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Cassazione / Mezzo pubblicitario abusivo: la Cassazione sulla responsabilità del proprietario del terreno
4 February 2017
Parola alla Cassazione
Uno dei più grossi problemi per chi viaggia in autostrada sono i mega cartelli pubblicitari: talvolta distraggono (non esiste solo lo smartphone a distogliere l’attenzione dalla strada), tolgono visuale. E, al di là di questo, se sono irregolari, vanno tolti senza discutere. Il fatto è che la normativa è complessa e frastagliata sulla materia. Così, si è arrivati addirittura in Cassazione.
Sentiamo un po’ cosa ha detto di recente, con sentenza 2689 del 1° febbraio 2017.
1) “La collocazione di un cartello pubblicitario, su suolo privato, in prossimità di svincolo autostradale è soggetta, ex art. 23, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a specifica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, finalizzata a verificare che i mezzi pubblicitari non costituiscano un pericolo per la circolazione in relazione alla distrazione che possono determinare negli utenti della strada, insufficiente rivelandosi, pertanto, la sola concessione edilizia, rilasciata dal comune, avente la diversa finalità di accertamento della compatibilità con le norme urbanistiche dell’intervento edilizio per la suddetta collocazione”.
2) “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada” invita “l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario…..l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo”.
Morale in due parole: la responsabilità solidale del proprietario dei mezzi che servirono a perpetrare l’infrazione rispondono in solido della violazione per scelta del legislatore. E il contratto tra il ricorrente e la società che ha materialmente collocato i mezzi pubblicitari in questione non può comportare la deroga alla responsabilità solidale.
di Ezio Notte @ 21:48
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