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Perché è vietato guidare dopo aver bevuto alcol?

Spiegazione delle norme del Codice della Strada su guida in stato di ebbrezza, soglie di tasso alcolemico e principali conseguenze su patente e veicolo

Perché è vietato guidare dopo aver bevuto alcol?
diEzio Notte

Guidare dopo aver bevuto alcol non è soltanto una scelta pericolosa dal punto di vista della sicurezza stradale, ma costituisce una violazione espressa del Codice della Strada, che disciplina in modo dettagliato il divieto di guida in stato di ebbrezza, le soglie di tasso alcolemico e le conseguenze su patente, veicolo e posizione personale del conducente. Le norme di riferimento sono in particolare l’articolo 186, dedicato alla guida sotto l’influenza dell’alcool, e l’articolo 186-bis, che introduce regole più severe per neopatentati, conducenti giovani e professionisti del trasporto.

Il divieto di guida in stato di ebbrezza nell’art. 186 CDS

Il punto di partenza per capire perché è vietato guidare dopo aver bevuto alcol è il comma 1 dell’articolo 186 del Codice della Strada, che stabilisce in modo chiaro che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Questa formulazione mette al centro la condizione del conducente: non conta solo l’aver bevuto, ma l’essere in uno stato di alterazione tale da incidere sulla capacità di guida. La norma, infatti, non si limita a un generico richiamo alla prudenza, ma configura un vero e proprio illecito, che può assumere natura amministrativa o penale a seconda del livello di tasso alcolemico accertato e delle circostanze concrete.

Lo stesso articolo 186 precisa che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, con sanzioni che variano in base al tasso alcolemico rilevato. Questo significa che il legislatore considera la guida in stato di ebbrezza una condotta di per sé pericolosa per la sicurezza della circolazione, a prescindere dall’eventuale verificarsi di un incidente. L’attenzione è rivolta alla prevenzione: l’obiettivo è evitare che un conducente non pienamente lucido possa mettere a rischio la propria incolumità, quella dei passeggeri e quella degli altri utenti della strada.

Nel quadro dell’articolo 186, la violazione non riguarda solo il momento in cui si viene fermati e controllati, ma l’intero comportamento di chi si mette alla guida dopo aver assunto alcol. La norma prevede infatti che, all’accertamento dello stato di ebbrezza, possano essere applicate non solo sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, l’arresto, ma anche misure accessorie come la sospensione o la revoca della patente e la confisca del veicolo. Questi strumenti rafforzano il carattere dissuasivo della disciplina, rendendo evidente che la guida in stato di ebbrezza non è tollerata.

Un ulteriore elemento che aiuta a comprendere la severità del divieto è il collegamento con altre disposizioni del Codice della Strada che disciplinano le conseguenze sulla patente di guida. L’articolo 219, ad esempio, stabilisce che, quando è prevista la revoca della patente, il provvedimento è definitivo e, nei casi in cui la revoca derivi da violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Questo legame tra divieto di guida in stato di ebbrezza e misure incisive sulla possibilità stessa di guidare conferma la centralità della tutela della sicurezza stradale.

Soglie di tasso alcolemico e fasce di sanzione

L’articolo 186 del Codice della Strada individua diverse soglie di tasso alcolemico, espresse in grammi per litro (g/l), alle quali corrispondono differenti regimi sanzionatori. La prima fascia riguarda i casi in cui viene accertato un valore superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: in questa ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, accompagnata dalla sospensione della patente per un periodo compreso tra tre e sei mesi. Si tratta di una violazione che rimane nell’ambito amministrativo, ma che incide comunque in modo significativo sulla possibilità di utilizzare il veicolo e sulla vita quotidiana del conducente.

Quando il tasso alcolemico supera 0,8 g/l e non oltrepassa 1,5 g/l, la condotta assume rilievo penale: l’articolo 186 prevede infatti l’ammenda e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. In questa fascia, la guida in stato di ebbrezza è considerata reato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di procedimento penale e iscrizioni nei registri competenti. L’inasprimento delle sanzioni riflette l’aumento del rischio connesso a un tasso alcolemico più elevato, che può compromettere in modo marcato i riflessi, la capacità di valutare le situazioni di traffico e i tempi di reazione.

La terza fascia, la più grave, riguarda i casi in cui il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. In questa ipotesi l’articolo 186 prevede un’ammenda più elevata, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata, a tutela del proprietario che non ha responsabilità nella condotta del conducente. Inoltre, in caso di recidiva nel biennio, la patente è sempre revocata e, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea.

Queste fasce di tasso alcolemico e le relative sanzioni mostrano come il Codice della Strada adotti un sistema graduato, che tiene conto del diverso grado di pericolosità della condotta. All’aumentare del tasso alcolemico aumentano non solo gli importi delle sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente, ma anche la probabilità di subire conseguenze più incisive come la revoca della patente e la confisca del veicolo. In questo modo il legislatore mira a disincentivare in modo progressivo i comportamenti più rischiosi, rendendo evidente che superare determinate soglie non è una semplice infrazione, ma un comportamento che può avere ripercussioni durature sulla possibilità di continuare a guidare.

Regole speciali per neopatentati e professionisti (art. 186-bis)

Accanto alla disciplina generale dell’articolo 186-bis del Codice della Strada, il legislatore ha introdotto regole specifiche per alcune categorie di conducenti considerate particolarmente sensibili o esposte: i conducenti di età inferiore a ventuno anni, i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. Per questi soggetti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, con un’impostazione più rigorosa rispetto alla disciplina generale, che consente un limite minimo di tasso alcolemico prima di configurare l’illecito.

L’articolo 186-bis prevede che, per i conducenti rientranti nelle categorie indicate, sia sanzionabile anche un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, con una sanzione amministrativa pecuniaria. In pratica, per neopatentati, conducenti giovani e professionisti del trasporto, la soglia di tolleranza è azzerata: qualsiasi presenza di alcol oltre lo zero, se accertata entro il limite indicato, comporta una sanzione. Se, nelle stesse condizioni, il conducente provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate, a conferma della particolare attenzione posta alla sicurezza quando alla guida vi sono soggetti che trasportano persone o merci o che hanno minore esperienza di guida.

Lo stesso articolo 186-bis stabilisce che, quando i conducenti di cui al comma 1 incorrono nelle violazioni previste dall’articolo 186, le sanzioni ivi indicate sono aumentate. In particolare, se commettono l’illecito di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 186, le sanzioni sono aumentate di un terzo; se invece rientrano nelle ipotesi delle lettere b) e c) dello stesso comma, l’aumento va da un terzo alla metà. Questo meccanismo di aggravamento rende più severo il trattamento sanzionatorio per chi, pur appartenendo a categorie per le quali vige un divieto più rigoroso, supera comunque le soglie di tasso alcolemico previste per la generalità dei conducenti.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la revoca della patente: l’articolo 186-bis dispone che la patente sia sempre revocata quando, per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose indicati alla lettera d) del comma 1, venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oppure in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui allo stesso comma. A ciò si aggiunge il richiamo alle disposizioni dell’articolo 186 in materia di confisca del veicolo e altre conseguenze accessorie, che si applicano anche nei casi disciplinati dall’articolo 186-bis, rafforzando la tutela della sicurezza soprattutto nei confronti degli utenti che affidano la propria incolumità a conducenti professionali.

Effetti su patente, veicolo e casellario: cosa si rischia davvero

Le conseguenze della guida dopo aver bevuto alcol non si esauriscono nella sanzione immediata, ma si riflettono in modo profondo sulla patente di guida, sul veicolo utilizzato e sulla posizione personale del conducente. L’articolo 186 del Codice della Strada prevede, per le diverse fasce di tasso alcolemico, la sospensione della patente per periodi che vanno da tre mesi fino a due anni, con possibilità di revoca in caso di recidiva nel biennio nelle ipotesi più gravi. A queste misure si aggiunge, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, misura che incide direttamente sulla disponibilità del mezzo.

L’articolo 219 disciplina in modo generale la revoca della patente, specificando che, quando la revoca è prevista come sanzione amministrativa accessoria, il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo della violazione e ha carattere definitivo. Lo stesso articolo stabilisce che, quando la revoca deriva da violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Questo intervallo temporale rappresenta una conseguenza particolarmente gravosa per chi utilizza la patente per esigenze lavorative o familiari, e rende evidente quanto la scelta di guidare dopo aver bevuto possa incidere sulla vita quotidiana ben oltre il momento del controllo su strada.

Per i conducenti rientranti nelle categorie speciali dell’articolo 186-bis, gli effetti possono essere ancora più incisivi. La norma prevede infatti che la patente sia sempre revocata quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l per i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose indicati alla lettera d) del comma 1, oppure in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui allo stesso comma. Inoltre, l’articolo 219 precisa che la revoca della patente di guida disposta a seguito delle violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, per alcune categorie di conducenti professionali, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi del codice civile, con evidenti ripercussioni sul piano lavorativo.

Infine, la presenza di un reato legato alla guida in stato di ebbrezza comporta l’apertura di un procedimento penale, con le relative iscrizioni nei registri competenti e le conseguenze che ne derivano sul piano personale e professionale. Le pene previste dall’articolo 186, che includono l’arresto nelle fasce di tasso alcolemico più elevate, e le aggravanti introdotte dall’articolo 186-bis per neopatentati e conducenti professionali, mostrano come la scelta di guidare dopo aver bevuto alcol non sia un semplice “errore di valutazione”, ma una condotta che il legislatore considera incompatibile con l’esigenza di garantire una circolazione sicura e responsabile.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.