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30 July 2012

Omicidio dell’Omicidio stradale

Altre stragi in arrivo, vedrete

Il reato di Omicidio stradale, che avrebbe di sicuro fatto paura a chi va in giro ubriaco o drogato al volante a uccidere i bambini in strada, è stato ucciso. Doveva essere la soluzione definitiva: un quasi omicidio volontario per terrorizzare quei sacchi ripieni di immondizia che – sotto l’effetto di alcol e stupefacenti – ammazzano gli innocenti. Invece arriverà una mezza carezza in più per questi schifosi.

Ecco cosa si dice nella “relazione” al Disegno di legge che modificherà il Codice della strada: “Assai significativa è anche la norma contenuta nell’articolo 5, che intende inasprire l’apparato sanzionatorio previsto per le violazioni del codice della strada che determinano la commissione del reato di omicidio colposo. Attualmente, infatti, il codice penale, all’articolo 589, prevede una specificazione per l’omicidio colposo commesso a seguito di violazioni del codice della strada, comminando per tale fattispecie la pena da due a sette anni di reclusione (articolo 589, secondo comma); tale pena è stabilita nella reclusione da tre a dieci anni quando l’omicidio colposo sia commesso da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o che abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. L’articolo 5 prevede, attraverso modifiche alla disciplina in materia di revoca della patente di guida come sanzione accessoria di cui all’articolo 222 del codice della strada, che, nei casi di omicidio colposo di cui all’articolo 589, secondo e terzo comma, del codice penale, sia sempre disposta la revoca della patente di guida, mentre attualmente è prevista la sospensione per quattro anni e la revoca nel solo caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, attraverso una modifica all’articolo 219 del codice della strada, si prevede che la patente non possa essere nuovamente conseguita se non dopo cinque anni dalla commissione dell’omicidio colposo di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale; il termine è elevato a quindici anni nel caso del reato di cui al medesimo articolo 589, terzo comma. Si ritiene che un periodo di revoca così lungo fornisca sufficienti garanzie per quel che concerne la sicurezza collettiva, evitando però i profili problematici sia di carattere costituzionale, sia di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, con riferimento al rispetto della libertà di circolazione, che potrebbe comportare un’ipotesi di revoca perpetua (come quella prospettata nel testo iniziale della proposta di legge atto Camera n. 4662)”.

Quindi, solo un ritocchino alla patente. “Si ritiene che un periodo di revoca così lungo fornisca sufficienti garanzie per quel che concerne la sicurezza collettiva”. Ma dico: scherziamo? Questa roba che fa il solletico ai tossici e agli alcolizzati. Qui si va alla guerra con i fiori: il destino è allora essere sconfitti. Ne riparliamo quando il prossimo drogatello commette una strage e scappa, da buon pirata della strada. Caspita, che paura avrà della patente persa a vita… Vuoi mettere con una decina d’anni di galera previsti dall’Omicidio stradale?

di Ezio Notte @ 11:41


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Ezio…. Siamo in Italia
    Paradisodei furbi
    Inferno degli onesti.

    Comment by Ombralunga — 31 July 2012 @ 15:11

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