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Dove è vietato parcheggiare per evitare la rimozione?

Regole su divieto di sosta, rimozione forzata e lettura della segnaletica per parcheggiare in modo conforme al Codice della Strada

Dove è vietato parcheggiare per evitare la rimozione?
diEzio Notte

Capire dove è vietato parcheggiare è fondamentale non solo per evitare multe salate, ma soprattutto per non trovarsi con l’auto rimossa o bloccata. Il Codice della Strada definisce in modo preciso i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate e quando gli organi di controllo possono disporre la rimozione forzata del veicolo. In questo approfondimento analizziamo le principali situazioni da conoscere per scegliere sempre un parcheggio sicuro e conforme alle regole.

Divieto di fermata e di sosta: le regole base del Codice

Il punto di partenza per capire dove non parcheggiare è l’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato tutti i casi in cui fermata e sosta sono vietate. Il divieto riguarda innanzitutto le situazioni in cui il veicolo fermo può costituire un ostacolo evidente o un pericolo per la circolazione: ad esempio in corrispondenza di passaggi a livello o sui binari di linee ferroviarie e tranviarie, dove un veicolo in sosta potrebbe impedire o ostacolare il passaggio dei convogli. Allo stesso modo, la norma vieta la fermata e la sosta in gallerie, sottovia, sotto sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione, proprio perché questi contesti riducono la visibilità e gli spazi di manovra, aumentando i rischi.

Un altro principio fondamentale posto dall’articolo 158 riguarda le curve, i dossi e le intersezioni. La sosta in questi punti critici della strada può compromettere la visibilità reciproca tra gli utenti e rendere più difficili le manovre di incrocio, sorpasso o svolta. Per questo, la norma vieta fermata e sosta sui dossi e nelle curve, e – fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento – anche in prossimità di essi. Nei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle intersezioni e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Questa distanza minima serve a garantire uno spazio sufficiente per le manovre e per la visuale di chi sopraggiunge.

L’articolo 158 disciplina poi in modo specifico il rapporto tra sosta e segnaletica. È vietato fermarsi o sostare in prossimità di segnali verticali e semafori in modo da occultarne la vista, così come lungo le corsie di canalizzazione e in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione. Allo stesso modo, è vietata la sosta su passaggi pedonali, attraversamenti ciclabili, piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, perché il veicolo fermo ostacolerebbe il transito di pedoni e ciclisti o li costringerebbe a movimenti imprevedibili in carreggiata. Particolare attenzione va posta anche ai marciapiedi, dove la sosta è vietata salvo diversa segnalazione, proprio per tutelare lo spazio dedicato alla mobilità pedonale.

La norma entra nel dettaglio anche dei casi “di vicinato” più comuni, spesso all’origine di contrasti tra automobilisti. È vietata, ad esempio, la sosta allo sbocco dei passi carrabili e ovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta: parcheggiare davanti a un garage o bloccare l’uscita di un’auto è quindi una violazione espressa dell’articolo 158. Sono poi previste regole specifiche per le aree riservate, come gli spazi per veicoli elettrici in fermata o ricarica, in cui la sosta è consentita solo nel rispetto delle condizioni indicate (ad esempio il veicolo deve effettivamente trovarsi in ricarica, entro determinati limiti temporali). Violare questi divieti significa esporsi non solo a sanzioni pecuniarie, ma anche al rischio concreto di rimozione.

I casi tipici in cui scatta la rimozione forzata del veicolo

Per capire quando un divieto di sosta può tradursi nella rimozione effettiva dell’auto occorre fare riferimento all’articolo 159 del Codice della Strada, che disciplina rimozione e blocco dei veicoli. La norma stabilisce che gli organi di polizia indicati dall’articolo 12 possono disporre la rimozione quando la sosta, per le sue caratteristiche, costituisce un grave intralcio o pericolo per la circolazione. Ciò avviene innanzitutto nelle strade o nei tratti in cui l’ente proprietario, con apposita ordinanza, abbia stabilito che la sosta rappresenta un grave intralcio, e il segnale di divieto sia integrato da un pannello specifico che preannuncia la rimozione. In queste situazioni, parcheggiare malgrado il segnale significa accettare il rischio concreto di non trovare più il veicolo al ritorno.

Lo stesso articolo prevede che la rimozione possa essere disposta nei casi espressamente disciplinati dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3. In pratica, molte delle violazioni dei divieti di fermata e sosta visti in precedenza rientrano tra le ipotesi per cui l’organo accertatore può far rimuovere il mezzo: si pensi a un’auto parcheggiata su un passaggio pedonale, davanti a un passo carrabile, in curva o su una pista ciclabile. La rimozione è poi possibile in tutti gli altri casi in cui la sosta, pur essendo vietata, costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione: ad esempio se ostruisce manovre essenziali, ostacola interventi di soccorso o impedisce il regolare flusso dei veicoli in un punto delicato della rete viaria.

Un’ulteriore ipotesi richiamata dall’articolo 159 riguarda le disposizioni dell’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia. Se è stata prevista, con apposita segnaletica, la necessità di liberare un tratto di strada per lavori, pulizia meccanizzata o altri interventi, lasciare l’auto in sosta in violazione di tali disposizioni può portare alla rimozione. Il Codice consente anche, in alternativa alla rimozione, il blocco del veicolo con apposito attrezzo applicato alle ruote, quando non si crea intralcio o pericolo: questa misura, però, non può essere usata se il veicolo in posizione irregolare rappresenta comunque un ostacolo per la circolazione, nel qual caso va privilegiata la rimozione vera e propria.

L’articolo 159 qualifica la rimozione o il blocco come sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria per la violazione principale. In pratica, chi parcheggia dove non può non solo riceve la multa, ma può anche dover affrontare i disagi della rimozione e gli oneri economici collegati. Accanto a questa disciplina, l’articolo 215 del Codice della Strada regola le modalità concrete con cui la rimozione viene eseguita e le conseguenze nel tempo. Il veicolo viene trasportato e custodito in appositi luoghi, e la restituzione avviene solo previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia; se nessuno reclama il mezzo per un periodo prolungato, la legge prevede la possibilità di alienazione o demolizione, con utilizzo del ricavato per coprire sanzioni e spese.

Ausiliari del traffico e controlli elettronici: chi può multarti

Nel contesto della sosta irregolare e della rimozione, non sono solo le forze di polizia stradale “tradizionali” ad avere poteri di accertamento. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina infatti la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata. Il sindaco può conferire tali funzioni a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi: si tratta dei cosiddetti ausiliari della sosta. Con un analogo provvedimento possono essere incaricati anche dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese che si occupano di raccolta rifiuti e pulizia strade, limitatamente alle violazioni di sosta o fermata connesse alle loro attività. In questo modo il controllo del rispetto dei divieti di sosta viene esteso a figure presenti sul territorio durante tutto l’arco della giornata.

Lo stesso articolo prevede che tali funzioni possano essere attribuite anche al personale ispettivo delle aziende che esercitano il trasporto pubblico di persone. In questo caso, gli ispettori possono occuparsi della prevenzione e dell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade destinate ai veicoli adibiti al servizio di linea. L’obiettivo è garantire che corsie preferenziali e spazi dedicati al trasporto pubblico restino liberi dai veicoli in sosta irregolare, evitando rallentamenti o blocchi del servizio. Tutto questo personale, una volta nominativamente designato dal sindaco e adeguatamente formato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle mansioni, con tutte le responsabilità e i poteri che ne conseguono.

L’articolo 12-bis conferisce espressamente a queste figure il potere di contestare le infrazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158. Ciò significa che, nell’ambito delle aree affidate alla loro gestione o delle attività di competenza, possono accertare e verbalizzare violazioni relative alla sosta e alla fermata, emettendo il relativo verbale di accertamento. Inoltre, hanno la facoltà di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, sempre entro i limiti territoriali e funzionali fissati dal provvedimento del sindaco. In pratica, parcheggiare in divieto di sosta in un’area a pagamento o ostruire un tratto di strada destinato alla raccolta rifiuti può portare a una multa e, nei casi previsti, alla rimozione, anche se a intervenire non è direttamente una pattuglia di polizia municipale ma il personale designato.

Per il conducente è importante comprendere che il verbale redatto da questo personale ha lo stesso valore di quello compilato dagli organi di polizia stradale. L’articolo 12-bis chiarisce infatti che agli ausiliari è conferito il potere non solo di contestare, ma anche di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Questo implica che eventuali ricorsi o contestazioni dovranno seguire le procedure ordinarie previste per le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, senza corsie preferenziali o percorsi “semplificati” solo perché a elevare la multa è stato un ausiliario. Di conseguenza, ignorare i loro inviti o sottovalutare la portata di una contravvenzione emessa da queste figure può rivelarsi un grave errore.

Come leggere correttamente i cartelli di divieto di sosta e rimozione

Accanto alle regole generali sul divieto di fermata e di sosta, per evitare la rimozione è fondamentale saper interpretare correttamente la segnaletica stradale. Il Codice della Strada, attraverso le sue disposizioni generali sulla segnaletica, impone che segnali e pannelli siano uniformi e conformi agli schemi previsti. Ciò significa che il classico segnale di divieto di sosta o fermata deve essere riconoscibile e non può essere alterato a piacimento: eventuali integrazioni, come i pannelli che indicano “rimozione forzata” o specifiche fasce orarie, devono rispettare modelli regolamentari. Per l’automobilista, questo si traduce nella possibilità di individuare a colpo d’occhio dove la sosta è consentita o meno e se, in caso di violazione, è prevista anche la rimozione del veicolo.

L’articolo 159 collega in modo diretto la rimozione alla presenza di un pannello aggiuntivo sotto il segnale di divieto di sosta, nei tratti di strada individuati dall’ente proprietario come particolarmente critici. Quando si incontra un cartello di divieto integrato da un pannello che indica, ad esempio, che i veicoli saranno rimossi, significa che la sosta in quel punto non comporta solo una sanzione pecuniaria, ma espone concretamente al prelievo forzato dell’auto. Spesso tali pannelli riportano anche indicazioni di orario o di periodo (ad esempio, fasce orarie giornaliere o determinati giorni della settimana): è quindi essenziale leggere con attenzione ogni elemento del segnale per capire se, in quel momento specifico, la sosta è effettivamente vietata o meno.

La lettura corretta dei segnali è strettamente collegata al principio generale per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Ignorare un cartello di divieto di sosta, magari perché ritenuto poco visibile o perché si tratta di una sosta “rapida”, può comunque portare a una violazione pienamente accertabile, soprattutto se il segnale è conforme e correttamente posizionato. Inoltre, in presenza di segnaletica orizzontale (come strisce gialle o indicazioni a terra) abbinata a segnali verticali, è opportuno considerare entrambi gli elementi per valutare se lo spazio è riservato, ad esempio, a determinati utenti o servizi.

In caso di dubbi, è sempre prudente scegliere un’area di sosta alternativa dove i segnali siano chiari e privi di pannelli aggiuntivi che preannunciano la rimozione. Questo vale in modo particolare nelle zone soggette a regolamentazione temporanea della sosta per manutenzione o pulizia: anche se il tratto appare libero e non ci sono lavori in corso al momento dell’arrivo, la presenza di un pannello che vieta la sosta in determinate fasce orarie legate a interventi programmati è sufficiente per legittimare una futura rimozione del veicolo lasciato in violazione. Leggere con attenzione la segnaletica significa quindi prevenire non solo la sanzione immediata, ma anche possibili complicazioni nei giorni successivi.

Come comportarsi se trovi l’auto rimossa: costi, ricorsi e tempi

Se al ritorno non si trova più il proprio veicolo dove era stato parcheggiato, una delle prime ipotesi da considerare è la rimozione disposta ai sensi dell’articolo 159. In questo caso, la legge prevede che la rimozione costituisca sanzione accessoria rispetto alla violazione principale, e che il veicolo venga custodito in appositi luoghi individuati dagli enti competenti. L’articolo 215 specifica che la rimozione è eseguita dagli organi di polizia che accertano la violazione, e che il veicolo deve essere trasportato e custodito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per il proprietario, ciò implica la necessità di rivolgersi all’ufficio o comando indicato nel verbale per ottenere informazioni sul deposito presso cui il mezzo è stato portato e sulle procedure per il ritiro.

La restituzione del veicolo avviene solo previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, che si sommano alla sanzione amministrativa pecuniaria per la sosta vietata. Il Codice prevede che a tali spese si applichino le regole civilistiche sul privilegio del creditore, a tutela dell’ente che ha sostenuto i costi. È quindi consigliabile attivarsi tempestivamente per il ritiro, perché un prolungato periodo di custodia può comportare un aumento degli oneri. In alternativa alla rimozione, nei casi consentiti, può essere stato disposto il blocco del veicolo: anche per la rimozione del dispositivo di bloccaggio è previsto il pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo modalità definite a livello regolamentare.

L’articolo 215 disciplina anche cosa accade se il veicolo rimosso o bloccato non viene reclamato entro un certo periodo. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale che contiene sia la contestazione della violazione sia l’indicazione dell’avvenuta rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio competente, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità fissate dal regolamento. Nel caso di alienazione, il ricavato viene utilizzato per soddisfare la sanzione pecuniaria eventualmente non pagata e le spese di rimozione, custodia e blocco; l’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto. È quindi essenziale non sottovalutare l’inerzia, perché con il tempo si può arrivare alla perdita definitiva del veicolo.

Per quanto riguarda i rimedi a disposizione del cittadino, la contestazione della sanzione pecuniaria segue le ordinarie procedure previste dal sistema sanzionatorio del Codice della Strada. Il ricorso consente di sottoporre a verifica sia la legittimità della multa principale (ad esempio per presunta inesistenza del divieto o per errata applicazione dell’articolo 158), sia la correttezza della sanzione accessoria della rimozione, quando ne ricorrono i presupposti. Resta comunque fermo che, anche in presenza di un eventuale ricorso, il proprietario che intenda rientrare subito in possesso del mezzo deve provvedere al pagamento delle spese di rimozione e custodia, secondo le modalità fissate dai regolamenti attuativi. Una corretta conoscenza delle norme consente quindi non solo di prevenire le situazioni di rischio, ma anche di gestire con maggiore consapevolezza gli adempimenti successivi a un provvedimento di rimozione.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.