendo il motore acceso durante la sosta per mantenere in funzione il condizionatore – sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi differenziati per la violazione del divieto di tenere il motore acceso e per le altre ipotesi.

L’articolo 158 stabilisce specifiche sanzioni per chi viola i divieti di sosta in spazi riservati alle persone invalide, prevedendo importi più elevati per i veicoli diversi da ciclomotori e motoveicoli a due ruote. Inoltre, lo stesso articolo impone al conducente, durante la sosta e la fermata, di adottare le cautele necessarie a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso, a conferma del fatto che la responsabilità del conducente non si esaurisce con l’arresto del veicolo, ma continua finché il mezzo rimane sulla strada.

Un ulteriore riferimento importante è l’articolo 7, che disciplina le competenze dei comuni in materia di regolamentazione della sosta. Esso prevede, tra l’altro, che nei casi di sosta vietata protratta oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria possa essere applicata per ogni periodo di ventiquattro ore di protrazione della violazione, e che in caso di superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, la sanzione sia calcolata moltiplicando gli importi per il numero dei periodi di tempo massimo consentito, entro un tetto massimo. Questo meccanismo rende particolarmente onerosa la permanenza abusiva in aree a tempo limitato.

In molte situazioni di divieto di sosta, soprattutto quando il veicolo costituisce intralcio grave o pericolo per la circolazione, può essere disposta la rimozione forzata del mezzo, con ulteriori costi a carico del proprietario per il recupero e la custodia. Inoltre, l’ente proprietario della strada, ai sensi dell’articolo 6 del Codice della Strada, può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, nonché vietare temporaneamente la sosta per esigenze tecniche o di pulizia, rendendo noto il divieto con i prescritti segnali con congruo preavviso. La mancata osservanza di tali ordinanze espone il conducente alle relative sanzioni.

Come riconoscere correttamente segnaletica e strisce

Per rispettare i divieti di fermata e sosta non basta conoscere le norme generali: è essenziale saper leggere correttamente la segnaletica orizzontale e verticale. L’articolo 40 del Codice della Strada definisce i segnali orizzontali come quelli tracciati sulla strada, destinati a regolare la circolazione, guidare gli utenti e fornire prescrizioni o indicazioni utili sui comportamenti da seguire. Tra questi rientrano le strisce longitudinali e trasversali, gli attraversamenti pedonali o ciclabili, le frecce direzionali, le iscrizioni e simboli, le strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, le isole di traffico e le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea.

Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue: le prime, salvo quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano un limite invalicabile di corsia o carreggiata, mentre le seconde delimitano le corsie o la carreggiata consentendo il cambio di corsia. Una striscia longitudinale continua può affiancarne una discontinua: in questo caso, i conducenti che marciamo alla destra di quella discontinua possono oltrepassarle, mentre quelli dal lato della continua no. Le strisce trasversali continue indicano il limite prima del quale il conducente deve arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, il segnale “fermarsi e dare precedenza” o un segnale manuale del personale di polizia stradale, nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare precedenza”.

Le strisce trasversali discontinue, invece, indicano il limite prima del quale il conducente deve arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”. L’articolo 40 prevede anche una disciplina specifica per la zona di attestamento ciclabile, dove la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite di arresto per i veicoli diversi dai velocipedi, mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche. La corretta interpretazione di queste strisce è fondamentale per posizionare il veicolo in modo conforme, evitando di invadere spazi riservati o di fermarsi oltre la linea di arresto.

Un ruolo centrale, in tema di sosta, è svolto dalle strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, anch’esse previste dall’articolo 40. Queste indicano con precisione dove il veicolo può essere collocato e, spesso in combinazione con la segnaletica verticale, se lo stallo è libero, a pagamento, riservato a determinate categorie (come persone con disabilità, veicoli elettrici, carico e scarico) o soggetto a limiti di tempo. L’articolo 157, a sua volta, stabilisce che nelle zone di sosta predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, e che nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato il conducente deve segnalare chiaramente l’orario di inizio sosta o utilizzare l’eventuale dispositivo di controllo della durata.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.