Guida in stato di ebbrezza: cosa rischi su bici e monopattino?
Regole sulla guida in stato di ebbrezza per bici e monopattini e differenze sanzionatorie rispetto ai veicoli a motore
Chi esce da una cena con qualche bicchiere di troppo spesso lascia l’auto parcheggiata e sale su bici o monopattino pensando di essere “al sicuro” dalle sanzioni. L’errore è credere che la guida in stato di ebbrezza riguardi solo chi è al volante di un’auto: il Codice della Strada prevede regole e conseguenze anche per chi usa i velocipedi.
Cosa si intende per guida in stato di ebbrezza nel Codice della Strada
La guida in stato di ebbrezza, nel Codice della Strada, è la condizione in cui il conducente ha un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite legale mentre conduce un veicolo. L’articolo 186 disciplina questa fattispecie per tutti i veicoli, inclusa la bicicletta, fissando una soglia di riferimento di 0,5 g/l di alcol nel sangue. Sopra questo valore, l’uso della strada diventa illecito e scattano sanzioni che variano in base al livello di alcol rilevato.
Per i velocipedi, quindi, non esiste un “regime di favore” sul limite: il parametro di 0,5 g/l è lo stesso previsto per chi guida un’auto privata. Ciò che cambia è la natura e l’intensità delle sanzioni, che per i ciclisti sono calibrate in modo diverso rispetto agli automobilisti, soprattutto per quanto riguarda la patente di guida e le misure accessorie. Questo crea un quadro in cui la pericolosità sociale è riconosciuta, ma trattata con strumenti giuridici non sempre omogenei tra i diversi mezzi.
Monopattini e bici come velocipedi: cosa implica la Cassazione 37391/2025
La recente sentenza 37391/2025 della Cassazione ha ribadito che monopattini e biciclette rientrano nella categoria dei velocipedi, richiamando l’applicazione delle norme generali sulla circolazione, compreso l’articolo 186. Questo inquadramento conferma che chi utilizza un monopattino elettrico o una bici in stato di ebbrezza non è “fuori dal Codice”, ma soggetto a regole specifiche, seppur diverse da quelle previste per i veicoli a motore. Il vuoto normativo riguarda soprattutto la coerenza delle sanzioni rispetto al rischio reale in ambito urbano.
Per l’automobilista che usa anche monopattini o bici in sharing, il messaggio è chiaro: il comportamento pericoloso viene comunque sanzionato, anche se non si è al volante dell’auto. Tuttavia, la disciplina attuale non prevede sempre le stesse conseguenze sulla patente, creando una sorta di “doppio binario” tra chi guida un veicolo a motore e chi si sposta con mezzi leggeri. Questo alimenta il paradosso percepito da molti utenti della strada, che vedono trattamenti differenti per condotte simili quanto a rischio potenziale per pedoni e altri conducenti.
Sanzioni a confronto: auto, bici e monopattini quando sei ubriaco
Per comprendere il paradosso, è utile confrontare le soglie di alcol e le sanzioni per chi guida un’auto rispetto a chi usa bici o monopattino. Per i ciclisti, oltre il limite di 0,5 g/l, sono previste sanzioni amministrative e penali crescenti: tra 0,5 e 0,8 g/l la sanzione amministrativa va da 543 a 2.170 euro; tra 0,8 e 1,5 g/l è prevista un’ammenda penale da 800 a 3.200 euro con possibile arresto fino a 6 mesi; oltre 1,5 g/l l’ammenda sale a 1.500–6.000 euro con arresto da 6 mesi a 1 anno.
Per chi guida un’auto, a parità di fasce alcolemiche, il quadro sanzionatorio è in genere più severo e coinvolge direttamente la patente (sospensione o revoca), oltre a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, penali. Il punto critico è che, pur riconoscendo la pericolosità della guida in ebbrezza su bici o monopattino, il legislatore ha scelto di non incidere automaticamente sul titolo di guida dell’automobilista quando l’infrazione avviene su un velocipede. Ne deriva una disparità percepita, soprattutto da chi quotidianamente condivide la strada con ciclisti e utenti di micromobilità.
Patente sospesa ma bici e monopattino consentiti: il paradosso normativo
Il paradosso più evidente per gli automobilisti è questo: chi ha la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza alla guida di un’auto può, in molti casi, continuare a circolare su bici o monopattino, anche in sharing. La sospensione colpisce il diritto di condurre veicoli per i quali è richiesta la patente, ma non impedisce l’uso dei velocipedi. Così, un soggetto ritenuto non idoneo a guidare un’auto per motivi di sicurezza può comunque muoversi in città con mezzi che lo espongono, e espongono gli altri, a rischi non trascurabili.
Se, ad esempio, un automobilista viene fermato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l alla guida dell’auto, subisce sanzioni pesanti e la sospensione della patente. Terminato il controllo, però, nulla gli vieta di prendere un monopattino in sharing e proseguire il tragitto. Questo scollamento tra valutazione del pericolo e strumenti sanzionatori alimenta il dibattito sulla necessità di riformare il Codice della Strada, per evitare che la sospensione della patente perda efficacia come misura di prevenzione complessiva della guida in stato di ebbrezza.
Proposte di riforma e consigli pratici per muoversi in sicurezza
Nel dibattito sulle riforme del Codice della Strada, una delle ipotesi ricorrenti è l’armonizzazione delle regole per tutti i mezzi che condividono lo spazio urbano, prevedendo criteri più omogenei per la guida in stato di ebbrezza. Tra le proposte discusse figurano l’estensione di alcune misure accessorie (come limitazioni alla circolazione in determinate fasce orarie) anche a chi commette infrazioni gravi su bici o monopattino, e una maggiore responsabilizzazione degli operatori di sharing tramite controlli e messaggi di avviso più incisivi nelle app.
Per chi guida un’auto e utilizza anche micromobilità, alcune regole pratiche aiutano a ridurre rischi e sanzioni:
- evitare di mettersi alla guida, su qualunque mezzo, se si è bevuto oltre la soglia di 0,5 g/l;
- organizzare rientri con conducenti sobri, taxi o trasporto pubblico;
- considerare bici e monopattini come veicoli a tutti gli effetti, rispettando segnaletica e precedenze;
- verificare le condizioni d’uso dei servizi di sharing, che spesso vietano l’uso in stato di ebbrezza;
- mantenere una guida difensiva in auto, specie vicino a ciclisti e monopattini.
Per approfondire i profili sanzionatori legati alla micromobilità urbana è utile conoscere cosa rischi con monopattini, bici e sharing in città, mentre chi vuole ridurre il rischio di incidenti può rivedere le proprie abitudini di guida consultando le indicazioni su come guidare in sicurezza vicino a ciclisti, pedoni e monopattini nelle città. Un controllo realistico è chiedersi, prima di partire: “Se ora fossi al volante dell’auto, mi sentirei idoneo a guidare?”. Se la risposta è no, allora è prudente rinunciare anche a bici e monopattino.