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12 February 2017

L’Antitrust sul Pubblico registro automobilistico

 

L'Antitrust sul PRA: documento interessante

L’Antitrust sul PRA: documento interessante

Interessante quanto dice l’Antitrust sul Pubblico registro automobilistico. Fra le altre cose, riportiamo i seguenti passaggi.

1) La gestione del PRA è affidata in esclusiva ad ACI fin dal 1927, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.L. n. 436/1927 (conv. L. n. 510/1928). Nell’archivio PRA, unico a livello nazionale e informatizzato, deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto la licenza di circolazione nella provincia. A seguito dell’iscrizione, il proprietario riceveva – fino alla recente iniziativa di dematerializzazione realizzata da ACI – un certificato attestante la titolarità della proprietà dell’autoveicolo (di seguito, certificato di proprietà o CDP). Il Ministero dei Trasporti (di seguito, MIT) gestisce, invece, l’archivio nazionale dei veicoli (di seguito, ANV), istituito, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile; in tale registro sono iscritti i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli autorizzati alla circolazione in Italia. Anche l’archivio ANV, come il PRA, è completamente informatizzato. A seguito della registrazione dell’autoveicolo nell’ANV, gli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (di seguito, UMC) rilasciano la carta di circolazione.

2) Data la presenza di tali due archivi inerenti gli autoveicoli, il D.P.R. n. 358/2000 ha previsto che la gestione delle banche dati PRA e ANV avvenga in modalità cooperante, ossia in modo tale da consentire lo svolgimento contestuale di tutte le pratiche relative alla immatricolazione e al passaggio di proprietà degli autoveicoli, nonché dell’emissione del CDP e della carta di circolazione (c.d. formalità). In particolare, le banche ANV e PRA sono interconnesse informaticamente tra loro, cosicché, collegandosi anche solo al sistema informativo di una delle due banche dati si ha la possibilità di svolgere le formalità e ottenere i certificati e le visure relative a entrambe le banche dati. È, quindi, possibile rilasciare, contestualmente, sia i documenti di competenza dell’ANV/MIT (es. carta di circolazione) sia quelli di competenza del PRA/ACI (es. il CDP).

3) L’esecuzione delle formalità negli archivi PRA e dell’ANV è soggetta al pagamento di una tariffa, corrisposta dagli utenti all’atto dell’erogazione del servizio; per le formalità relative al PRA, le tariffe sono state in ultimo determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) con D.M. 21 marzo 2013 “Adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all’Automobile Club d’Italia – ACI per le attività relative alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico”, mentre per le formalità di competenza dell’ANV, le tariffe sono state fissate dalla L. n. 870/1986 e recentemente modificate con D.M. del MIT del 5 ottobre 2015.

4) Parimenti, è soggetto all’applicazione di una tariffa l’accesso al sistema informativo ACI/PRA, ovvero l’estrazione di informazioni dalla banca dati in maniera massiva. La disciplina che regola tale tipologia di accesso al sistema informativo ACI/PRA è contenuta nella L. n. 187/1990 e nel relativo D.M. (MEF) n. 514/1992, di attuazione, il quale dispone all’art. 23, co. 4, che “Le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell’utente, sono stabiliti dall’A.C.I. ed approvati dal Ministero delle Finanze”. All’articolo 22, comma 3, del decreto è altresì previsto che i dati siano forniti “a categorie di soggetti per i quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante”.

5) In relazione alla gestione dei registri PRA e ANV, la L. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riorganizzazione “anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione […] da perseguire anche attraverso l’eventuale istituzione di un’agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […]” (art. 8 comma 1, lett. d)5.

6) L’Autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute, ha riscontrato inefficienze dovute alla tenuta di due banche dati distinte, nonché situazioni di conflitto di interessi in capo ad un soggetto – ACI – che svolge, contestualmente alla gestione del PRA, anche servizi in concorrenza che richiedono l’accesso al PRA o l’utilizzo delle informazioni ivi contenute e che ha, altresì, avuto modo di definire aspetti rilevanti dei servizi relativi all’accesso e fruizione del PRA.

7) Al riguardo, si evidenzia come ACI ha di recente adottato una iniziativa, in materia autonoma, volta all’introduzione del c.d. Certificato di proprietà digitale (di seguito, CDPD), mediante dematerializzazione dei CDP cartacei, che risulta avere pregiudicato la cooperazione tra le banche dati ANV e PRA. A seguito dell’introduzione del CDPD, infatti, per lo svolgimento di alcune formalità, tra cui quelle relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, è necessario accedere ad un applicativo oggi disponibile unicamente attraverso il canale telematico PRA/ACI. Ciò ha reso ancora più evidente l’inadeguatezza di un contesto caratterizzato dalla presenza di due registri che sarebbero potenzialmente idonei a essere integrati in modo tale da consentire l’offerta, in via unitaria, dell’intera gamma delle formalità e dei servizi afferenti alla gestione del PRA e dell’ANV. Peraltro, la presenza di due registri è una peculiarità italiana che, per quanto è dato sapere, non trova riscontro in nessun altro Paese.

8) ACI si trova poi, di fatto, nella posizione di regolare le modalità di accesso ai dati archiviati nel sistema informativo del PRA, ossia la fruizione all’ingrosso dei dati contenuti nel PRA anche da parte di propri concorrenti. In virtù delle prerogative attribuite ad ACI dal D.M. (MEF) n. 514/1992 le tariffe per l’accesso al sistema informativo – pur oggetto di approvazione da parte del MEF – sono definite da ACI. Risulta inoltre essere stata la stessa ACI ad avere individuato, e proposto al MEF, le categorie di soggetti cui consentire l’accesso al sistema informativo. Il “Regolamento di accesso al sistema informativo centrale ACI”, deliberato dal Comitato Esecutivo di ACI il 21 giugno 1995, e successivamente più volte modificato, disciplina infatti sia le categorie di soggetti che possono accedere al sistema informatico sia le tariffe di accesso. Inoltre, nell’attuale contesto normativo e regolatorio, sia ACI sia il MIT si vedono remunerati nella tariffa che percepiscono per le formalità eseguite dagli STA privati anche servizi da essi non erogati.

9) Infatti, le tariffe per ciascuna formalità sono identiche sia per il caso in cui la formalità, certificato, o visura, sia svolta presso gli Uffici del PRA o presso gli UMC nella loro veste di STA pubblici, sia per il caso in cui sia svolta presso gli STA privati. Tuttavia, quando l’utente finale si rivolge agli STA privati non fruisce, in realtà, della componente di servizio – pur conteggiata nella tariffa corrisposta – relativa allo svolgimento materiale della pratica presso gli STA pubblici. Tale componente di servizio (relazione con il cliente finale ed esecuzione materiale dell’operazione per la realizzazione della formalità) è, infatti, svolta in suo favore dallo STA privato (cui è corrisposto, oltre alla tariffa per la formalità, un prezzo di mercato per il servizio di intermediazione), anziché dallo STA pubblico. La suddetta configurazione tariffaria determina, pertanto, una distorsione della concorrenza tra gli STA pubblici e gli STA privati, derivante dall’applicazione ai clienti finali che si rivolgono agli STA privati di tariffe non orientate ai costi e, segnatamente, superiori ai costi del servizio pubblico fruito.

10) Infine, sotto un profilo più generale, l’Autorità ha avuto modo di riscontrare una pervasiva commistione, in seno ad ACI e agli AC provinciali, tra l’attività istituzionale di gestione del PRA, le attività svolte nella sua veste di Federazione dell’automobilismo, nonché una serie di attività commerciali soggette a concorrenza, con i vantaggi competitivi e gli effetti di distorsione della concorrenza che ne derivano, anche in ragione dell’utilizzo dei segni distintivi e del marchio ACI nell’ambito dell’offerta di servizi in concorrenza.

11) In particolare, ACI è direttamente attiva nell’offerta di una serie di servizi di natura commerciale soggetti a concorrenza, tra cui, quelli di riscossione delle tasse automobilistiche e dell’ITP, di convenzionamento delle autoscuole, di gestione di piattaforme per l’infomobilità e la sicurezza stradale, nonché la vendita di prodotti assicurativi e di soccorso stradale in abbinamento alle tessere associative ACI. ACI detiene, inoltre, una serie di partecipazioni in società che svolgono attività di produzione beni o servizi che appaiono non essere strettamente necessarie o strumentali al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Tra queste: ACI Progei S.p.A., ACI Global S.p.A. (e controllate), ACI Vallelunga S.p.A., ACI Sport S.p.A., Ventura S.p.A., ACI Consult S.p.A., SARA Assicurazioni S.p.A. (e controllate), ACI Infomobility S.p.A., ACI Informatica S.p.A..

12) In particolare, il processo di unificazione delle banche dati ANV e PRA e dei documenti certificato di proprietà e carta di circolazione, prospettato dalla L. n. 124/2015, potrà determinare una semplificazione amministrativa nella gestione delle banche dati stesse, nonché eliminare la duplicazione nei costi per la tenuta dei registri, di cui potranno altresì beneficiare i consumatori, mediante una diminuzione delle tariffe per l’esecuzione delle formalità.

13) L’Autorità ritiene, quindi, meritevole, in sede di emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d) della L. n. 124/2015, l’istituzione di un’unica agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del MIT, in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal MIT e da ACI, “con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione” degli autoveicoli.

di Ezio Notte @ 14:52


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