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Dove posso parcheggiare senza rischiare la rimozione del veicolo?

Guida pratica alle regole di sosta e rimozione del veicolo secondo il Codice della Strada, con indicazioni su aree a rischio e comportamenti corretti

Sosta irregolare e rimozione del veicolo: dove parcheggiare in sicurezza
diEzio Notte

Capire dove è possibile parcheggiare senza rischiare la rimozione del veicolo è fondamentale per evitare sanzioni, disagi e costi aggiuntivi. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia i divieti di fermata e sosta, sia i casi in cui gli organi di polizia possono disporre la rimozione forzata del mezzo. In questo articolo analizziamo, con taglio pratico e divulgativo, chi può accertare le violazioni, quali aree sono più a rischio rimozione, cosa fare se non si trova più l’auto e come scegliere un parcheggio sicuro e regolare.

Chi può accertare le violazioni di sosta e disporre la rimozione

Per comprendere quando si rischia davvero la rimozione del veicolo è essenziale partire da chi è legittimato ad accertare le violazioni e ad attivare il carro attrezzi. Il Codice della Strada individua innanzitutto gli organi di polizia stradale all’articolo 12, cui è attribuito in via generale il potere di vigilanza e controllo sulla circolazione. A questi soggetti si affiancano, in ambiti specifici, altre figure abilitate alla prevenzione e all’accertamento delle infrazioni in materia di sosta e fermata, con possibilità di disporre la rimozione nei casi previsti.

Un ruolo particolare è riconosciuto al personale indicato nell’articolo 12-bis del Codice della Strada, che consente al sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di sosta a dipendenti comunali, a dipendenti di società che gestiscono la sosta a pagamento o i parcheggi, nonché a personale addetto alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, quando le violazioni siano connesse a tali attività. Questo personale, nominativamente designato e adeguatamente formato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle proprie mansioni, con la conseguenza che i verbali redatti hanno pieno valore probatorio.

Lo stesso articolo 12-bis precisa che tali soggetti possono accertare le infrazioni relative agli articoli 7, 157 e 158, cioè alle norme sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, sull’arresto, fermata e sosta dei veicoli e sul divieto di fermata e sosta. Inoltre, entro gli ambiti oggetto di affidamento (ad esempio aree di sosta regolamentata o a pagamento), questo personale può disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, redigendo e sottoscrivendo il verbale di accertamento. Ne deriva che il rischio di rimozione non è legato solo all’intervento della polizia locale in senso stretto, ma anche di altre figure formalmente incaricate.

L’articolo 159 del Codice della Strada disciplina in modo puntuale la rimozione e il blocco dei veicoli, stabilendo che gli organi di polizia di cui all’articolo 12 dispongono la rimozione in una serie di casi tipizzati. Tra questi rientrano le situazioni in cui, con ordinanza dell’ente proprietario della strada, sia stato stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e il segnale di divieto di sosta sia integrato da apposito pannello aggiuntivo, nonché i casi espressamente richiamati dagli articoli 157 e 158. La rimozione può essere disposta anche quando la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio, o in violazione di disposizioni emanate per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

È importante sottolineare che la rimozione o il blocco del veicolo costituiscono sanzioni amministrative accessorie rispetto alla sanzione pecuniaria prevista per l’illecito principale, come chiarito dallo stesso articolo 159, che rinvia alle norme del titolo VI in materia di sanzioni. Ciò significa che, oltre alla multa per la violazione di sosta o fermata, il conducente o il proprietario del veicolo dovrà sostenere anche i costi di rimozione, eventuale blocco e custodia, secondo le modalità stabilite dai regolamenti e dalle ordinanze dell’ente proprietario della strada.

Aree di sosta regolamentata, corsie preferenziali e zone a rischio rimozione

Per evitare di parcheggiare in aree a rischio rimozione è fondamentale conoscere come i comuni possono regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati. L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni, tramite ordinanza del sindaco, il potere di adottare numerosi provvedimenti, tra cui la riserva di spazi alla sosta per determinate categorie di veicoli, l’istituzione di aree di parcheggio e di fasce di sosta laterale, anche a pagamento. In queste zone la sosta è regolamentata da specifica segnaletica e il mancato rispetto di limiti orari, modalità di utilizzo o pagamento può comportare sanzioni amministrative.

Lo stesso articolo 7 prevede che la violazione di obblighi, divieti o limitazioni stabiliti nel medesimo articolo sia soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, con importi differenziati a seconda della tipologia di infrazione. Nei casi di sosta vietata che si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore di protrazione della violazione, mentre per il superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, è prevista una specifica forbice sanzionatoria. In tali contesti, se la sosta irregolare integra anche una situazione di grave intralcio o pericolo, può scattare la rimozione ai sensi dell’articolo 159.

Un capitolo particolarmente delicato riguarda le corsie preferenziali, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i casi di divieto di fermata e di sosta, includendo tra le ipotesi di sosta vietata le corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Parcheggiare in queste aree non solo espone alla sanzione pecuniaria, ma, quando la presenza del veicolo costituisce intralcio o pericolo, può determinare l’intervento di rimozione da parte degli organi competenti.

Oltre alle corsie preferenziali e alle ZTL, l’articolo 158 individua numerose altre zone a rischio rimozione, come gli spazi riservati alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide, delle donne in gravidanza o dei genitori con bambini piccoli, gli spazi per autobus, filobus, veicoli su rotaia e trasporto scolastico, le aree destinate al mercato o al carico e scarico merci, le banchine, le aree pedonali e gli spazi asserviti a servizi di emergenza o igiene pubblica. In tutti questi casi, la sosta in violazione dei divieti può essere considerata particolarmente grave, proprio perché ostacola servizi essenziali o categorie protette, e quindi più facilmente soggetta a rimozione secondo i criteri dell’articolo 159.

Come comportarsi se si trova il veicolo rimosso

Quando non si trova più il proprio veicolo nel punto in cui era stato parcheggiato, una delle ipotesi da considerare è che sia stato oggetto di rimozione. Dal punto di vista giuridico, la rimozione costituisce una sanzione amministrativa accessoria collegata alla violazione principale, come stabilito dall’articolo 159, comma 4, che la collega alle sanzioni pecuniarie previste per i comportamenti illeciti di sosta o fermata. Ciò implica che, oltre alla multa, l’interessato dovrà farsi carico delle spese di rimozione e dell’eventuale custodia del veicolo presso l’area individuata dall’ente proprietario della strada o dal soggetto incaricato del servizio.

Lo stesso articolo 159 prevede che gli enti proprietari della strada siano autorizzati a concedere il servizio di rimozione, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari, e che i veicoli adibiti a tale servizio debbano avere caratteristiche prescritte dal regolamento. In pratica, ciò si traduce nell’esistenza di procedure organizzate per il trasporto e la custodia dei veicoli rimossi, con oneri economici a carico del trasgressore. È quindi essenziale, una volta accertata la rimozione, rivolgersi agli organi di polizia stradale competenti sul territorio per conoscere il luogo di deposito e le modalità di restituzione.

In alternativa alla rimozione, l’articolo 159 consente il blocco del veicolo mediante apposito attrezzo applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. Anche in questo caso, il conducente dovrà adempiere al pagamento delle somme dovute per la violazione e per l’intervento effettuato, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari. La scelta tra rimozione e blocco dipende dalle valutazioni dell’organo accertatore in relazione alla sicurezza e alla fluidità del traffico.

Dal punto di vista del conducente o del proprietario, è importante ricordare che la sanzione pecuniaria e quella accessoria seguono le regole generali del titolo VI del Codice della Strada, che disciplinano termini, modalità di pagamento e strumenti di tutela. L’eventuale contestazione del verbale di accertamento può riguardare sia la multa sia la legittimità della rimozione come sanzione accessoria, fermo restando che l’obbligo di pagamento delle spese di rimozione e custodia è strettamente collegato all’effettiva esecuzione del provvedimento, come conseguenza diretta dell’illecito accertato.

Consigli pratici per scegliere un parcheggio sicuro e regolare

Per ridurre al minimo il rischio di rimozione del veicolo è fondamentale adottare alcune cautele pratiche basate sulle norme del Codice della Strada. In primo luogo, occorre conoscere e rispettare le definizioni di arresto, fermata e sosta contenute nell’articolo 157 del Codice della Strada, che distinguono la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata dalla sosta protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente. Comprendere questa differenza aiuta a valutare correttamente se il proprio comportamento rientra in una fermata consentita o in una sosta che potrebbe essere vietata in determinate aree.

Lo stesso articolo 157 stabilisce che, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando spazio sufficiente per il transito dei pedoni quando manca il marciapiede rialzato. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o fermata devono essere collocati fuori dalla carreggiata e non sulle piste per velocipedi o sulle banchine, salvo apposita segnalazione, mentre sulle strade con precedenza la sosta è vietata. Rispettare queste regole riduce il rischio che la sosta sia considerata di intralcio o pericolo, con possibili conseguenze in termini di rimozione.

Un altro riferimento essenziale è l’articolo 158, che elenca in modo dettagliato i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate, come in corrispondenza di passaggi a livello, gallerie, dossi, curve, intersezioni, passaggi pedonali, piste ciclabili, marciapiedi, spazi riservati a categorie specifiche, corsie riservate ai mezzi pubblici, aree pedonali e zone a traffico limitato. Evitare di parcheggiare in tutte queste situazioni è il primo passo per non incorrere in sanzioni e rimozioni. Particolare attenzione va posta agli spazi riservati alle persone invalide, alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini piccoli, per i quali il Codice prevede anche specifiche sanzioni aggravate in caso di violazione.

Infine, è utile ricordare che nelle zone di sosta predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica e che, dove la sosta è permessa per un tempo limitato, il conducente ha l’obbligo di segnalare in modo visibile l’orario di inizio sosta o di attivare il dispositivo di controllo della durata, come previsto dall’articolo 157, comma 6. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni e, nei casi in cui la sosta irregolare determini grave intralcio o pericolo, anche la rimozione ai sensi dell’articolo 159. Scegliere sempre aree chiaramente segnalate, verificare limiti orari, eventuali pagamenti dovuti e categorie di veicoli autorizzati è quindi la strategia più efficace per parcheggiare in modo sicuro e conforme alle regole.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.