Dove è vietato sostare secondo il Codice della Strada?
Guida ai divieti di sosta e fermata previsti dal Codice della Strada, con riferimenti normativi, sanzioni, rimozione del veicolo e lettura della segnaletica
Capire dove la sosta e la fermata sono vietate è fondamentale per evitare multe, rimozioni del veicolo e situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale non solo le definizioni di arresto, fermata e sosta, ma anche tutti i casi in cui è obbligatorio evitare di lasciare il veicolo sulla carreggiata o sulle sue pertinenze. In questo articolo analizziamo le principali situazioni di divieto, le sanzioni previste e come riconoscere correttamente la segnaletica, con un’attenzione particolare a marciapiedi, attraversamenti pedonali, fermate bus e spazi riservati.
Le principali situazioni in cui fermata e sosta sono vietate
Per orientarsi tra i divieti è essenziale partire dalle definizioni di base. L’articolo 157 del Codice della Strada distingue in modo chiaro tra arresto, fermata e sosta. L’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, ad esempio un semaforo rosso o una coda. La fermata è una sospensione temporanea della marcia, di brevissima durata, per consentire salita o discesa di persone o altre esigenze rapide, con il conducente sempre presente e pronto a ripartire. La sosta, invece, è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità per il conducente di allontanarsi dal veicolo. Queste definizioni sono decisive per capire quando un divieto riguarda solo la sosta o anche la fermata.
L’elenco dei casi in cui fermata e sosta sono vietate è contenuto in modo dettagliato nell’articolo 158 del Codice della Strada, che individua le situazioni più critiche per la sicurezza e la fluidità del traffico. La fermata e la sosta sono vietate, ad esempio, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie, dove un veicolo fermo può ostacolare direttamente la marcia dei convogli. Sono vietate anche nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione, perché in questi punti la visibilità è ridotta e le vie di fuga sono limitate.
Un altro gruppo di divieti riguarda i punti della strada in cui la visibilità o la manovrabilità sono compromesse. L’articolo 158 vieta fermata e sosta sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. In queste situazioni, un veicolo fermo può sorprendere chi sopraggiunge, aumentando il rischio di tamponamenti o manovre improvvise. Allo stesso modo, è vietato fermarsi o sostare in prossimità e in corrispondenza di segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, perché ciò impedirebbe agli altri conducenti di leggere correttamente la segnaletica e di scegliere per tempo la corsia giusta.
Particolare attenzione va posta alle intersezioni. L’articolo 158 stabilisce che fuori dei centri abitati la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione, mentre nei centri abitati il divieto vale in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Questo margine serve a garantire la visibilità reciproca tra i veicoli che si immettono nell’incrocio e quelli che vi transitano, riducendo il rischio di collisioni laterali. In aggiunta, l’articolo 140 del Codice della Strada richiama il principio generale secondo cui tutti gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione: anche quando un divieto non è espressamente segnalato, lasciare il veicolo in una posizione che ostacola gravemente il traffico può comunque essere sanzionabile.
Divieti specifici: marciapiedi, attraversamenti, fermate bus e spazi riservati
Tra i divieti più rilevanti per la vita quotidiana degli automobilisti ci sono quelli che riguardano marciapiedi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili. L’articolo 158 vieta espressamente fermata e sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, nonché sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Questi divieti tutelano la mobilità di pedoni e ciclisti, che devono poter contare su spazi liberi da ostacoli per attraversare in sicurezza. Un veicolo parcheggiato su un attraversamento o su un marciapiede costringe spesso i pedoni a scendere in carreggiata, con evidenti rischi, in contrasto anche con le regole che impongono ai pedoni di non sostare sulla carreggiata e di non creare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
Un altro ambito molto delicato è quello delle fermate dei mezzi pubblici e degli spazi riservati a particolari categorie di veicoli. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza. Sono inoltre vietati la sosta e, nei casi previsti, anche la fermata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico. Queste aree devono rimanere libere per consentire manovre sicure di salita e discesa dei passeggeri, spesso bambini o persone con mobilità ridotta.
Particolarmente protetti sono gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone invalide e quelli destinati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambini piccoli. L’articolo 158 vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata, utilizzati dagli stessi veicoli. È inoltre vietata la sosta negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa. Per queste violazioni, il comma 4-bis dell’articolo 158 prevede sanzioni pecuniarie più elevate rispetto ad altri divieti di sosta, proprio per sottolineare la particolare tutela riconosciuta a queste categorie.
Negli ultimi anni il Codice ha introdotto divieti specifici anche per gli spazi riservati ai veicoli elettrici e alle relative infrastrutture di ricarica. L’articolo 158 vieta fermata e sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici e negli spazi riservati alla ricarica degli stessi. Il divieto vale anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica, con una deroga per la fascia oraria notturna, salvo i punti di ricarica di potenza elevata. In aggiunta, la sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali urbane, nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati, negli spazi asserviti a impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica, davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani e nelle aree riservate al carico e scarico merci nelle ore stabilite. Tutti questi divieti hanno lo scopo di preservare la funzionalità di servizi essenziali e la sicurezza degli utenti più vulnerabili.
Sanzioni, punti patente e rimozione del veicolo
Le violazioni in materia di fermata e sosta comportano sanzioni amministrative pecuniarie e, in alcuni casi, anche sanzioni accessorie come la rimozione o il blocco del veicolo. L’articolo 158 prevede importi specifici per le diverse ipotesi di divieto, con un aggravio per la sosta abusiva negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, dove il comma 4-bis stabilisce sanzioni più elevate per ciclomotori, motoveicoli a due ruote e per i restanti veicoli. Inoltre, l’articolo 7 disciplina le sanzioni per la violazione degli obblighi, divieti o limitazioni stabiliti dai comuni in materia di circolazione e sosta nelle aree urbane, prevedendo importi differenziati e un meccanismo di calcolo specifico quando la sosta vietata si prolunga oltre le ventiquattro ore o quando vengono superati i limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6.
Oltre alla multa, in molti casi può scattare la rimozione del veicolo o il suo blocco. L’articolo 159 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo, nonché nei casi previsti dagli articoli 157 e 158 e in tutti gli altri casi in cui la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. La rimozione è quindi una sanzione accessoria che si aggiunge alla sanzione pecuniaria, con l’obiettivo di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e fluidità del traffico.
La disciplina della rimozione e del blocco è completata dall’articolo 215 del Codice della Strada, che regola la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo. Quando è prevista la rimozione, il veicolo viene trasportato e custodito in luoghi appositi e viene restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Nell’ipotesi in cui sia consentito il blocco del veicolo, questo viene disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, con rimozione del blocco solo dopo il pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione. Se il proprietario non si presenta entro un determinato termine dalla notificazione del verbale, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità previste, utilizzando il ricavato per coprire sanzione e spese.
Per quanto riguarda i punti patente, il Codice della Strada prevede che la decurtazione sia collegata a specifiche violazioni indicate nelle tabelle allegate e nelle singole disposizioni. In materia di sosta e fermata, la perdita di punti dipende dalla gravità del comportamento e dalla norma violata, con particolare attenzione alle condotte che mettono in pericolo utenti deboli o ostacolano servizi essenziali. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie e accessorie si applicano secondo le regole generali del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal Codice, che disciplina anche la contestazione, la notificazione e gli eventuali ricorsi.
Un ulteriore profilo riguarda chi è autorizzato ad accertare e contestare le violazioni in materia di sosta e fermata. L’articolo 12-bis del Codice della Strada consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a determinato personale, che durante lo svolgimento delle proprie mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale. A questo personale è conferito il potere di contestare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158 e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, entro gli ambiti oggetto di affidamento. Ciò significa che, oltre alle forze di polizia tradizionali, anche altre figure possono legittimamente elevare verbali per divieti di sosta e fermata, soprattutto nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento.
Come riconoscere correttamente la segnaletica di divieto di sosta e fermata
Per rispettare i divieti di sosta e fermata non basta conoscere le norme: è fondamentale saper interpretare la segnaletica orizzontale e verticale che li rende immediatamente riconoscibili sulla strada. L’articolo 157 stabilisce che, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando, in assenza di marciapiede rialzato, uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro. Questo richiamo alla “diversa segnalazione” evidenzia come la segnaletica possa modificare le regole generali, ad esempio autorizzando la sosta su entrambi i lati o imponendo limiti temporali.
Un ruolo importante è svolto anche dalla segnaletica orizzontale, in particolare dalle strisce longitudinali e di margine. L’articolo 40 del Codice della Strada prevede che le strisce longitudinali continue non debbano essere oltrepassate e che le strisce di margine continue possano essere oltrepassate solo da veicoli in attività di servizio di pubblico interesse o che debbano effettuare una sosta di emergenza. Lo stesso articolo vieta espressamente la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua. Questo significa che, anche in assenza di un segnale verticale di divieto di sosta, la presenza di una striscia di margine continua può indicare l’impossibilità di lasciare il veicolo in quel tratto, salvo i casi di sosta di emergenza.
La segnaletica verticale di divieto di sosta e di fermata è spesso integrata da pannelli aggiuntivi che specificano orari, giorni, categorie di veicoli interessate o la presenza della rimozione forzata. L’articolo 159 stabilisce che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade o tratti in cui l’ente proprietario abbia stabilito, con ordinanza, che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. Riconoscere questo pannello è quindi essenziale per capire se, oltre alla multa, si rischia anche la rimozione del veicolo. Allo stesso modo, i segnali che indicano spazi riservati (ad esempio a persone invalide, mezzi pubblici, veicoli elettrici o carico e scarico) delimitano aree in cui la sosta è consentita solo a determinate categorie, mentre per gli altri utenti vale il divieto previsto dall’articolo 158.
Infine, la corretta lettura della segnaletica deve sempre essere accompagnata dal rispetto del principio generale di sicurezza sancito dall’articolo 140, che impone agli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Anche quando un tratto di strada non è esplicitamente regolato da un segnale di divieto, lasciare il veicolo in modo da ostacolare l’accesso ad altri veicoli, bloccare cassonetti dei rifiuti, impedire l’uso di scivoli per persone con disabilità o ridurre drasticamente la visibilità in prossimità di un’intersezione può integrare una violazione delle norme sulla sosta e, nei casi più gravi, giustificare l’intervento degli organi di polizia con sanzioni e rimozione. Per evitare problemi, è sempre opportuno verificare con attenzione la presenza di segnali verticali, strisce a terra e pannelli integrativi, oltre a valutare se la posizione del veicolo rispetta le esigenze di sicurezza e fluidità del traffico.
Fonti normative
- Articolo 157 del Codice della Strada
- Articolo 158 del Codice della Strada
- Articolo 7 del Codice della Strada
- Articolo 159 del Codice della Strada
- Articolo 215 del Codice della Strada
- Articolo 12-bis del Codice della Strada
- Articolo 40 del Codice della Strada
- Articolo 140 del Codice della Strada
- Il Codice della Strada – Approfondimento generale
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.