Dove è vietato parcheggiare secondo il Codice della Strada?
Guida ai divieti di fermata, sosta e rimozione del veicolo previsti dal Codice della Strada e alle autorità competenti per le sanzioni
Capire dove è vietato parcheggiare secondo il Codice della Strada è fondamentale non solo per evitare multe e rimozioni, ma anche per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Il legislatore distingue con precisione tra arresto, fermata e sosta del veicolo e individua una lunga serie di situazioni in cui fermarsi o lasciare l’auto in sosta è vietato. Inoltre, sono previste regole specifiche su quando può scattare la rimozione forzata o il blocco con ganasce e su quali soggetti sono legittimati a contestare le violazioni.
Differenza tra arresto, fermata e sosta del veicolo
Il punto di partenza per capire dove è vietato parcheggiare è la distinzione tra arresto, fermata e sosta del veicolo. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce l’arresto come l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio una coda o un semaforo rosso. In questo caso il conducente non sceglie liberamente di fermarsi, ma è costretto dalle condizioni del traffico o dalla segnaletica. Questa distinzione è importante perché molte norme sui divieti riguardano la fermata e la sosta, non l’arresto imposto dalla circolazione.
La stessa disposizione chiarisce che per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve restare presente e pronto a riprendere la marcia e la manovra non deve arrecare intralcio alla circolazione. Ne deriva che una fermata troppo lunga o effettuata in modo da bloccare il flusso dei veicoli può essere valutata come irregolare, anche se formalmente non si tratta di sosta prolungata.
La sosta, sempre secondo l’articolo 157, è invece la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. In pratica, si parla di sosta quando il veicolo viene lasciato in un luogo per un periodo non brevissimo e il conducente può anche non rimanere a bordo. A questa categoria appartiene il “parcheggio” nel linguaggio comune. La norma precisa anche che durante la sosta il motore deve essere spento, a tutela dell’ambiente e per evitare situazioni di pericolo legate a veicoli lasciati accesi senza controllo.
Lo stesso articolo disciplina anche la sosta di emergenza, intesa come interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. In questi casi la sosta è giustificata da una necessità improvvisa e non programmabile. La norma stabilisce inoltre che, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando spazio sufficiente al transito dei pedoni quando manca il marciapiede. Fuori dei centri abitati, la regola generale è che fermata e sosta vadano effettuate fuori dalla carreggiata, e sulle strade con precedenza la sosta è vietata.
Tutti i casi di divieto di fermata e sosta previsti dal CDS
Per sapere dove è vietato parcheggiare bisogna guardare in modo sistematico ai divieti di fermata e di sosta. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi in cui fermata e sosta sono vietate. La norma stabilisce, ad esempio, che la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, o così vicino da intralciarne la marcia; nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione; sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità.
Lo stesso articolo vieta fermata e sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. Sono vietate anche sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Inoltre, la norma prevede divieti specifici negli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, con regole particolari per i veicoli che non stanno effettuando la ricarica o che permangono oltre un certo tempo dopo il completamento.
Per quanto riguarda la sola sosta, l’articolo 158 aggiunge ulteriori divieti: è vietato sostare allo sbocco dei passi carrabili e dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta. La sosta è vietata anche in seconda fila, sui corsi e viali dove la sosta è consentita solo in senso longitudinale e il veicolo venga lasciato in senso trasversale, nonché negli spazi riservati alla fermata o sosta di particolari categorie di veicoli, come quelli adibiti a servizi di emergenza o persone con disabilità, quando non si ha titolo per utilizzarli. La norma disciplina anche i divieti in prossimità delle intersezioni, distinguendo tra fuori e dentro i centri abitati, con limiti di distanza dal prolungamento del bordo della carreggiata trasversale.
Oltre all’articolo 158, anche altre disposizioni incidono sui divieti di sosta. L’articolo 40 del Codice della Strada, dedicato alla segnaletica orizzontale, vieta la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua, richiamando così l’attenzione sul ruolo delle linee di margine come limite da non occupare con veicoli in sosta. Inoltre, l’articolo 157 stabilisce che sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata, mentre fuori dei centri abitati fermata e sosta devono avvenire, di regola, fuori dalla carreggiata. Queste norme, lette insieme, delineano un quadro in cui il conducente deve sempre valutare non solo la presenza di un cartello, ma anche la conformazione della strada e la segnaletica orizzontale.
Quando scatta la rimozione del veicolo e il blocco con ganasce
Il Codice della Strada non si limita a vietare fermata e sosta in determinate situazioni, ma prevede anche la possibilità di rimuovere il veicolo o bloccarlo con appositi dispositivi. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. In questi casi il conducente non si espone solo alla sanzione pecuniaria, ma anche alla sanzione accessoria della rimozione.
Lo stesso articolo prevede la rimozione nei casi espressamente indicati dall’articolo 157, comma 4, e dall’articolo 158, commi 1, 2 e 3, cioè nelle ipotesi più gravi di divieto di fermata e sosta, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta, pur vietata, costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. È prevista la rimozione anche quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. In questo modo il Codice tutela sia la sicurezza sia l’efficienza della gestione delle infrastrutture stradali.
L’articolo 159 introduce anche la possibilità, in alternativa alla rimozione, di procedere al blocco del veicolo con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, comunemente noto come ganasce. Questa misura può essere adottata, anche previo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, secondo caratteristiche tecniche e modalità di applicazione stabilite nel regolamento. Tuttavia, l’applicazione dell’attrezzo non è consentita quando il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione: in tali casi si deve procedere alla rimozione vera e propria, proprio per ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza.
La rimozione e il blocco del veicolo costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni richiamate dall’articolo 159, e sono applicate secondo le norme del titolo VI del Codice. La disposizione consente inoltre agli enti proprietari della strada di concedere il servizio di rimozione, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari, e prevede che i veicoli adibiti a tale servizio debbano avere caratteristiche specifiche. Per il conducente, questo significa che sostare in aree vietate, soprattutto se segnalate con pannelli di rimozione forzata o se la sosta crea pericolo, può comportare non solo la multa ma anche costi aggiuntivi per recupero e custodia del veicolo.
Chi può fare le multe per sosta e fermata vietata
Per comprendere chi può contestare una violazione di sosta o fermata vietata è necessario guardare alle norme sui servizi di polizia stradale. L’articolo 12 del Codice della Strada stabilisce che l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ma anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, ai Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale nell’ambito del territorio di competenza, nonché ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale. Questi soggetti sono quindi legittimati a prevenire e accertare le violazioni, comprese quelle relative a fermata e sosta.
Lo stesso articolo prevede che l’espletamento di alcuni servizi, tra cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, possa essere svolto anche da altri soggetti, previo superamento di un esame di qualificazione. Tra questi rientrano il personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’ANAS e del personale con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali e autostradali. Rientra inoltre il personale degli uffici competenti in materia di viabilità di regioni, province e comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono, nonché i cantonieri e il personale delle ferrovie e tramvie in concessione per le strade affidate alla loro sorveglianza.
Accanto a queste figure, il Codice disciplina anche gli obblighi degli utenti nei confronti dei funzionari, ufficiali e agenti che svolgono tali servizi. L’articolo 192 del Codice della Strada prevede che chi circola sulle strade è tenuto a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali e agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo, e che i conducenti devono esibire, a richiesta, i documenti di circolazione e di guida. Questo quadro conferma che gli organi indicati dall’articolo 12 sono pienamente legittimati a contestare le violazioni di sosta e fermata vietata e a disporre, quando previsto, la rimozione o il blocco del veicolo.
Infine, occorre ricordare che i comuni, tramite le ordinanze del sindaco, possono regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati. L’articolo 7 del Codice della Strada consente ai comuni di riservare spazi alla sosta di particolari categorie di veicoli, di stabilire limitazioni alla circolazione e di disciplinare la sosta a pagamento o a tempo. In questo contesto, la polizia municipale e gli altri soggetti abilitati possono accertare le violazioni delle ordinanze locali, comprese quelle relative alla sosta in aree riservate o regolamentate, applicando le sanzioni previste dal Codice e dalle disposizioni attuative.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.