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Dove è vietato parcheggiare in città secondo il Codice?

Regole su arresto, fermata, sosta e divieti di parcheggio in città secondo il Codice della Strada, con sanzioni, rimozione veicoli e lettura della segnaletica

Divieti di sosta in città: tutte le zone dove non puoi parcheggiare
diEzio Notte

Capire dove è vietato parcheggiare in città è fondamentale non solo per evitare multe, rimozioni e blocchi del veicolo, ma anche per garantire una circolazione sicura e scorrevole per tutti gli utenti della strada. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per arresto, fermata e sosta, in quali punti della rete viaria urbana queste manovre sono vietate, chi può accertare le violazioni e quali sanzioni si applicano. In questo articolo analizziamo le regole rilevanti, con particolare attenzione alle situazioni tipiche della sosta in ambito cittadino e alla corretta lettura della segnaletica.

Differenza tra arresto, fermata e sosta

Per orientarsi tra i divieti di parcheggio in città è essenziale distinguere correttamente tra arresto, fermata e sosta. L’arresto del veicolo è generalmente collegato a esigenze della circolazione, come il rispetto di un segnale di arresto, di un semaforo rosso o di un ingorgo, e non rientra nella disponibilità del conducente. La fermata, invece, è l’interruzione della marcia per un tempo limitato, dovuta a esigenze momentanee del conducente o dei passeggeri, senza che il veicolo venga abbandonato. La sosta si caratterizza per una permanenza più prolungata del veicolo in un determinato punto della strada, con possibile allontanamento del conducente, e rappresenta l’uso più tipico del parcheggio in ambito urbano.

Il Codice della Strada disciplina in modo specifico la fermata e la sosta dei veicoli, definendo i casi in cui sono vietate e le relative conseguenze. L’articolo 158 del Codice della Strada individua i punti della strada in cui la fermata e la sosta non sono consentite, distinguendo tra divieti che riguardano entrambe e divieti che colpiscono solo la sosta. Queste definizioni sono fondamentali perché, a seconda che il veicolo sia in fermata o in sosta, possono cambiare sia la configurazione dell’illecito sia le sanzioni applicabili, oltre alla possibilità di rimozione o blocco del mezzo.

La differenza pratica tra fermata e sosta assume particolare rilievo nelle aree urbane, dove gli spazi sono limitati e la presenza di pedoni, ciclisti, mezzi pubblici e veicoli in transito rende più delicata ogni manovra di arresto del veicolo. Una fermata breve per far salire o scendere un passeggero, se effettuata in un punto in cui è vietata anche la fermata, costituisce violazione a prescindere dalla durata. Al contrario, in un’area in cui è vietata solo la sosta, è possibile effettuare una fermata, purché il conducente resti pronto a ripartire e non si trasformi di fatto in una sosta prolungata, con intralcio alla circolazione o alla visibilità.

Il principio generale che guida tutte queste situazioni è quello per cui gli utenti della strada devono evitare di costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Tale regola di fondo è espressa dall’articolo 140 del Codice della Strada, che impone un comportamento sempre improntato alla sicurezza e alla fluidità del traffico. In quest’ottica, anche quando non vi sia un divieto espresso di fermata o sosta, il conducente deve valutare se l’arresto del veicolo possa creare situazioni di pericolo o ostacolo, adeguando di conseguenza il proprio comportamento.

Tutti i casi di divieto di fermata e sosta in città

In ambito urbano, i divieti di fermata e sosta sono particolarmente numerosi, proprio per la necessità di garantire sicurezza e scorrevolezza del traffico. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate. Tra questi rientrano, ad esempio, i passaggi a livello e i binari di linee ferroviarie o tramviarie, le gallerie, i sottovia, i sovrappassi, i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. Sono vietate anche sui dossi e nelle curve, e, per quanto riguarda i centri abitati, in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse, a meno di una determinata distanza dal prolungamento del bordo della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.

Particolarmente rilevante in città è il divieto di fermata e sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici, quando il veicolo ne occulta la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. È inoltre vietato fermarsi o sostare sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. In ambito urbano assumono rilievo anche gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e quelli destinati alla ricarica: in tali aree la fermata e la sosta sono vietate ai veicoli non autorizzati e, per gli stessi veicoli elettrici, quando non è in corso l’operazione di ricarica o si permane oltre determinati limiti temporali.

Oltre ai divieti che colpiscono sia fermata sia sosta, l’articolo 158 individua casi in cui è vietata solo la sosta. Rientrano in questa categoria, ad esempio, lo sbocco dei passi carrabili, i punti in cui si impedisce l’accesso a un altro veicolo regolarmente in sosta, le aree riservate alla fermata o alla sosta di veicoli per servizi specifici, come quelli adibiti al trasporto pubblico o a particolari categorie di utenti, quando il veicolo non appartiene ai soggetti autorizzati. In città, questi divieti sono spesso segnalati da appositi cartelli e da segnaletica orizzontale che delimita gli stalli riservati, e il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative e, nei casi previsti, la rimozione del veicolo.

Va ricordato che, oltre ai divieti espressamente previsti dall’articolo 158, la sosta può essere vietata anche quando costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione. L’articolo 159 del Codice della Strada prevede infatti la rimozione dei veicoli in tutti i casi in cui la sosta sia vietata e determini tali condizioni. Inoltre, la sosta può essere vietata in base a specifiche ordinanze dell’ente proprietario della strada, ad esempio per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e dell’arredo urbano, con conseguente possibilità di rimozione dei veicoli lasciati in violazione di tali disposizioni. In ambito cittadino è quindi essenziale prestare attenzione non solo ai divieti generali, ma anche alle regolamentazioni locali indicate dalla segnaletica.

Chi può fare le multe per la sosta irregolare

In città, l’accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta non è affidato esclusivamente alle forze di polizia tradizionali. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina infatti la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, prevedendo che, con provvedimento del sindaco, possano essere conferite funzioni specifiche a determinati soggetti. Tra questi rientrano i dipendenti comunali o delle società che gestiscono la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi, nonché i dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, per le violazioni connesse all’espletamento di tali attività.

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata sono svolte dal personale nominativamente designato con il provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e dopo un’adeguata formazione. Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, questo personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ciò significa che gli atti da loro compiuti nell’ambito delle funzioni attribuite, come la redazione dei verbali di accertamento, hanno pieno valore giuridico, al pari di quelli redatti dagli organi di polizia stradale, nei limiti delle competenze conferite.

Le stesse funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A questo personale, oltre alle funzioni in materia di sosta, sono attribuite anche competenze di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In questo modo, il Codice della Strada consente un controllo più capillare delle aree urbane particolarmente sensibili, come le corsie preferenziali e le fermate dei mezzi pubblici, dove la sosta irregolare può compromettere seriamente l’efficienza del trasporto collettivo.

Al personale individuato dall’articolo 12-bis è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Questo personale può quindi non solo accertare e verbalizzare le violazioni di sosta e fermata, ma anche attivare le procedure di rimozione nei casi previsti. Resta ferma, naturalmente, la competenza generale degli organi di polizia di cui all’articolo 12 per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Sanzioni, rimozione e blocco del veicolo

Le violazioni in materia di fermata e sosta in città comportano sanzioni amministrative pecuniarie, alle quali possono aggiungersi sanzioni accessorie come la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 158 del Codice della Strada prevede specifiche sanzioni per i casi di divieto di fermata e di sosta, con importi che variano in funzione della gravità della violazione e delle situazioni particolari, come l’occupazione di spazi riservati o la sosta in punti di particolare pericolo. Inoltre, l’allegato relativo alla tabella dei punti patente collega alcune violazioni dell’articolo 158 alla decurtazione di punti dalla patente, in particolare per determinate ipotesi di sosta vietata.

La rimozione e il blocco dei veicoli sono disciplinati in modo specifico dall’articolo 159 del Codice della Strada. Gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, quando il segnale di divieto di sosta è integrato da apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è inoltre prevista nei casi indicati dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, e quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

In alternativa alla rimozione, l’articolo 159 consente il blocco del veicolo mediante un apposito attrezzo applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione sono demandate al regolamento. Il blocco non è consentito quando il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione, casi in cui è invece necessaria la rimozione. La rimozione e il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per i comportamenti vietati, applicate secondo le norme del titolo VI del Codice della Strada.

Le modalità operative della rimozione e del blocco sono ulteriormente precisate dall’articolo 215 del Codice della Strada. Quando è prevista la sanzione accessoria della rimozione, questa è effettuata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono al trasporto e alla custodia del veicolo in luoghi appositi. Il veicolo rimosso è restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Nel caso di blocco, l’organo di polizia dispone l’applicazione dell’attrezzo e la sua rimozione avviene su richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. Trascorso un determinato periodo senza che il proprietario si presenti, il veicolo può essere alienato o demolito, con utilizzo del ricavato per soddisfare la sanzione pecuniaria e le spese sostenute.

Come leggere correttamente la segnaletica di parcheggio

Per evitare sanzioni e rimozioni in città è fondamentale saper interpretare correttamente la segnaletica di parcheggio, sia verticale sia orizzontale. I segnali verticali sono disciplinati dall’articolo 39 del Codice della Strada, che li suddivide in segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. I divieti di fermata e sosta rientrano tra i segnali di prescrizione, in particolare tra i segnali di divieto, e rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi. I segnali di indicazione, invece, possono individuare aree di parcheggio, stalli riservati o zone a sosta regolamentata, fornendo informazioni utili per la corretta utilizzazione degli spazi.

La segnaletica orizzontale è regolata dall’articolo 40 del Codice della Strada, che ne definisce funzioni e tipologie. Tra i segnali orizzontali rientrano le strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, le strisce longitudinali e trasversali, le iscrizioni e i simboli. In ambito urbano, la combinazione di segnaletica verticale e orizzontale consente di individuare con precisione dove è consentita la sosta, se è regolamentata a tempo o a pagamento, se è riservata a determinate categorie di veicoli o utenti, e dove invece vige il divieto. È importante considerare che la segnaletica deve essere uniforme e conforme alle disposizioni del Codice, come stabilito dall’articolo 45 del Codice della Strada, che vieta la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme.

Quando si legge un segnale di divieto di sosta o di fermata, occorre prestare attenzione agli eventuali pannelli integrativi, che possono indicare orari, giorni, categorie di veicoli interessate o condizioni particolari. Ad esempio, un pannello può specificare che il divieto vale solo in determinate fasce orarie o solo per alcune tipologie di veicoli, oppure che in una certa fascia oraria è prevista la rimozione forzata. L’articolo 159 del Codice della Strada collega espressamente la rimozione dei veicoli alla presenza di un pannello aggiuntivo che segnali che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo. In città, questi pannelli sono spesso utilizzati per gestire la sosta in funzione delle esigenze di traffico, pulizia strade o eventi particolari.

Infine, è importante ricordare che la segnaletica di parcheggio deve essere interpretata sempre alla luce del principio generale di sicurezza e fluidità della circolazione espresso dall’articolo 140. Anche in assenza di un divieto esplicito, il conducente deve evitare di sostare in modo da creare pericolo o intralcio, ad esempio ostruendo parzialmente un incrocio, riducendo la visibilità in prossimità di un attraversamento pedonale o occupando spazi che, pur non espressamente riservati, sono funzionali alla manovra di altri veicoli. Una lettura attenta e completa della segnaletica, unita al rispetto delle norme specifiche su fermata e sosta, consente di utilizzare correttamente gli spazi di parcheggio in città, riducendo il rischio di sanzioni e contribuendo a una mobilità più ordinata e sicura per tutti.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.