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Dove è vietato fermarsi o sostare con l’auto?

Divieti di fermata e sosta, regole del Codice della Strada e controlli sulle infrazioni per una guida corretta soprattutto in ambito urbano

Divieti di fermata e sosta: tutte le situazioni vietate
diEzio Notte

Capire dove è vietato fermarsi o parcheggiare l’auto è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e situazioni di pericolo per la circolazione. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata e sosta, e individua i punti in cui queste manovre sono vietate o limitate. In questo articolo analizziamo le definizioni ufficiali, i principali divieti e chi è autorizzato a controllare e sanzionare le irregolarità, con un’attenzione particolare alla guida in città e alla prevenzione delle infrazioni più comuni.

Differenza tra arresto, fermata e sosta

Il punto di partenza per orientarsi tra divieti di fermata e di sosta è comprendere le definizioni fornite dall’articolo 157 del Codice della Strada, che distingue in modo chiaro tra arresto, fermata e sosta dei veicoli. Per arresto si intende l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione: ad esempio, quando ci si ferma in coda, davanti a un semaforo rosso o per dare precedenza. Non è quindi una scelta del conducente, ma una conseguenza delle condizioni del traffico o della segnaletica. Questa distinzione è importante perché l’arresto, essendo imposto dalla circolazione, non rientra nei divieti di fermata o sosta.

La fermata, sempre secondo l’articolo 157, è la sospensione temporanea della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone oppure per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve rimanere presente e pronto a riprendere la marcia, e la manovra non deve arrecare intralcio alla circolazione. Questo significa che, anche se la fermata è in linea di principio più tollerata della sosta, non può trasformarsi in una sosta mascherata né creare pericolo o blocchi al traffico.

La sosta è invece definita come la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. In pratica, si parla di sosta quando si lascia il veicolo fermo per un periodo non brevissimo, spesso spegnendo il motore e allontanandosi, ad esempio per svolgere commissioni o rientrare a casa. La sosta è quindi l’uso tipico dei parcheggi e delle aree di stazionamento, ma può avvenire anche lungo la carreggiata, se consentito dalla segnaletica e dalle norme generali. Proprio perché il conducente può allontanarsi, la disciplina della sosta è più rigorosa rispetto alla fermata.

Lo stesso articolo introduce anche la sosta di emergenza, intesa come l’interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. Questa ipotesi ha una logica diversa rispetto alla sosta ordinaria: nasce da una necessità improvvisa e non programmabile. In ogni caso, anche in situazioni di emergenza, il conducente deve adottare tutte le cautele possibili per segnalare il veicolo e ridurre il rischio per gli altri utenti della strada, soprattutto sulle strade extraurbane principali e in autostrada, dove vigono regole specifiche sui comportamenti da tenere.

Dove la fermata è sempre vietata

Il Codice della Strada individua una serie di punti in cui fermata e sosta sono vietate in modo espresso, a tutela della sicurezza e della fluidità del traffico. L’elenco principale si trova nell’articolo 158 del Codice della Strada, che disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli. In questi casi, il divieto riguarda sia la sosta prolungata sia la semplice fermata di brevissima durata, proprio perché anche un arresto temporaneo del veicolo può creare pericolo o intralcio. È il caso, ad esempio, dei passaggi a livello e dei binari ferroviari o tranviari, dove la presenza di un veicolo fermo può ostacolare la marcia dei convogli.

Lo stesso articolo vieta fermata e sosta nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione. In questi contesti, la visibilità ridotta e gli spazi limitati rendono particolarmente rischioso qualsiasi arresto volontario del veicolo. Il divieto si estende anche ai dossi e alle curve, e – fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – anche in prossimità di tali punti, perché un veicolo fermo può essere visto troppo tardi da chi sopraggiunge. Analogamente, è vietato fermarsi in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché lungo le corsie di canalizzazione e in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione.

Un altro gruppo di divieti riguarda le intersezioni e gli attraversamenti. Fuori dei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione. Nei centri abitati, invece, il divieto si applica in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. È sempre vietato fermarsi sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, perché questi spazi sono riservati alla mobilità dolce e devono rimanere liberi per garantire sicurezza a pedoni e ciclisti.

Infine, l’articolo 158 vieta fermata e sosta sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione, e negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici o alla ricarica degli stessi, con regole specifiche sui tempi di permanenza dopo il completamento della ricarica. In questi casi, il divieto tutela sia la circolazione dei pedoni sia l’uso corretto delle infrastrutture dedicate. Va ricordato che, anche quando la fermata non è espressamente vietata, il conducente deve comunque evitare di creare intralcio alla circolazione e adottare tutte le cautele necessarie durante la fermata e la sosta, come previsto dall’articolo 158 stesso.

Dove la sosta è vietata o limitata

Oltre ai casi in cui fermata e sosta sono entrambe vietate, il Codice della Strada prevede situazioni in cui è vietata o limitata solo la sosta, mentre la fermata può essere consentita. L’articolo 158 elenca diversi casi in cui la sosta è espressamente vietata, ad esempio allo sbocco dei passi carrabili o dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta. È vietata anche la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, filobus e veicoli su rotaia, nonché negli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza o al trasporto scolastico, perché questi stalli sono destinati a servizi specifici.

La sosta è vietata anche sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e scarico di cose nelle ore stabilite, sulle banchine salvo diversa segnalazione, e negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, nonché in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito utilizzati dagli stessi veicoli. Ulteriori divieti riguardano gli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in gravidanza o dei genitori con bambini piccoli, le corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. In tutti questi casi, la sosta indebita ostacola funzioni essenziali o viola limitazioni stabilite per motivi di sicurezza, vivibilità e organizzazione del traffico.

La disciplina della sosta si intreccia anche con i poteri degli enti proprietari delle strade. L’articolo 6 del Codice della Strada consente all’ente proprietario, tramite ordinanza, di stabilire obblighi, divieti e limitazioni, anche permanenti, per il parcheggio o la sosta dei veicoli, e di vietare temporaneamente la sosta per esigenze tecniche o di pulizia, con adeguato preavviso tramite segnaletica. Nei centri abitati, l’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni la facoltà di regolamentare la sosta, anche subordinandola al pagamento di una somma, istituendo aree a pagamento, zone a traffico limitato e spazi riservati ai residenti. Ne deriva che, oltre ai divieti generali, occorre sempre prestare attenzione alla segnaletica locale.

Un ulteriore aspetto riguarda le modalità corrette di collocazione del veicolo in sosta o in fermata. L’articolo 157 stabilisce che, salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere posto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando spazio sufficiente per il transito dei pedoni quando non esiste marciapiede rialzato. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, non sulle piste per velocipedi né, salvo apposita segnalazione, sulle banchine; sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. Nelle strade urbane a senso unico, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli.

Chi può fare le multe per sosta e fermata

Il controllo del rispetto dei divieti di fermata e sosta non è affidato solo agli organi tradizionali di polizia stradale. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina in modo specifico la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta di superficie o i parcheggi. Analoghe funzioni possono essere attribuite a dipendenti comunali, aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, per le violazioni di sosta o fermata connesse alle loro attività.

Le funzioni di prevenzione e accertamento sono svolte da personale nominativamente designato con provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo adeguata formazione. Durante lo svolgimento delle mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, che può occuparsi in particolare della circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo, il controllo sulle corsie riservate e sulle aree di fermata dei mezzi pubblici è più capillare.

Al personale indicato nell’articolo 12-bis è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Questo significa che, nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento e nelle zone in cui operano tali soggetti, le violazioni di divieto di fermata e sosta possono essere accertate e sanzionate anche da figure diverse dagli agenti di polizia locale, purché formalmente incaricate. A questo si aggiunge la possibilità di accertare alcune violazioni tramite dispositivi o apparecchiature di rilevamento a distanza, come previsto dall’articolo 201 per specifici casi di divieto di fermata e sosta.

Resta fermo il ruolo degli organi di polizia stradale, che, oltre a contestare le violazioni, curano la notifica dei verbali e l’eventuale applicazione delle sanzioni accessorie. L’articolo 201 disciplina i termini e le modalità di notificazione dei verbali, prevedendo anche disposizioni particolari per i veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali in caso di violazioni di divieto di fermata e sosta accertate con apparecchi di rilevamento a distanza. Per il conducente, questo si traduce nella necessità di considerare che il controllo può avvenire sia in presenza sia tramite sistemi automatici, e che la responsabilità per le infrazioni segue le regole generali previste dal Codice.

Come evitare le infrazioni più comuni in città

Per evitare le infrazioni più frequenti in ambito urbano legate a fermata e sosta, è essenziale partire dalle definizioni e dai divieti generali già visti, ma anche prestare attenzione alle regolamentazioni locali. I comuni, in base all’articolo 7, possono istituire aree di sosta regolamentata, zone a traffico limitato, aree pedonali urbane e spazi riservati ai residenti, oltre a prevedere limitazioni specifiche in zone scolastiche o di particolare rilevanza urbanistica. Ignorare la segnaletica che indica orari, categorie di veicoli ammessi o obbligo di pagamento è una delle cause principali di sanzioni, soprattutto nelle zone centrali e nelle aree a forte rotazione di parcheggio.

Un altro aspetto cruciale riguarda il rispetto degli spazi riservati a categorie particolari di utenti. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, ai veicoli a servizio delle donne in gravidanza o dei genitori con bambini piccoli, nonché negli spazi destinati al trasporto pubblico, al carico e scarico merci e alla ricarica dei veicoli elettrici. In città, occupare impropriamente questi stalli è non solo fonte di sanzioni, ma anche di forte impatto sulla mobilità di chi ne ha effettivo bisogno. Prestare attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale, verificando eventuali orari o condizioni particolari, è quindi fondamentale per evitare errori.

Dal punto di vista pratico, è utile ricordare che, nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato, il conducente ha l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta e, ove esista, di porre in funzione il dispositivo di controllo della durata, come previsto dall’articolo 157. La mancata esposizione corretta dell’orario o il superamento del tempo consentito rientrano tra le violazioni sanzionate, anche con criteri specifici per il calcolo della sanzione in caso di prolungamento oltre il limite temporale, come indicato dall’articolo 7 per la sosta regolamentata. Curare questi dettagli riduce sensibilmente il rischio di trovare un verbale al rientro al veicolo.

Infine, per muoversi in città con maggiore tranquillità, è consigliabile adottare alcune buone pratiche coerenti con le norme del Codice della Strada: scegliere aree di sosta predisposte e segnalate, evitare di fermarsi in punti che possano ridurre la visibilità o ostacolare attraversamenti pedonali e ciclabili, e controllare sempre la presenza di segnaletica che limiti o vieti la sosta in determinati orari, ad esempio per pulizia strade o mercati. Mantenere il veicolo correttamente allineato al margine della carreggiata, non occupare marciapiedi e non lasciare il motore acceso durante la sosta contribuisce non solo a evitare sanzioni, ma anche a migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione urbana per tutti gli utenti.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.