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Guida in stato d’ebbrezza: un grammo e mezzo, e scatta il sequestro dell’auto. Parola di Cassazione. Ma i guai sono altri

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diEzio Notte

Alcol e guida: il Codice della strada prevede, all’articolo 186, un’ammenda di 1.500 euro, e l’arresto da tre mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,  anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca (l’auto va allo Stato) del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ma c’era chi giocava sulle cifre dopo la virgola, sostenendo che con un tasso di 1,51 non dovesse scattare il sequestro dell’auto: si doveva arriva a 1,6. Dello stesso avviso il Tribunale della libertà di Pordenone. Invece, adesso, la Cassazione (sentenza 12904) ha spazzato via ogni dubbio: l’1,5 grammi di alcol basta per il sequestro (stop temporaneo), cui segue la confisca.

La nostra opinione è che la Cassazione abbia fatto bene a sentenziare in quel senso. Resta però un secondo gravissimo problema; ma in questo caso, la Cassazione può fare ben poco: lo scambio di auto fra proprietari. Volete un esempio? Due guidatori vanno al ristorante con due auto. Bevono fino ad avere oltre mezzo grammo di alcol per litro di sangue: al ritorno si scambiano l’auto; così, in caso di controllo delle Forze dell’ordine, ci saranno le sanzioni economiche e alla patente, ma la macchina si salverà. La soluzione sta alla buona volontà dei politici: servirebbe una sanzione ancora più severa a chi fa questi giochetti (niente sequestro, ma multa doppia se l’auto che guidi non è tua).

foto flickr, album antoinedemorris