I catarifrangenti laterali per moto sono obbligatori secondo il Codice della Strada?
Obblighi e differenze dei catarifrangenti laterali per moto nel Codice della Strada e nella normativa di omologazione
Molti motociclisti scoprono l’esistenza dei catarifrangenti solo dopo un controllo su strada o, peggio, dopo una revisione non superata. Capire quali dispositivi rifrangenti sono realmente obbligatori e quali invece sono solo consigliati evita sanzioni e contestazioni, ma soprattutto riduce il rischio di non essere visti di lato o di notte. Un errore frequente è montare accessori estetici che coprono o sostituiscono i catarifrangenti omologati, rendendo il veicolo non conforme al Codice della Strada.
Quali dispositivi rifrangenti sono obbligatori sulle moto secondo il Codice della Strada
La domanda se i catarifrangenti laterali per moto siano obbligatori va inserita nel quadro generale dei dispositivi di equipaggiamento. L’art. 72 del Codice della Strada, richiamato anche sul portale dell’Automobile Club d’Italia, elenca i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione che i veicoli a motore devono avere per circolare. Tra questi rientrano i dispositivi rifrangenti, che devono essere omologati e mantenuti in buono stato di efficienza, pena l’irregolarità del veicolo rispetto alle prescrizioni di legge.
Per le motociclette, la normativa distingue tra dispositivi di illuminazione (fari, luci di posizione, indicatori di direzione) e dispositivi rifrangenti passivi, cioè i catarifrangenti che riflettono la luce dei veicoli che sopraggiungono. In genere sono previsti catarifrangenti posteriori rossi e, a seconda della categoria del veicolo e dell’omologazione, possono essere presenti anche elementi rifrangenti anteriori o laterali. Lespecifiche tecniche e i requisiti di omologazione sono disciplinati da regolamenti e direttive europee, recepiti nella normativa nazionale, che definiscono forma, colore, posizione e caratteristiche fotometriche dei dispositivi rifrangenti.
Un aspetto spesso sottovalutato è che l’obbligo non riguarda solo la presenza, ma anche la conformità: un catarifrangente non omologato, scolorito o coperto da accessori può essere considerato come assenza del dispositivo. Questo vale in modo particolare per le moto personalizzate, dove parafanghi, portatarga o carene aftermarket possono alterare la posizione originaria dei catadiottri. Prima di modificare l’estetica del veicolo è quindi opportuno verificare che i dispositivi rifrangenti restino visibili e rispettino le prescrizioni di omologazione indicate nella carta di circolazione e nelle norme tecniche richiamate dall’art. 72 CdS pubblicato dall’ACI.
Differenze tra catarifrangenti anteriori, posteriori e laterali su moto e ciclomotori
Per capire se i catarifrangenti laterali sono obbligatori, occorre distinguere tra le diverse tipologie di dispositivi rifrangenti e tra motocicli e ciclomotori. I catarifrangenti posteriori sono quelli più noti: sono di colore rosso, montati in posizione centrale o simmetrica rispetto all’asse longitudinale del veicolo, e servono a rendere visibile la moto quando è illuminata dai fari di un veicolo che sopraggiunge da dietro. La loro presenza è un requisito tipico di omologazione e la loro mancanza o non conformità è facilmente contestabile durante i controlli.
I catarifrangenti anteriori, di norma di colore bianco o ambra a seconda delle specifiche tecniche, hanno la funzione di rendere percepibile il profilo frontale del veicolo quando è illuminato da altre sorgenti luminose. Sulle moto moderne, spesso la funzione rifrangente è integrata in altri elementi (come i gruppi ottici o i supporti degli indicatori di direzione), mentre su ciclomotori e veicoli di piccola cilindrata possono essere presenti catadiottri dedicati. La normativa europea di omologazione, richiamata da regolamenti come il Regolamento (UE) n. 3/2014, definisce in modo puntuale la colorazione ammessa e le condizioni di visibilità.
La questione più delicata riguarda i catarifrangenti laterali. Su molti motocicli di categoria superiore possono non essere presenti elementi rifrangenti laterali dedicati, perché il profilo del veicolo è reso visibile da altri dispositivi (indicatori di direzione, luci di posizione, superfici riflettenti integrate). Su ciclomotori, scooter e veicoli di piccola cilindrata, invece, è più frequente trovare catadiottri laterali arancioni montati su forcelle, parafanghi o carene, proprio per aumentare la visibilità laterale in ambito urbano. La presenza o meno di catarifrangenti laterali obbligatori dipende quindi dalla categoria del veicolo, dal tipo di omologazione e dalle prescrizioni tecniche applicabili al momento dell’immatricolazione.
Un motociclista che valuta l’installazione di catarifrangenti laterali aggiuntivi dovrebbe considerare anche l’aspetto tecnico: dispositivi non omologati o montati in posizioni non previste potrebbero creare riflessi indesiderati o essere ritenuti non conformi in sede di revisione. Per un inquadramento più ampio sul ruolo dei dispositivi passivi di sicurezza e di segnalazione, può essere utile confrontare le regole previste per altri utenti vulnerabili, come illustrato nell’approfondimento sulle dotazioni obbligatorie per le biciclette.
Controlli su strada e cosa verificano le forze dell’ordine sui dispositivi rifrangenti
Durante un controllo su strada, le forze dell’ordine verificano innanzitutto che la moto sia in regola con i dispositivi di equipaggiamento previsti dal Codice della Strada e dalla relativa normativa tecnica. Per quanto riguarda i dispositivi rifrangenti, l’attenzione si concentra sulla presenza dei catarifrangenti posteriori rossi, sulla loro visibilità e sullo stato di conservazione. Se il veicolo è stato modificato rispetto all’assetto di origine (ad esempio con portatarga aftermarket, sostituzione del gruppo ottico posteriore o rimozione di parti di carenatura), l’operatore può controllare che i catadiottri previsti in origine siano ancora presenti e correttamente posizionati.
In un controllo più approfondito, come può avvenire in caso di incidente o di verifiche mirate alla sicurezza, può essere valutata anche la presenza di dispositivi rifrangenti laterali o anteriori se previsti dall’omologazione del veicolo. Se, ad esempio, un ciclomotore immatricolato con catarifrangenti laterali arancioni li ha successivamente rimossi o coperti con pellicole, l’organo accertatore può contestare la mancanza di un dispositivo obbligatorio. In questi casi, la verifica può essere supportata dal confronto con la carta di circolazione e con le schede di omologazione, oltre che con le circolari tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come quelle pubblicate sul sito del MIT, tra cui la circolare n. 35166/2022 che richiama vari aspetti di conformità dei veicoli.
Un caso pratico: se una pattuglia nota una moto con il portatarga molto corto e privo di catarifrangente posteriore, può fermare il veicolo e contestare la violazione relativa ai dispositivi di segnalazione visiva. Se invece i catarifrangenti laterali non sono previsti per quella specifica categoria e omologazione, la loro assenza non comporta di per sé una sanzione, ma resta comunque valutabile il livello complessivo di visibilità del veicolo. Per evitare contestazioni, è consigliabile conservare la documentazione relativa ai componenti omologati installati (ad esempio certificati dei portatarga o dei gruppi ottici) e verificare che riportino l’indicazione di omologazione corretta.
Sanzioni previste se circoli in moto senza catarifrangenti obbligatori
Le sanzioni per chi circola in moto senza i catarifrangenti obbligatori rientrano nel quadro delle violazioni relative ai dispositivi di equipaggiamento previsti dal Codice della Strada. Quando un dispositivo rifrangente richiesto dalla normativa o dall’omologazione del veicolo manca, è inefficiente o non omologato, l’organo accertatore può contestare la violazione dell’articolo che disciplina i dispositivi di segnalazione visiva. In genere, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la prescrizione di ripristinare la conformità del veicolo entro un certo termine, con successiva verifica.
La gravità della violazione può essere valutata anche in relazione alle condizioni di circolazione. Se, ad esempio, una moto priva di catarifrangente posteriore circola in orario notturno o in condizioni di scarsa visibilità, l’assenza del dispositivo assume un rilievo maggiore in termini di sicurezza stradale. In caso di incidente, la mancanza di dispositivi rifrangenti obbligatori potrebbe essere considerata un elemento di corresponsabilità, soprattutto se ha inciso sulla possibilità per gli altri utenti di percepire la presenza del veicolo. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi utilizza la moto in ambito extraurbano o autostradale, dove le velocità più elevate riducono i tempi di reazione.
Va ricordato che la sanzione non riguarda solo la totale assenza del dispositivo, ma anche le situazioni in cui il catarifrangente è stato coperto, verniciato o sostituito con elementi non omologati. Ad esempio, l’applicazione di pellicole oscuranti o adesivi decorativi sopra il catadiottro può ridurne l’efficacia al punto da renderlo non conforme. In un’ottica di prevenzione, è utile considerare i dispositivi rifrangenti come parte integrante della sicurezza passiva del veicolo, al pari del casco per il conducente, la cui obbligatorietà è disciplinata dalle norme richiamate nell’approfondimento dedicato a perché è obbligatorio indossare il casco in moto.
Come mettersi in regola: consigli pratici per scegliere e installare i catarifrangenti
Per mettersi in regola con i catarifrangenti sulla moto, il primo passo è verificare quali dispositivi sono previsti per il proprio modello. Un controllo pratico consiste nel confrontare la configurazione attuale del veicolo con quella di origine: se sono stati sostituiti portatarga, parafanghi o gruppi ottici, occorre accertarsi che i catarifrangenti posteriori rossi siano ancora presenti e ben visibili. Se il veicolo è nato con catarifrangenti laterali o anteriori dedicati, la loro rimozione o sostituzione con elementi non omologati può rendere la moto non conforme alle prescrizioni di omologazione.
Quando si scelgono nuovi dispositivi rifrangenti, è fondamentale optare per prodotti omologati, riconoscibili dalle marcature riportate sul corpo del catadiottro (ad esempio il marchio di omologazione europeo). L’installazione deve rispettare le posizioni e le inclinazioni previste dalle norme tecniche, per garantire che il dispositivo sia effettivamente visibile nelle condizioni di prova considerate dalla normativa europea, come quelle richiamate dalla Direttiva 2009/67/CE sui dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o tre ruote. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un’officina o a un installatore specializzato, che conosca i requisiti di omologazione.
Un accorgimento utile è effettuare periodicamente una verifica visiva dei catarifrangenti: se risultano opachi, crepati o scoloriti, è opportuno sostituirli, anche se formalmente ancora presenti. Se si circola spesso di notte o in condizioni di scarsa visibilità laterale (ad esempio in città con traffico intenso e molte intersezioni), l’installazione di catarifrangenti laterali aggiuntivi omologati può aumentare la visibilità, purché non contrasti con le prescrizioni di omologazione del veicolo. Per una visione più ampia del ruolo dei dispositivi di sicurezza obbligatori per i diversi utenti della strada, può essere utile confrontare anche le regole su cinture di sicurezza e seggiolini per bambini, che mostrano come il legislatore punti a una protezione integrata di tutti gli occupanti e dei veicoli.