Cerca

Perché è vietato usare il cellulare alla guida e quali dispositivi sono consentiti?

Spiegazione dell’art. 173 del Codice della Strada su cellulare alla guida, dispositivi consentiti, viva voce, bluetooth e quadro sanzionatorio con sospensione della patente

Cellulare alla guida: divieti, eccezioni e dispositivi consentiti
Immagine generata con l’ausilio di AI

Usare il cellulare alla guida è uno dei comportamenti più rischiosi e, proprio per questo, il Codice della Strada dedica una norma specifica all’uso di determinati apparecchi durante la conduzione del veicolo. In questo articolo analizziamo cosa prevede la legge, quali dispositivi sono consentiti e quali sanzioni sono collegate a un uso scorretto, basandoci esclusivamente sul testo ufficiale del Codice della Strada. L’obiettivo è chiarire, in modo divulgativo ma rigoroso, quando il cellulare è vietato, come si possono utilizzare sistemi viva voce o bluetooth e in quali casi si può arrivare alla sospensione della patente.

Cosa vieta l’art. 173 e quando

Il punto di riferimento per capire perché è vietato usare il cellulare alla guida è l’articolo che disciplina l’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, cioè l’articolo 173 del Codice della Strada. Questa norma stabilisce che il conducente non può utilizzare, durante la marcia, apparecchi che lo distolgano dall’attenzione necessaria alla circolazione, con particolare riferimento ai dispositivi radiotelefonici e ad altri strumenti che richiedano l’uso delle mani. Il divieto nasce dall’esigenza di garantire che chi guida mantenga il pieno controllo del veicolo e non sia distratto da operazioni che comportano distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

L’art. 173 si inserisce nel quadro generale del Codice, che impone a tutti gli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e di salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale, come affermato dal principio informatore della circolazione contenuto nell’articolo 140. In questo contesto, l’uso del cellulare viene considerato pericoloso perché può compromettere la capacità di reazione del conducente, la corretta valutazione delle situazioni di traffico e il rispetto delle altre norme di comportamento. Il divieto non è quindi fine a sé stesso, ma è funzionale alla tutela della sicurezza collettiva.

La norma non si limita a un generico richiamo alla prudenza, ma individua in modo preciso la condotta vietata: l’uso di apparecchi che richiedano l’impiego delle mani durante la guida. Nel caso del cellulare, questo significa che è vietato tenerlo in mano per telefonare, scrivere messaggi, consultare contenuti o compiere qualsiasi altra operazione mentre il veicolo è in movimento. Il legislatore, attraverso l’art. 173, considera tali azioni incompatibili con il dovere di mantenere il controllo del mezzo e di osservare costantemente la strada, proprio perché distolgono l’attenzione e possono generare situazioni di pericolo improvviso.

È importante sottolineare che il divieto opera “alla guida”, cioè quando il veicolo è in circolazione. Il Codice della Strada, tuttavia, non entra nel dettaglio di tutte le possibili situazioni (ad esempio arresti temporanei del veicolo) e non fornisce una casistica puntuale su ogni singolo comportamento connesso al cellulare. In assenza di indicazioni più specifiche nel testo normativo, l’interpretazione deve restare ancorata al principio generale di sicurezza: ogni uso del dispositivo che comporti distrazione o perdita di controllo del veicolo rientra nella condotta che l’art. 173 intende prevenire, senza che sia possibile aggiungere dettagli non presenti nel Codice stesso.

Viva voce, bluetooth e supporti: cosa è consentito

L’art. 173 non vieta in assoluto qualsiasi forma di comunicazione o di utilizzo di dispositivi elettronici a bordo, ma si concentra sugli apparecchi che richiedono l’uso delle mani e che possono compromettere la sicurezza della guida. Da questo impianto normativo discende che sono consentiti i sistemi che permettono al conducente di mantenere le mani sul volante e l’attenzione sulla strada, come i dispositivi viva voce o altri strumenti che non richiedano di impugnare il telefono durante la marcia. Il Codice, tuttavia, non elenca in modo dettagliato tutte le tecnologie disponibili (ad esempio specifici tipi di bluetooth o supporti), per cui non è possibile attribuire a singoli prodotti una qualificazione giuridica che non sia espressamente prevista.

Ciò che emerge chiaramente dalla struttura dell’art. 173 è il criterio di fondo: l’uso di apparecchi è ammesso solo se non altera le condizioni di sicurezza della guida. Questo significa che, anche quando si utilizzano sistemi viva voce o integrati nel veicolo, il conducente deve comunque rispettare il principio generale sancito dall’articolo 140 del Codice della Strada, che impone di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e di salvaguardare sempre la sicurezza stradale. Se l’uso di un dispositivo, pur teoricamente consentito, dovesse di fatto distrarre il conducente al punto da compromettere la sicurezza, si rientrerebbe comunque in un comportamento contrario allo spirito del Codice.

Per quanto riguarda i supporti per il cellulare (come staffe o sistemi di fissaggio), il Codice della Strada non contiene, nei testi disponibili, una disciplina di dettaglio che specifichi posizione, caratteristiche tecniche o modalità di installazione di tali accessori. Non essendoci nel materiale normativo consultabile una regolamentazione puntuale di questi aspetti, non è possibile indicare prescrizioni tecniche ulteriori rispetto al principio generale: il dispositivo non deve interferire con la visuale del conducente, con i comandi del veicolo o con la capacità di controllare la marcia in sicurezza. Ogni indicazione più specifica richiederebbe fonti esterne al Codice, che non possono essere utilizzate in questo contesto.

In sintesi, l’uso di viva voce, bluetooth o sistemi integrati è compatibile con il Codice della Strada nella misura in cui consente al conducente di non tenere in mano il cellulare e di non distogliere in modo significativo l’attenzione dalla guida. L’art. 173, letto alla luce del principio generale dell’art. 140, porta a ritenere che la discriminante non sia la tecnologia in sé, ma l’effetto che essa produce sulla condotta di guida: se il conducente continua a rispettare le norme di comportamento e a mantenere il controllo del veicolo, l’uso di tali dispositivi rientra nell’ambito di ciò che la legge consente; se invece l’attenzione viene compromessa, si entra nel campo delle violazioni che la norma intende sanzionare.

Sanzioni e sospensione della patente

L’art. 173 prevede specifiche sanzioni amministrative per chi viola il divieto di usare determinati apparecchi durante la guida, con importi pecuniari e conseguenze accessorie che variano in funzione della gravità e della recidiva. Nel materiale del Codice della Strada disponibile, l’articolo 173 è richiamato, ad esempio, dall’articolo 125, che stabilisce che chi guida in condizioni diverse da quelle indicate da particolari codici unionali o nazionali sulla patente è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 3. Questo collegamento mostra come il legislatore utilizzi l’apparato sanzionatorio dell’art. 173 anche in relazione a violazioni che riguardano limitazioni mediche o tecniche alla guida.

Un ulteriore riferimento importante è contenuto nell’articolo 218-ter del Codice della Strada, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Questa norma prevede che, per una serie di violazioni particolarmente rilevanti, tra cui espressamente l’articolo 173, comma 3-bis, possa essere applicata, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, quando il punteggio residuo risulti inferiore a determinate soglie. In particolare, l’art. 218-ter stabilisce che, se al momento dell’accertamento il punteggio è inferiore a venti punti, si applica una sospensione breve, con durata che aumenta se il punteggio è inferiore a dieci punti.

Questo meccanismo dimostra come l’uso scorretto del cellulare e di altri apparecchi durante la guida non si traduca soltanto in una multa, ma possa incidere direttamente sulla possibilità di continuare a guidare. L’inserimento dell’art. 173, comma 3-bis, tra le violazioni che possono comportare la sospensione della patente in relazione al punteggio conferma la particolare rilevanza che il Codice attribuisce a questo comportamento. Il sistema della patente a punti, disciplinato da altre norme del Codice, viene così utilizzato per rafforzare l’effetto deterrente delle sanzioni economiche, colpendo anche l’idoneità alla guida in caso di reiterazione o di accumulo di infrazioni.

È importante precisare che, nei testi del Codice della Strada qui disponibili, non sono riportati in modo completo tutti i dettagli numerici relativi agli importi delle sanzioni pecuniarie e alle esatte durate della sospensione della patente specificamente collegata all’art. 173. Alcune informazioni sono presenti in forma di rinvio o di aggiornamenti normativi, ma non è possibile, senza ricorrere a fonti esterne, ricostruire in modo puntuale ogni cifra o ogni intervallo temporale oggi vigente. Per questo motivo, in questa sede ci si limita a descrivere la struttura del sistema sanzionatorio così come emerge dalle norme consultabili, senza aggiungere dati che non risultino espressamente dal Codice.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale