Cerca

Dove è vietato sostare o fermarsi con l’auto?

Regole su fermata, sosta, stalli riservati, controlli e rimozione dei veicoli previste dal Codice della Strada italiano

Divieto di fermata e sosta: dove non puoi parcheggiare l’auto
diEzio Notte

Capire dove è vietato fermarsi o parcheggiare l’auto è fondamentale non solo per evitare multe e rimozioni, ma anche per garantire sicurezza e fluidità del traffico. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso cosa si intende per fermata, sosta, sosta di emergenza e in quali punti della strada questi comportamenti sono vietati o regolamentati, prevedendo anche la rimozione forzata del veicolo nei casi più gravi. In questo articolo analizziamo, con taglio divulgativo ma rigoroso, le principali regole su fermata, sosta, stalli riservati e poteri di controllo e sanzione.

Differenza tra fermata e sosta secondo il Codice

La prima distinzione da chiarire riguarda il significato di arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce l’arresto come l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio un semaforo rosso o una coda. La fermata, invece, è una sospensione temporanea della marcia, anche in area dove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o discesa di persone o per altre esigenze di brevissima durata, con l’obbligo per il conducente di restare presente e pronto a ripartire, senza creare intralcio alla circolazione.

La sosta, sempre secondo l’articolo 157, è una sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente dal veicolo. Questo elemento temporale e l’eventuale allontanamento del conducente sono ciò che distingue in modo netto la sosta dalla fermata. Esiste poi la sosta di emergenza, che si verifica quando il veicolo è inutilizzabile per avaria oppure deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero; si tratta di una situazione eccezionale, che giustifica l’arresto anche in punti normalmente non destinati alla sosta.

Lo stesso articolo stabilisce anche come devono essere posizionati i veicoli in fermata o sosta. In generale, salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia; se manca il marciapiede rialzato, va lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Durante la sosta il motore deve essere spento, e fuori dai centri abitati i veicoli in fermata o sosta devono essere, di norma, collocati fuori dalla carreggiata, non sulle piste ciclabili né sulle banchine se non espressamente consentito.

Un altro aspetto importante riguarda le strade urbane a senso unico, dove la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Nelle zone predisposte alla sosta, invece, i veicoli devono essere collocati secondo quanto indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale. Nei luoghi dove la sosta è permessa per un tempo limitato, il conducente ha l’obbligo di indicare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio sosta o di utilizzare l’eventuale dispositivo di controllo della durata.

Elenco dei luoghi in cui la fermata è vietata

Il cuore della disciplina sui divieti di fermata e sosta è contenuto nell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo puntuale i luoghi in cui questi comportamenti sono vietati. Il comma 1 stabilisce i casi in cui la fermata e la sosta sono entrambe vietate. Tra questi rientrano i passaggi a livello e i binari di linee ferroviarie o tramviarie, nonché le zone così vicine da intralciare la marcia dei convogli. Il divieto è motivato dall’elevato rischio di interferenza con il traffico ferroviario o tranviario, dove anche una breve fermata può creare situazioni di grave pericolo.

La fermata è vietata anche nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, fornici e portici, salvo diversa segnalazione, perché in questi contesti la visibilità è spesso ridotta e gli spazi di manovra limitati. Allo stesso modo, non è consentito fermarsi sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. In questi punti, la fermata di un veicolo può sorprendere gli altri utenti, riducendo drasticamente i tempi di reazione e aumentando il rischio di tamponamenti o incidenti frontali.

Un altro gruppo di divieti riguarda la visibilità della segnaletica. È vietato fermarsi in prossimità o in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, così come in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione. La logica è quella di garantire che tutti i conducenti possano vedere chiaramente segnali e semafori, essenziali per la regolazione del traffico. La fermata è inoltre vietata sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle stesse, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Particolare attenzione è riservata anche agli spazi dedicati alla mobilità elettrica. L’articolo 158 vieta fermata e sosta negli spazi riservati ai veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica degli stessi; il divieto vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o che permangono oltre un’ora dopo il completamento della stessa, con una deroga nella fascia oraria notturna indicata dalla norma. In tutti questi casi, la fermata non è solo una violazione formale, ma incide direttamente sulla sicurezza e sulla fruibilità degli spazi da parte delle categorie per cui sono stati progettati.

Elenco dei luoghi in cui la sosta è vietata

Oltre ai casi in cui fermata e sosta sono entrambe vietate, l’articolo 158 individua una serie di situazioni in cui è vietata specificamente la sosta, anche se la fermata può essere consentita. Il comma 2 stabilisce, ad esempio, il divieto di sosta allo sbocco dei passi carrabili, per evitare che i veicoli parcheggiati impediscano l’accesso a proprietà private o attività produttive. È vietata la sosta ovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta o di spostarlo, così come in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, proprio per non bloccare i veicoli parcheggiati regolarmente.

La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia e, ove non delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri; il divieto si estende anche agli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza e a quelli destinati al trasporto scolastico. Sono inoltre vietate la sosta sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e scarico di cose nelle ore stabilite, sulle banchine salvo diversa segnalazione, nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati.

Un capitolo importante riguarda gli spazi riservati alle persone con disabilità. La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito utilizzati dagli stessi veicoli. Il divieto tutela non solo il posto riservato, ma anche i percorsi di accesso, fondamentali per l’autonomia degli utenti con ridotta mobilità. La norma vieta inoltre la sosta negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in gravidanza o dei genitori con bambino fino a due anni muniti di permesso rosa, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane e nelle ZTL per i veicoli non autorizzati.

Va ricordato che, oltre ai divieti specifici dell’articolo 158, esistono ulteriori limitazioni che possono essere introdotte dai comuni tramite ordinanze, in base all’articolo 7 del Codice della Strada, che attribuisce ai comuni il potere di regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati. In tali casi, la violazione degli obblighi, divieti o limitazioni previsti comporta sanzioni amministrative pecuniarie, con importi che variano a seconda della tipologia di infrazione e, per la sosta vietata protratta oltre le ventiquattro ore, con applicazione della sanzione per ogni ulteriore periodo di ventiquattro ore.

Stalli riservati: disabili, carico-scarico, bus, elettriche e permesso rosa

Gli stalli riservati rappresentano uno strumento essenziale per organizzare la sosta in funzione delle diverse esigenze di mobilità. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, richiamando l’articolo 188, e in corrispondenza degli scivoli e raccordi che consentono il collegamento tra marciapiedi, rampe e carreggiata. In pratica, non solo il posto contrassegnato con il simbolo di accessibilità è protetto, ma anche le aree di manovra necessarie per salire e scendere dal veicolo in sicurezza.

Per quanto riguarda gli stalli di carico e scarico, l’articolo 158 prevede il divieto di sosta sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e scarico di cose nelle ore stabilite. Ciò significa che, negli orari indicati dalla segnaletica, tali spazi sono riservati alle operazioni di carico e scarico, mentre fuori da tali orari la disciplina può variare in base alle ordinanze locali. Analogamente, gli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, filobus e veicoli su rotaia, nonché dei veicoli in servizio di piazza e di quelli adibiti al trasporto scolastico, sono protetti da un divieto di sosta specifico, proprio per garantire la regolarità del servizio di trasporto pubblico.

Un ruolo sempre più rilevante è assunto dagli stalli per veicoli elettrici. L’articolo 158 introduce il divieto di fermata e sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica di tali veicoli. La norma specifica che il divieto vale anche per i veicoli elettrici che non effettuano la ricarica o che restano oltre un’ora dopo il completamento, con una deroga nella fascia oraria notturna, fatta eccezione per i punti di ricarica di potenza elevata. In questo modo si assicura la rotazione degli stalli e la disponibilità delle infrastrutture di ricarica.

Infine, la disciplina contempla gli stalli riservati ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con bambini fino a due anni, muniti di permesso rosa. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati a questi veicoli, equiparandoli, quanto alla tutela, agli stalli per persone invalide. Anche in questo caso, la ratio è quella di agevolare categorie con particolari esigenze di mobilità, garantendo loro posti vicini agli accessi di servizi, strutture sanitarie o aree commerciali, secondo quanto previsto dalle regolamentazioni locali.

Chi può fare le multe per sosta e fermata e quando scatta la rimozione

Il controllo sul rispetto dei divieti di fermata e sosta non è affidato solo alle forze di polizia tradizionali. L’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, prevedendo che, con provvedimento del sindaco, possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento a dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta a pagamento, nonché a personale addetto alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, per le violazioni connesse alle loro attività. Questo personale, nominativamente designato e adeguatamente formato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle mansioni.

Le stesse funzioni possono essere attribuite anche al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, con la possibilità di occuparsi della circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli di linea. A questo personale è conferito il potere di contestare le infrazioni agli articoli 7, 157 e 158, nonché di redigere e sottoscrivere i relativi verbali di accertamento, entro gli ambiti oggetto di affidamento. In tal modo, il sistema di controllo sulla sosta e sulla fermata viene esteso a figure che operano quotidianamente sul territorio, aumentando l’efficacia della vigilanza.

Per quanto riguarda la rimozione dei veicoli, l’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione nei casi in cui la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, quando ciò sia previsto da ordinanza dell’ente proprietario della strada e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. La rimozione è inoltre prevista nei casi indicati dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3, nonché in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio, o avvenga in violazione di disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

L’articolo 159 prevede anche la possibilità, in alternativa alla rimozione, di bloccare il veicolo con apposito dispositivo applicato alle ruote, salvo che il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. La rimozione e il blocco costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria per la violazione principale. L’articolo 215 del Codice della Strada disciplina poi le modalità di esecuzione della rimozione o del blocco, prevedendo che i veicoli rimossi siano custoditi in luoghi appositi e restituiti all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Se il proprietario non si presenta entro centottanta giorni dalla notificazione del verbale, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità previste.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.