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Dove è vietato parcheggiare e quando scatta la rimozione?

Divieti di sosta e fermata: cosa prevede il Codice della Strada (artt. 157-159), quando scatta rimozione o blocco e come recuperare il veicolo e i costi

Divieto di sosta e rimozione: dove è vietato parcheggiare
diEzio Notte

Parcheggiare correttamente è un obbligo del Codice della Strada. Di seguito, le regole essenziali su divieti di fermata e sosta, quando scattano rimozione o blocco del veicolo e come recuperarlo, con riferimenti agli articoli del CDS.

Divieti di fermata e sosta più comuni

È fondamentale distinguere tra arresto, fermata e sosta. L’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione; la fermata è temporanea (per far salire o scendere persone o per esigenze di brevissima durata) con conducente presente e pronto a ripartire; la sosta è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. In fermata o sosta, il veicolo va posto il più vicino possibile al margine destro, parallelamente e secondo il senso di marcia; fuori dai centri abitati, fermata e sosta avvengono fuori dalla carreggiata, non sulle piste ciclabili e, salvo segnalazione, non sulle banchine. Sulle strade a senso unico la sosta è ammessa anche a sinistra se rimangono almeno 3 metri liberi. Nelle aree con sosta a tempo limitato va esposto l’orario d’inizio. Il motore deve essere spento durante la sosta.

Il nucleo dei divieti è nell’Art. 158. Fermata e sosta sono vietate, tra l’altro, su passaggi a livello e binari, in gallerie e sottovia, su dossi e in curva, in prossimità di segnali (verticali e semaforici) se ne viene occultata la vista, nonché sulle corsie di canalizzazione. Divieto anche sulle intersezioni (con regole differenti dentro e fuori i centri abitati), su attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse, e sui marciapiedi salvo diversa segnalazione. Sono previsti divieti negli spazi riservati a fermata/sosta dei veicoli elettrici e negli stalli di ricarica, con regole sul tempo di permanenza dopo la ricarica. Quanto alla sola sosta (divieti aggiuntivi), è vietata allo sbocco dei passi carrabili, in seconda fila (salvo veicoli a due ruote), alle fermate del TPL (con distanza minima di 15 m se lo spazio non è delimitato), sulle banchine salvo diversa segnalazione, negli stalli per persone con disabilità e sui relativi scivoli, nelle aree pedonali, nelle ZTL per non autorizzati, negli spazi asserviti a servizi d’emergenza, davanti ai cassonetti e presso i distributori di carburante durante l’esercizio. Si aggiunge il divieto di sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da striscia continua (Art. 40, segnaletica orizzontale).

  • Su attraversamenti pedonali e ciclabili, piste ciclabili e relativi sbocchi (fermata e sosta vietate).
  • Su marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
  • In prossimità delle intersezioni: 5 metri nei centri abitati; regole specifiche fuori dai centri abitati.
  • Alle fermate di bus, filobus, tram: sosta vietata e, se non delimitate, distanza minima 15 m dal segnale di fermata.
  • Allo sbocco dei passi carrabili; in seconda fila (salvo 2 ruote); su banchine (salvo segnalazione).
  • Nelle aree pedonali e ZTL non autorizzate; presso impianti per emergenza e igiene pubblica; davanti ai cassonetti; in prossimità dei distributori in esercizio.

Le sanzioni dell’Art. 158 variano per gruppi di violazioni. Per le lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis), h-ter) del comma 1 e la lettera i) del comma 2, la sanzione va da 41 a 168 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per gli altri veicoli. Per la lettera f) del comma 1 (intersezioni in centri abitati) e per le lettere d) (fermate TPL) e h) (corsie riservate) del comma 2, la sanzione è più elevata: da 87 a 328 euro per 2 ruote e da 165 a 660 euro per gli altri veicoli. Più severa la sosta negli stalli per persone con disabilità o sui relativi scivoli (comma 2, lett. g): 165-660 euro per 2 ruote e 330-990 euro per gli altri, con decurtazione di 4 punti; per le lettere d) e h) del comma 2 sono previsti 2 punti (Art. 126-bis). Le sanzioni dell’Art. 158 si applicano per ciascun giorno di calendario in cui la violazione si protrae.

Oltre ai divieti, il CDS impone comportamenti corretti in sosta (Art. 157). Nelle aree predisposte, il veicolo va collocato secondo la segnaletica; nelle soste a tempo limitato l’orario di inizio dev’essere ben visibile, attivando l’eventuale dispositivo di controllo. È vietato tenere il motore acceso per mantenere in funzione il condizionatore durante la sosta e occorre evitare pericoli quando si aprono le porte. Per la disciplina delle soste a tempo limitato e tariffate, l’Art. 7 prevede che, in caso di protrazione oltre 24 ore, le sanzioni si applichino per ogni periodo di 24 ore, oltre alle regole specifiche per il superamento del tempo consentito.

Quando scatta la rimozione o il blocco del veicolo

La rimozione è una sanzione amministrativa accessoria prevista dall’Art. 159. Gli organi di polizia dispongono la rimozione: nelle strade dove un’ordinanza dell’ente proprietario abbia qualificato la sosta come grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto sia integrato da apposito pannello; nei casi previsti dagli Articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3; in ogni altro caso in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio; quando il veicolo è in sosta in violazione delle disposizioni dell’ente proprietario per manutenzione o pulizia strade e arredo urbano. Oltre al divieto, è determinante la presenza del pericolo o dell’intralcio alla circolazione o, ove richiesto, del pannello integrativo sulla segnaletica.

In alternativa alla rimozione, è possibile il blocco del veicolo con apposito attrezzo applicato alle ruote (le “ganasce”), senza oneri di custodia. Questa misura non è adottabile quando il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo per la circolazione: in tali circostanze prevale la rimozione. Le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione del blocco sono definite nel regolamento di esecuzione; il fondamento giuridico della misura è nell’Art. 159, comma 3.

La rimozione è disposta anche quando vi sia fondato motivo di ritenere che il veicolo sia stato abbandonato. In tal caso, oltre alla polizia stradale, può provvedere alla rimozione l’ente proprietario della strada, previo parere degli organi di polizia; seguono le disposizioni specifiche sul recupero dei veicoli abbandonati.

Accanto alle forze di polizia, il CDS riconosce funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta e fermata a personale individuato dal sindaco (ad esempio, dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta), con potere di contestazione delle violazioni degli Articoli 7, 157 e 158 e, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, di disporre la rimozione ai sensi dell’Art. 159.

Come recuperare il veicolo e quali costi sostenere

Quando è disposta la rimozione, gli organi che accertano la violazione provvedono al trasporto e alla custodia del veicolo in luoghi appositi; l’applicazione della sanzione accessoria è riportata nel verbale. Il veicolo rimosso è restituito all’avente diritto previa corresponsione delle spese di intervento, rimozione e custodia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. Per tali spese si applicano le regole dell’Art. 2756, comma 3, del codice civile (privilegio del creditore su beni mobili). In assenza di pagamenti, la restituzione non può avvenire.

Se è stato applicato il blocco del veicolo, la rimozione del dispositivo avviene su richiesta dell’avente diritto dopo il pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. Anche qui le modalità operative sono demandate al regolamento di esecuzione; si tratta di sanzioni amministrative accessorie che affiancano la sanzione pecuniaria principale prevista per la violazione contestata.

Se trascorrono 180 giorni dalla notifica del verbale che indica la rimozione o il blocco senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si presentino all’ufficio o comando competente, il veicolo può essere alienato o demolito. In caso di alienazione, il ricavato copre la sanzione pecuniaria (se non già versata) e le spese di rimozione, custodia e blocco; l’eventuale residuo è restituito all’avente diritto.

Contro la sanzione accessoria della rimozione o del blocco è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’Art. 203 del CDS. È importante ricordare che, sul piano pecuniario, alcune violazioni legate alla sosta possono rinnovarsi nel tempo: per le violazioni dell’Art. 158, la sanzione si applica per ogni giorno di protrazione; per la sosta tariffata e i limiti di tempo, l’Art. 7 prevede che, oltre le 24 ore, le sanzioni e le eventuali maggiorazioni si applichino per ciascun ulteriore periodo di 24 ore.

ScenarioRiferimento CDSSanzione tipicaAltre conseguenze
Sosta su attraversamento pedonale/ciclabile, pista ciclabile o marciapiedeArt. 158, comma 1, lett. g) e h)Da 41-168 € (2 ruote) o 87-344 € (altri veicoli), secondo gruppi previstiPossibile rimozione se intralcio/pericolo o ove previsto; punti per casi specifici
Sosta a meno di 5 m dall’intersezione (centro abitato)Art. 158, comma 1, lett. f)Da 87-328 € (2 ruote) o 165-660 € (altri veicoli)Rimozione se crea grave intralcio/pericolo
Sosta in stallo per disabili o su relativi scivoliArt. 158, comma 2, lett. g)Da 165-660 € (2 ruote) o 330-990 € (altri veicoli)Decurtazione 4 punti (Art. 126-bis)
Divieto con pannello di rimozione; manutenzione/pulizia stradeArt. 159, comma 1, lett. a) e d)Sanzione pecuniaria per la sosta vietata (Art. 158)Rimozione obbligatoria; costi di intervento, trasporto e custodia a carico dell’avente diritto
Blocco del veicolo (ganasce) in alternativa alla rimozioneArt. 159, comma 3Pagamento spese di intervento e bloccaggioRimozione del blocco dopo il pagamento; non applicabile se il veicolo è di intralcio/pericolo

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.