Fino a 44 tonnellate: quali veicoli possono pesare così tanto
Che cos’è la massa limite complessiva a pieno carico (Art. 62)

In sintesi. Limiti di massa del Codice della Strada per assi, complessi di veicoli, mezzi d’opera e relativi casi sanzionatori
- Che cos’è la massa limite complessiva a pieno carico (Art. 62)
- Pesi massimi ammessi per assi, veicoli isolati e autotreni
- Deroghe e casi particolari previsti dal Codice
- Sanzioni per chi supera la massa limite indicata in carta di circolazione
Quanto può pesare al massimo un veicolo che circola su strada dipende da tipo di mezzo, numero di assi, tipo di pneumatici e configurazione del complesso. Il Codice della Strada fissa limiti precisi di massa, distingue tra veicoli isolati e autotreni e collega a questi limiti un sistema articolato di deroghe e sanzioni. Conoscere la massa limite indicata in carta di circolazione e i riferimenti normativi è essenziale per chi opera nel trasporto professionale.
Che cos’è la massa limite complessiva a pieno carico (Art. 62)
La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo è la somma tra la massa del veicolo in ordine di marcia e quella del suo carico, entro i limiti fissati dal Codice. L’articolo 62 del Codice della Strada stabilisce che, salvo quanto disposto per i veicoli eccezionali e altre specifiche eccezioni, questa massa non può superare 5 tonnellate per veicoli ad un asse, 8 tonnellate per quelli a due assi e 10 tonnellate per quelli a tre o più assi.
La norma distingue poi i casi in cui il veicolo è munito di determinati pneumatici, fissando limiti più elevati quando il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non supera 8 daN/cm². In queste condizioni, per i rimorchi esclusi i semirimorchi, la massa complessiva a pieno carico può arrivare a 6 tonnellate se ad un asse, 22 tonnellate se a due assi e 26 tonnellate se a tre o più assi. Per un approfondimento pratico sul significato di questi valori, può essere utile la guida su massa limite di un veicolo su strada.
Pesi massimi ammessi per assi, veicoli isolati e autotreni
Per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici che rispettano il limite di 8 daN/cm² di carico unitario medio, l’articolo 62 prevede che la massa complessiva a pieno carico non possa superare 18 tonnellate se il veicolo ha due assi e 25 tonnellate se ha tre o più assi. Quando si tratta di veicoli a tre o quattro assi con asse motore dotato di pneumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, i limiti salgono rispettivamente a 26 e 32 tonnellate.
Per i complessi di veicoli, lo stesso articolo stabilisce che, nel rispetto delle condizioni tecniche previste, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 30 tonnellate, mentre per autotreni, autoarticolati o autosnodati a quattro assi il limite è 40 tonnellate, che diventano 44 tonnellate se gli assi sono cinque o più. Inoltre, qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve superare 12 tonnellate. Per un quadro operativo su regole e verifiche è utile anche l’approfondimento dedicato a massa limite veicoli, regole e controlli.
Deroghe e casi particolari previsti dal Codice
Il Codice disciplina espressamente i casi in cui i limiti generali di massa limite possono essere superati. L’articolo 10 definisce veicolo eccezionale quello che, per specifiche esigenze funzionali, supera i limiti di sagoma o massa stabiliti dagli articoli 61 e 62. Nello stesso articolo è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità, tra l’altro, quello che eccede congiuntamente i limiti di sagoma e massa per particolari categorie di merci indivisibili.
Rientrano nei casi particolari anche i mezzi d’opera, cioè i veicoli destinati al trasporto di materiali da costruzione o di risulta. L’articolo 54 precisa che tali mezzi possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, ma non superiori a quelli previsti dall’articolo 10, comma 8, e sempre nel rispetto dei limiti dimensionali dell’articolo 61. È poi lo stesso articolo 10 a prevedere, per i trasporti eccezionali per massa fino a precisi valori, condizioni tecniche e modalità di autorizzazione.
Sanzioni per chi supera la massa limite indicata in carta di circolazione
Quando la massa complessiva a pieno carico supera quella indicata in carta di circolazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167 del Codice della Strada. La norma stabilisce che i veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva riportata nel documento di circolazione e prevede una graduazione di sanzioni amministrative pecuniarie in base all’entità dell’eccedenza, distinguendo tra veicoli sopra e sotto le 10 tonnellate.
Per gli autotreni e gli autoarticolati che superano la massa complessiva a pieno carico indicata in carta di circolazione si applica una sola sanzione amministrativa, uguale a quella prevista per i veicoli singoli, con precisazioni specifiche per i casi in cui solo uno dei veicoli del complesso risulti in eccedenza. L’articolo 10 prevede poi, per i mezzi d’opera che circolano in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 su strade non percorribili, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla possibile sospensione di patente e carta di circolazione. Per un inquadramento pratico di questo sistema sanzionatorio, è utile anche la lettura dell’approfondimento dedicato a articolo 167 del Codice della Strada sui sovraccarichi.
Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale