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Dove è vietato parcheggiare secondo il Codice della strada?

Guida ai divieti di sosta e fermata previsti dal Codice della Strada, con riferimenti agli articoli, alle sanzioni e alle modalità di contestazione

Divieto di sosta: dove è vietato parcheggiare e quali multe si rischiano
diEzio Notte

Capire dove è vietato parcheggiare secondo il Codice della Strada è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada. Le norme su fermata, sosta e divieti specifici sono dettagliate e collegate anche ai poteri degli organi di polizia e alle modalità di contestazione delle violazioni. In questa guida analizziamo in modo divulgativo ma rigoroso le principali regole, basandoci sugli articoli del Codice della Strada che disciplinano arresto, fermata, sosta, divieti e sanzioni.

Differenza tra arresto, fermata e sosta del veicolo

Per capire dove è vietato parcheggiare, occorre prima distinguere con precisione tra arresto, fermata e sosta del veicolo. Il Codice della Strada definisce in modo puntuale questi concetti nell’articolo 157, che disciplina le modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli, specificando come devono essere posizionati rispetto al margine della carreggiata, il verso di marcia e le cautele da adottare in caso di allontanamento del conducente. L’arresto è generalmente collegato a esigenze della circolazione (come un semaforo rosso o una coda), mentre fermata e sosta dipendono dalla volontà del conducente, con la sosta che implica una permanenza più lunga e spesso l’abbandono del veicolo.

La fermata, secondo l’impostazione dell’articolo 157 del Codice della Strada, è l’interruzione della marcia per un tempo limitato, anche con il conducente che può temporaneamente allontanarsi, purché siano rispettate le condizioni di sicurezza e non si crei intralcio alla circolazione. La sosta, invece, è la permanenza del veicolo in un luogo per un tempo più lungo, spesso senza il conducente a bordo, e richiede particolari accorgimenti: ad esempio, l’obbligo di spegnere il motore, azionare il freno di stazionamento e adottare le cautele necessarie per evitare movimenti accidentali del mezzo.

Queste definizioni non sono solo teoriche: servono a distinguere quando si applicano i divieti di fermata e quando quelli di sosta, che non coincidono sempre. In alcune situazioni il Codice vieta sia fermata che sosta, in altre vieta solo la sosta, consentendo invece una breve fermata. L’articolazione dei divieti è poi sviluppata in modo dettagliato nell’articolo 158, che elenca i casi in cui fermata e sosta sono vietate, distinguendo tra divieti comuni e divieti specifici solo per la sosta. Comprendere questa differenza aiuta a valutare correttamente se un arresto temporaneo è consentito o meno.

Un altro aspetto importante è il collegamento con il principio generale di comportamento stabilito dall’articolo 140 del Codice della Strada, che impone a tutti gli utenti di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Anche quando la fermata o la sosta non sono espressamente vietate da un segnale o da una norma specifica, il conducente deve comunque valutare se il posizionamento del veicolo possa creare situazioni di rischio o ostacolo alla fluidità del traffico. In questo senso, le definizioni di arresto, fermata e sosta vanno lette sempre alla luce del principio di sicurezza stradale.

Tutti i casi in cui la sosta è vietata

Il cuore della disciplina sui divieti di parcheggio si trova nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate. Il comma 1 individua le situazioni in cui sono vietate entrambe, come in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari ferroviari o tranviari, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici salvo diversa segnalazione, sui dossi e nelle curve, nonché in prossimità di segnali verticali e semaforici se il veicolo ne occulta la vista. In tutti questi casi, lasciare il veicolo, anche per poco tempo, significa violare un divieto che tutela la sicurezza e la visibilità.

Lo stesso articolo 158 vieta fermata e sosta anche fuori dei centri abitati in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, e nei centri abitati sulla corrispondenza delle aree di intersezione e a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Sono inoltre vietate fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e ai loro sbocchi, nonché sui marciapiedi, salvo diversa indicazione. Rientrano tra i divieti anche gli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli elettrici e quelli destinati alla ricarica, con regole specifiche sulla permanenza oltre il tempo necessario alla ricarica.

Il comma 2 dell’articolo 158 si concentra invece sui casi in cui è vietata in modo specifico la sosta, anche se la fermata può essere consentita. È vietato sostare allo sbocco dei passi carrabili, ovunque si impedisca l’accesso o lo spostamento di un altro veicolo regolarmente in sosta, in seconda fila (salvo veicoli a due ruote), negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia, nonché nei posteggi dei veicoli in servizio di piazza. Altri divieti riguardano le aree destinate al mercato o al carico e scarico nelle ore stabilite, le banchine, gli spazi riservati ai veicoli per persone invalide o alle donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli, le corsie riservate ai mezzi pubblici, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

Quando la sosta avviene in violazione di questi divieti, oltre alla sanzione pecuniaria, può scattare la rimozione del veicolo prevista dall’articolo 159 del Codice della Strada, che consente agli organi di polizia di disporre la rimozione nei casi indicati dagli articoli 157 e 158, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. La rimozione è una sanzione amministrativa accessoria che si aggiunge alla multa e comporta anche i costi di trasporto e custodia del veicolo, a carico del trasgressore. Questo rende particolarmente oneroso parcheggiare in modo irregolare nelle situazioni considerate più pericolose dal Codice.

Divieti specifici in città, vicino incroci, passi carrabili e attraversamenti

Nei centri abitati, i divieti di sosta assumono un ruolo centrale per garantire fluidità e sicurezza del traffico urbano. L’articolo 158 stabilisce che nei centri abitati la fermata e la sosta sono vietate sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Questo significa che parcheggiare troppo vicino a un incrocio, anche se non vi è un segnale specifico, può costituire violazione del Codice, perché riduce la visibilità e rende più pericolose le manovre di svolta e di immissione nella corrente di traffico.

Un altro punto delicato riguarda i passi carrabili. Il comma 2 dell’articolo 158 vieta espressamente la sosta allo sbocco dei passi carrabili, cioè in corrispondenza degli accessi carrabili a proprietà private o aree interne. Anche se non sempre è presente un segnale verticale, il divieto discende direttamente dalla norma, perché la sosta in quel punto impedisce l’accesso o l’uscita dei veicoli autorizzati. La stessa logica si applica a qualsiasi posizione in cui la sosta impedisca l’accesso o lo spostamento di un altro veicolo regolarmente in sosta: in questi casi la violazione non dipende solo dalla presenza di un cartello, ma dal fatto di ostacolare concretamente la circolazione.

Particolarmente tutelati sono anche gli attraversamenti pedonali e i passaggi per ciclisti. L’articolo 158 vieta fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime. Parcheggiare in questi punti significa ridurre la visibilità reciproca tra pedoni, ciclisti e conducenti, aumentando il rischio di incidenti. Lo stesso vale per i marciapiedi, dove fermata e sosta sono vietate salvo diversa segnalazione: occupare il marciapiede con il veicolo ostacola il transito dei pedoni e, in particolare, delle persone con ridotta mobilità.

In ambito urbano, inoltre, l’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni il potere di regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati, prevedendo anche aree pedonali, zone a traffico limitato, corsie riservate e sosta regolamentata o a pagamento. La violazione dei divieti e delle limitazioni stabilite ai sensi di questo articolo comporta sanzioni amministrative, e nei casi di sosta vietata protratta oltre ventiquattro ore la sanzione pecuniaria può essere applicata per ogni periodo di ventiquattro ore in cui la violazione si protrae. Questo quadro normativo rende evidente come, in città, la scelta del luogo di sosta debba tenere conto non solo dei divieti generali, ma anche delle specifiche regolamentazioni locali.

Chi può fare le multe per sosta e fermata vietata

Le multe per sosta e fermata vietata possono essere elevate da diversi soggetti, individuati in primo luogo dall’articolo 12 del Codice della Strada, che elenca gli organi competenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Tra questi rientrano, in via principale, la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, la stessa Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, i corpi e servizi di polizia provinciale e municipale nell’ambito del territorio di competenza, nonché altri funzionari e personale indicati dalla norma. Tutti questi soggetti possono prevenire e accertare le violazioni in materia di circolazione, compresi i divieti di sosta e fermata.

Accanto agli organi di polizia stradale in senso stretto, l’articolo 12 prevede che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni possano essere svolti anche da personale di enti come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAS, gli uffici competenti in materia di viabilità di regioni, province e comuni, nonché da cantonieri e personale di ferrovie e tramvie, nei limiti delle strade o tratti di loro competenza. Questo amplia il numero di soggetti che, in concreto, possono rilevare una sosta vietata, soprattutto su strade gestite da enti diversi dal comune.

Un ruolo specifico in materia di sosta e fermata è attribuito dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a determinati dipendenti comunali, di società che gestiscono la sosta a pagamento, di aziende municipalizzate o imprese addette alla raccolta rifiuti e pulizia strade, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico. Questo personale, nominativamente designato e adeguatamente formato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Lo stesso articolo 12-bis precisa che a questo personale è conferito il potere di contestare le infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in relazione alle funzioni attribuite, e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Ciò significa che, ad esempio, nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento, o lungo le corsie riservate ai mezzi pubblici, anche questi soggetti possono elevare verbali per sosta vietata o irregolare e attivare la rimozione del veicolo, con le stesse conseguenze sanzionatorie previste per gli organi di polizia stradale.

Come contestare una multa per divieto di sosta

Quando viene accertata una violazione in materia di sosta o fermata vietata, la contestazione segue le regole generali previste dall’articolo 200 del Codice della Strada, che disciplina contestazione e verbalizzazione delle violazioni. La norma stabilisce che, fuori dai casi particolari indicati dall’articolo 201, la violazione deve essere, quando possibile, immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido. Dell’avvenuta contestazione viene redatto un verbale che contiene la descrizione sommaria del fatto, gli elementi essenziali per identificare il trasgressore e la targa del veicolo, oltre alle eventuali dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserire.

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, mentre un’altra copia viene trasmessa all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore. Se la contestazione non può essere immediata, si applicano le disposizioni dell’articolo 201, che prevedono la notificazione del verbale entro determinati termini. In ogni caso, il verbale costituisce il documento di riferimento per l’eventuale impugnazione della multa, poiché contiene gli elementi su cui si basa l’accertamento della sosta vietata.

Per quanto riguarda le sanzioni accessorie, come la rimozione o il blocco del veicolo, l’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che esse costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di sosta vietata. Le modalità generali di applicazione delle sanzioni accessorie sono disciplinate dall’articolo 210 del Codice della Strada, che prevede che tali sanzioni si applichino di diritto quando la norma lo dispone, distinguendo tra sanzioni relative ad attività, al veicolo e ai documenti di circolazione. Anche queste sanzioni possono essere oggetto di contestazione nell’ambito dei rimedi previsti contro il verbale.

Il Codice della Strada prevede poi che il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estenda anche alla sanzione accessoria, come chiarito, ad esempio, dall’articolo 212 del Codice della Strada in tema di obbligo di sospendere una determinata attività. Analogamente, l’opposizione davanti al giudice competente si estende alla sanzione accessoria. La disciplina concreta dei termini, delle modalità di proposizione del ricorso e degli effetti dipende dalle disposizioni applicabili in materia di sanzioni amministrative, che vanno lette con attenzione nel testo ufficiale del Codice e nelle norme collegate, per valutare caso per caso la strategia più adeguata per contestare una multa per divieto di sosta.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.