Dove posso installare cartelli pubblicitari lungo la strada?
Regole del Codice della Strada per installare cartelli e impianti pubblicitari lungo le strade e nei centri abitati
La collocazione di cartelli pubblicitari lungo le strade è disciplinata in modo puntuale dal Codice della Strada, che ne regola divieti generali, condizioni di ammissibilità, competenze degli enti proprietari e conseguenze in caso di installazioni abusive. Comprendere questi vincoli è fondamentale sia per chi gestisce impianti pubblicitari, sia per i proprietari di aree private visibili dalla strada, perché gli errori possono tradursi in sanzioni economiche rilevanti e nell’obbligo di rimozione delle opere.
Divieti generali sulla pubblicità visibile dalla strada
Il punto di partenza è il divieto generale di collocare, lungo le strade o in vista di esse, insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda e sorgenti luminose che, per dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione, possano confondersi con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità o l’efficacia, o creare disturbo visivo e distrazione per gli utenti della strada. Questo principio di base è stabilito dall’articolo 23 del Codice della Strada, che tutela in via prioritaria la sicurezza della circolazione rispetto a qualsiasi esigenza pubblicitaria. Ne deriva che un impianto pubblicitario non è ammissibile se anche solo potenzialmente può essere scambiato per un segnale o può renderne difficile la lettura, ad esempio per sovrapposizione di colori, forme o posizionamento troppo ravvicinato. Inoltre i mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione, con particolare attenzione alle persone invalide, che non devono trovare barriere nella loro mobilità lungo il margine stradale.
Lo stesso articolo stabilisce il divieto di utilizzare cartelli o altri mezzi pubblicitari rifrangenti, così come sorgenti e pubblicità luminose idonee a produrre abbagliamento. Si tratta di una prescrizione cruciale nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, dove fasci luminosi troppo intensi o mal orientati possono compromettere la percezione della segnaletica o della sagoma di altri veicoli. Sono inoltre vietate, sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, tutte le installazioni diverse dalla segnaletica prescritta, proprio per evitare che elementi estranei distolgano l’attenzione del conducente in punti critici come gli incroci. Questa impostazione mostra come la funzione informativa o commerciale di un cartello non possa mai prevalere sul corretto funzionamento della segnaletica e sulla leggibilità delle manovre richieste agli utenti della strada.
All’interno di questo quadro di divieti si inserisce anche la specifica disciplina per le strade di maggiore rilievo. È infatti vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi; su tali strade la pubblicità è consentita soltanto nelle aree di servizio o di parcheggio, e comunque a condizione che non sia visibile dalla carreggiata. Anche in tali aree restano però consentiti i segnali che indicano servizi o informazioni utili agli utenti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, oltre alle insegne di esercizio entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di dettaglio. L’obiettivo è evitare che la velocità tipica delle arterie principali si combini con stimoli visivi eccessivi, generando situazioni di rischio per deviazioni improvvise o distrazione dalla guida.
Oltre alle limitazioni fisiche e luminose, la disciplina vieta anche la pubblicità relativa ai veicoli che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento stabilite dal Codice. È inoltre regolamentata la pubblicità fonica sulle strade, ammessa solo per utenti autorizzati e secondo le forme stabilite dal regolamento. Questi riferimenti mostrano come il concetto di pubblicità a rischio non sia legato solo alla sua collocazione materiale, ma anche al messaggio trasmesso e alle modalità con cui esso viene diffuso, che non devono in alcun modo incentivare condotte contrarie alle regole di prudenza e correttezza alla guida.
Quando è ammessa la collocazione di cartelli e insegne
La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non è liberamente consentita, ma è sempre subordinata a un regime autorizzatorio rigoroso. L’articolo 23 del Codice della Strada prevede infatti che la loro installazione sia in ogni caso soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme dello stesso articolo e delle disposizioni regolamentari. Ciò significa che la sola disponibilità di un terreno privato affacciato sulla strada non è sufficiente a legittimare l’installazione: serve un titolo specifico, rilasciato a seguito di valutazione tecnica di impatto sulla circolazione. L’autorizzazione è quindi lo strumento con cui l’ente verifica distanze, dimensioni, tipologia dell’impianto e la sua integrazione con la segnaletica esistente.
All’interno dei centri abitati la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta ai comuni, ma quando la strada è statale, regionale o provinciale resta necessario il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario. Questo doppio livello di controllo garantisce che esigenze urbanistiche locali e sicurezza della rete viaria sovracomunale siano entrambe considerate. I comuni possono inoltre, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, ma rimangono vincolati al principio che l’impianto non riduca la leggibilità della segnaletica né ostacoli la visibilità in punti critici della rete viaria. In pratica, la deroga non può mai spingersi fino a compromettere i requisiti di sicurezza fissati dall’articolo.
Esistono poi eccezioni puntuali al divieto, che confermano l’impostazione generale ma introducono margini di operatività. Una previsione significativa riguarda l’installazione, al centro delle rotatorie in cui esista un’area verde la cui manutenzione è affidata gratuitamente a soggetti privati o enti, di un cartello indicante il nome dell’impresa o dell’ente affidatario del servizio di manutenzione, con dimensioni massime fissate in misura contenuta. Anche in questo caso si applicano le regole generali di autorizzazione, proprio perché il cartello, pur collegato a un servizio di pubblico interesse e non a una mera promozione commerciale, rimane comunque un elemento visibile dalla carreggiata e deve essere valutato in relazione alla sicurezza della rotatoria. Questa fattispecie mostra come la pubblicità possa essere integrata in progetti di cura del verde urbano, ma sempre entro confini tecnici precisi.
Nelle aree di servizio e di parcheggio collocate lungo autostrade e strade extraurbane principali la pubblicità è ammessa, ma a condizione che non sia visibile dalla strada stessa e che sia autorizzata dall’ente proprietario. All’interno di tali aree restano peraltro consentiti cartelli che valorizzino e promuovano il territorio, evidenziando siti di interesse turistico e culturale, nonché cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuate dai provvedimenti attuativi. Questa impostazione consente di coniugare la necessità di informare l’utente sulle opportunità presenti sul territorio con il divieto di interferire con la guida sulla carreggiata principale, mantenendo la distinzione tra segnaletica funzionale alla circolazione e elementi di carattere promozionale.
Autorizzazioni, competenze degli enti e fasce di rispetto
Per comprendere dove sia effettivamente possibile installare cartelli pubblicitari è fondamentale considerare, oltre ai divieti specifici, il sistema delle fasce di rispetto e delle aree di visibilità, in particolare nei centri abitati. L’articolo 18 del Codice della Strada disciplina le fasce di rispetto e le aree di visibilità, stabilendo che, nei centri abitati, per nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, tali fasce – misurate dal confine stradale – non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate dal regolamento, in relazione alla tipologia delle strade. Sebbene la norma faccia riferimento soprattutto ai manufatti edilizi, essa incide indirettamente anche sulla collocazione di impianti pubblicitari, perché questi non possono compromettere la visibilità necessaria negli incroci e lungo i tratti critici di strada. Ogni progetto di installazione deve quindi tenere conto non solo della distanza dal margine, ma anche della geometria complessiva dello spazio stradale.
Ancora più vincolante è la disciplina dell’area di visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso. L’articolo prevede che, oltre alla fascia di rispetto lineare, debba essere garantita un’area triangolare di visibilità, definita tracciando un triangolo con due lati sugli allineamenti delle fasce di rispetto e un terzo lato che collega i punti estremi, con lunghezze determinate in funzione del tipo di strada. All’interno di quest’area non è ammessa la costruzione di manufatti che possano limitare il campo visivo dei conducenti. Ne consegue che, anche laddove la distanza minima dal confine stradale fosse rispettata, un impianto pubblicitario che occupi il triangolo di visibilità in un’intersezione risulta comunque incompatibile con la disciplina, perché ostacolerebbe il controllo visivo dei flussi di traffico in arrivo. L’ente proprietario ha un potere valutativo rilevante nel determinare se un dato manufatto pregiudichi la sicurezza.
In corrispondenza delle intersezioni a livelli sfalsati, la stessa norma vieta la costruzione di qualsiasi manufatto in elevazione all’interno dell’area di intersezione che, a giudizio dell’ente proprietario, possa pregiudicare la funzionalità dell’opera, stabilendo inoltre che le fasce di rispetto associate alle rampe siano quelle proprie della strada di minore importanza. Anche qui si evidenzia come elementi aggiuntivi, compresi eventuali supporti pubblicitari, non possano essere collocati in modo da interferire con la leggibilità delle rampe, delle uscite e dei percorsi complessi tipici degli svincoli. Il principio di fondo è che le intersezioni, soprattutto quelle complesse, devono rimanere libere da ostacoli visivi e strutturali che possano distrarre o confondere l’utente, e in questo quadro l’impianto pubblicitario è considerato un manufatto a tutti gli effetti.
Lo stesso articolo disciplina infine le recinzioni e le piantagioni, che devono essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non devono, a giudizio dell’ente proprietario, ostacolare o ridurre il campo visivo necessario per la sicurezza della circolazione. Se si considera che molte installazioni pubblicitarie sono integrate in recinzioni o collocate in prossimità di vegetazione e altre opere di delimitazione, risulta evidente come la valutazione debba essere complessiva: non si giudica solo il cartello in sé, ma il modo in cui esso interagisce con tutto ciò che insiste nelle fasce di rispetto. In caso di violazione delle prescrizioni dell’articolo 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi a spese del responsabile, elemento che rende ancora più rilevante una progettazione attenta delle installazioni pubblicitarie.
Occupazione di suolo stradale e limiti nei centri abitati
Quando un cartello pubblicitario o una struttura che lo sorregge insiste materialmente sulla sede stradale o sul marciapiede, entra in gioco la disciplina dell’occupazione del suolo. L’articolo 20 del Codice della Strada stabilisce che sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni forma di occupazione della sede stradale, comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e installazioni simili. Sulle strade di tipo E) e F) l’occupazione della carreggiata può invece essere autorizzata, a condizione che sia predisposto un itinerario alternativo per il traffico, oppure, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, che non si determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale. Questa distinzione ha riflessi diretti sugli impianti pubblicitari installati su strutture che sporgono sulla carreggiata o che, per dimensione, richiedono l’uso di parte della sede destinata al transito.
Per quanto riguarda i chioschi, le edicole e le altre installazioni assimilabili, la norma prevede che, fuori dai centri abitati, la loro ubicazione non sia consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. Nei centri abitati, invece, l’occupazione dei marciapiedi da parte di tali strutture può essere autorizzata fino a un massimo della metà della loro larghezza, a condizione che l’installazione sia in adiacenza ai fabbricati e che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. È inoltre espressamente previsto che le occupazioni non possano ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all’articolo 18, comma 2, richiamando così il collegamento tra disciplina dell’occupazione e tutela del campo visivo. In situazioni particolari, come le zone di rilevanza storico-ambientale o in presenza di specifiche caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi purché sia garantita un’adeguata zona di passaggio anche per le persone con capacità motoria limitata.
Quando l’installazione pubblicitaria comporta l’occupazione del suolo stradale senza titolo, oppure in difformità dalle prescrizioni indicate nella concessione, si configura una violazione dell’articolo 20. Il comma 4 stabilisce che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, o non rispetta le condizioni della concessione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria in un intervallo definito, applicabile in relazione alla gravità e alle circostanze del caso. A tale sanzione può aggiungersi quella accessoria, prevista dal comma 5, dell’obbligo di rimuovere le opere abusive a spese dell’autore della violazione, secondo le regole generali sulle sanzioni accessorie. Ciò significa che, oltre alla multa, il titolare dell’impianto o chi ha eseguito l’installazione deve provvedere a riportare lo stato dei luoghi alla situazione precedente.
Queste norme incidono in modo particolare nei centri abitati, dove la pressione per utilizzare marciapiedi, piazze e spazi di fronte agli esercizi commerciali per finalità pubblicitarie è più intensa. La regolazione delle occupazioni deve però confrontarsi con il diritto alla libera e sicura circolazione dei pedoni, con la necessità di garantire adeguati spazi alle persone con mobilità ridotta e con il mantenimento dei triangoli di visibilità agli incroci. L’installazione di un impianto pubblicitario che occupi parte del marciapiede, anche se apparentemente marginale, deve quindi essere inquadrata come una vera e propria occupazione di suolo stradale, soggetta a concessione, limiti dimensionali e obblighi di rispristino in caso di abusi. L’ente locale è chiamato a bilanciare queste esigenze attraverso atti autorizzativi e controlli puntuali sul territorio.
Sanzioni e obbligo di rimozione delle opere abusive
Chi installa cartelli pubblicitari senza le necessarie autorizzazioni o in violazione delle disposizioni del Codice è esposto a un sistema sanzionatorio articolato. L’articolo 23 del Codice della Strada prevede, al comma 11, che chi viola le disposizioni dell’articolo e quelle del regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria entro un determinato intervallo di importi, graduabile in base ai criteri generali sulle sanzioni. Ulteriori conseguenze sono previste per chi non osserva le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, con una sanzione più elevata, applicata in solido anche al soggetto pubblicizzato, evidenziando così la responsabilità condivisa tra chi installa il mezzo e chi ne trae beneficio economico. Questo meccanismo incentiva tutti i soggetti coinvolti nella filiera pubblicitaria a verificare il corretto inquadramento amministrativo degli impianti.
Una disciplina specifica riguarda la collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o in contrasto con quanto disposto dai commi fondamentali dell’articolo 23. In tali casi l’ente proprietario della strada deve diffidare l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro un termine fissato, decorso il quale provvede esso stesso alla rimozione e alla custodia dell’impianto, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti responsabili. Tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere ai fondi privati per eseguire gli accertamenti necessari. La norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria significativa per la violazione di questi obblighi; se non è possibile individuare l’autore materiale della violazione, la sanzione si applica a chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
L’obbligo di rimuovere le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi è una costante nella disciplina del Codice. Oltre alle specifiche previsioni dell’articolo 20 in tema di occupazione abusiva di suolo stradale e dell’articolo 18 in materia di fasce di rispetto e aree di visibilità, il meccanismo generale delle sanzioni accessorie è descritto in modo organico dalla normativa che attribuisce al prefetto il potere di ingiungere, insieme al pagamento della sanzione principale, l’adempimento dell’obbligo di rimozione. Una volta accertata la violazione, il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria; se il trasgressore non provvede nel termine assegnato, l’ente proprietario o concessionario della strada può essere autorizzato a eseguire direttamente le opere, rivalendosi poi sul responsabile per i costi sostenuti. Questo schema garantisce che il ripristino materiale della sicurezza e della corretta fruibilità dello spazio stradale non resti solo sulla carta.
Per avere una visione sintetica delle principali sanzioni collegate all’installazione irregolare di cartelli e impianti pubblicitari, è utile richiamare in forma schematica alcuni casi rilevanti previsti dal Codice.
| Riferimento | Condotta | Conseguenze principali |
| Art. 23 | Violazione di divieti o mancato rispetto delle regole su pubblicità lungo le strade | Sanzione pecuniaria in misura prefissata, con possibile responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato |
| Art. 23 | Collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o in contrasto con i commi principali | Diffida, obbligo di rimozione, rimozione d’ufficio a spese dei responsabili, sanzione pecuniaria elevata |
| Art. 20 | Occupazione abusiva del suolo stradale o in difformità dalle prescrizioni | Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria dell’obbligo di rimuovere le opere abusive |
| Art. 18 | Violazioni delle fasce di rispetto e delle aree di visibilità | Sanzione pecuniaria e obbligo di ripristino dei luoghi a carico dell’autore della violazione |
Questo sistema di norme e sanzioni evidenzia come la gestione della pubblicità visibile dalla strada non sia una mera questione estetica o commerciale, ma un elemento strettamente connesso alla sicurezza della circolazione, alla fruibilità degli spazi pubblici e al rispetto delle distanze e delle aree di visibilità. Chi intende installare cartelli, insegne o impianti pubblicitari lungo le strade deve quindi considerare non solo la necessità di ottenere le autorizzazioni formali, ma anche l’impatto concreto dell’opera sul contesto viario, alla luce delle prescrizioni del Codice della Strada e delle conseguenze previste in caso di violazioni.
Fonti normative
- Articolo 23 del Codice della Strada – Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- Articolo 20 del Codice della Strada – Occupazione della sede stradale
- Articolo 18 del Codice della Strada – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.