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Perché è vietato usare il cellulare durante la guida?

Norme, divieti, sanzioni e buone pratiche sull’uso di cellulare e dispositivi elettronici alla guida secondo il Codice della Strada

Uso del cellulare alla guida: cosa vieta l’art. 173 e quali sanzioni sono previste
diEzio Notte

Usare il cellulare alla guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada lo qualifica come un comportamento pericoloso, sanzionato in modo specifico e collegato anche alla sospensione della patente. In questo articolo analizziamo perché è vietato usare lo smartphone durante la marcia, quali obblighi ha il conducente in relazione a lenti e apparecchi prescritti, quali sono le eccezioni per vivavoce e auricolari, quali sanzioni sono previste e quali buone pratiche aiutano a ridurre le distrazioni al volante, sempre con riferimento puntuale alle norme vigenti.

Obbligo di lenti e apparecchi prescritti per la guida

Il punto di partenza per comprendere il rapporto tra condizioni fisiche del conducente e sicurezza alla guida è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. La norma stabilisce che il titolare di patente al quale, in sede di rilascio o rinnovo, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali mediante lenti o specifici apparecchi, ha l’obbligo di utilizzarli mentre conduce il veicolo. Questo significa che la semplice idoneità alla guida non è sufficiente: essa è condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate sulla patente, che diventano parte integrante dei requisiti per circolare in sicurezza.

La previsione dell’obbligo di usare lenti o apparecchi prescritti si collega direttamente al principio generale secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, salvaguardando sempre la sicurezza stradale, come affermato dall’articolo 140 del Codice della Strada. Un conducente che non utilizza gli ausili prescritti può avere tempi di reazione alterati, percezione ridotta dell’ambiente circostante e difficoltà nel valutare correttamente distanze e velocità, con un aumento concreto del rischio di incidenti. La norma, quindi, non tutela solo il singolo, ma l’intera collettività che condivide la strada.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’inosservanza dell’obbligo di usare lenti o apparecchi prescritti è espressamente punita dal comma 3 dell’articolo 173, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 83 e 332 euro per chi viola le disposizioni del comma 1. La previsione di una forbice di importi consente all’autorità accertatrice di modulare la sanzione in relazione alla gravità concreta della violazione, fermo restando che il semplice mancato uso dell’ausilio, di per sé, integra l’illecito. Questo inquadramento mostra come il Codice consideri il rispetto delle prescrizioni mediche un elemento strutturale della condotta di guida corretta.

Dal punto di vista pratico, l’obbligo di lenti e apparecchi prescritti impone al conducente una costante attenzione alla propria idoneità: occorre verificare che gli ausili siano funzionanti, adeguati e disponibili prima di mettersi al volante. In caso di smarrimento o rottura, la scelta corretta è evitare di guidare fino a quando non si ripristinano le condizioni richieste. In questo modo si rispetta non solo la lettera dell’articolo 173, ma anche il principio generale di prudenza e di tutela della sicurezza stradale sancito dall’articolo 140, che funge da cornice interpretativa per tutti i comportamenti di guida.

Divieto di uso di smartphone e dispositivi elettronici durante la marcia

Lo stesso articolo 173, al comma 2, introduce un divieto specifico che riguarda direttamente l’uso del cellulare alla guida. La norma vieta al conducente di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Il legislatore non si limita a menzionare genericamente il “telefono”, ma elenca una serie di dispositivi elettronici, includendo anche quelli che potrebbero sembrare meno immediatamente collegati alla comunicazione, proprio perché tutti potenzialmente idonei a distrarre il conducente e a sottrarre il controllo fisico del veicolo.

Il divieto si estende anche all’uso di cuffie sonore, con una formulazione che evidenzia come la distrazione non sia solo manuale o visiva, ma anche uditiva. L’attenzione del conducente, infatti, deve essere rivolta alla strada, ai segnali e agli altri utenti, in coerenza con il principio generale di comportamento prudente e di salvaguardia della sicurezza stradale previsto dall’articolo 140. L’uso di dispositivi che richiedono di distogliere lo sguardo dalla carreggiata o di impegnare le mani in attività diverse dalla guida contrasta con questa impostazione, perché riduce la capacità di reagire tempestivamente a situazioni improvvise.

La norma prevede una specifica eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei corpi indicati all’articolo 138, comma 11, e di polizia, che possono utilizzare tali apparecchi in ragione delle particolari esigenze di servizio. Questa deroga conferma, per contrasto, la rigidità del divieto per tutti gli altri utenti della strada: l’uso di smartphone e dispositivi analoghi durante la marcia è considerato incompatibile con una guida sicura, salvo nei casi in cui esigenze istituzionali lo rendano necessario e comunque nel rispetto delle modalità operative previste per tali corpi.

È importante sottolineare che il divieto opera “durante la marcia”, espressione che richiama la fase in cui il veicolo è effettivamente in movimento. In tale contesto, qualsiasi azione che comporti l’allontanamento delle mani dal volante per interagire con un dispositivo elettronico è vietata. Ciò include, ad esempio, digitare un numero, scrivere messaggi, consultare applicazioni o navigare tra i menu del dispositivo. Il fulcro della disciplina è la necessità di mantenere il controllo continuo del veicolo, in linea con il dovere generale di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione sancito dall’articolo 140.

Eccezioni: vivavoce e auricolari consentiti

Pur vietando l’uso diretto di smartphone e dispositivi analoghi durante la marcia, l’articolo 173 introduce una disciplina di equilibrio, consentendo l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a precise condizioni. La norma stabilisce infatti che è consentito l’uso di tali dispositivi purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che il loro funzionamento non richieda l’uso delle mani. Questo significa che il sistema deve permettere di gestire la comunicazione senza dover impugnare il telefono o interagire manualmente con il dispositivo durante la marcia.

La condizione relativa alle capacità uditive ad entrambe le orecchie evidenzia l’esigenza che il conducente mantenga una percezione sonora completa dell’ambiente circostante. Rumori di motori, sirene, clacson e altri segnali acustici sono elementi fondamentali per la sicurezza, e l’uso di auricolari non deve comprometterne l’ascolto. In questo senso, la disciplina si collega ancora una volta al principio generale di comportamento prudente e di salvaguardia della sicurezza stradale previsto dall’articolo 140, che impone di non ridurre la propria capacità di percepire i pericoli presenti sulla strada.

La seconda condizione, relativa al mancato uso delle mani per il funzionamento del dispositivo, è altrettanto centrale. L’apparecchio a viva voce o con auricolare deve essere configurato in modo da non richiedere, durante la marcia, operazioni manuali che distolgano il conducente dal controllo del volante. In pratica, la comunicazione deve poter avvenire con comandi vocali o con sistemi che non impongano di manipolare il telefono o altri dispositivi mentre il veicolo è in movimento. Qualsiasi utilizzo che comporti l’allontanamento delle mani dal volante ricadrebbe nel divieto del comma 2 dell’articolo 173.

Queste eccezioni non trasformano l’uso del cellulare in un comportamento neutro, ma lo subordinano a condizioni stringenti, proprio perché il legislatore riconosce il potenziale di distrazione insito nella comunicazione durante la guida. La scelta di utilizzare vivavoce o auricolari deve quindi essere accompagnata da un atteggiamento di particolare prudenza, ricordando che l’obiettivo primario resta quello di garantire una condotta di guida conforme al principio informatore della circolazione, che impone di non costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

Sanzioni e sospensione patente per uso del cellulare alla guida

Il profilo sanzionatorio relativo all’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici durante la marcia è disciplinato dal comma 3-bis dell’articolo 173. La norma prevede che chiunque violi le disposizioni del comma 2 sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. L’abbinamento tra sanzione pecuniaria e sospensione della patente evidenzia la particolare gravità attribuita a questo comportamento, considerato idoneo a incidere in modo significativo sulla sicurezza della circolazione.

La disciplina diventa ancora più severa in caso di recidiva. Qualora lo stesso soggetto commetta un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, il comma 3-bis stabilisce che si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 1.400 euro e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’aumento degli importi e l’estensione del periodo di sospensione hanno una chiara funzione deterrente: chi persiste nell’uso scorretto del cellulare alla guida dimostra una scarsa attenzione alle regole e alla sicurezza, e per questo viene sottoposto a conseguenze più pesanti.

Queste sanzioni si inseriscono nel quadro più ampio delle misure previste dal Codice della Strada per garantire che i conducenti mantengano un comportamento conforme al principio generale di sicurezza sancito dall’articolo 140. L’uso del cellulare durante la marcia, infatti, non è un semplice dettaglio formale, ma un fattore che può determinare distrazioni critiche nei momenti in cui è necessario reagire rapidamente a un imprevisto. La sospensione della patente, in particolare, incide direttamente sulla possibilità di circolare, sottolineando che il diritto di guidare è subordinato al rispetto rigoroso delle norme di comportamento.

Dal punto di vista operativo, l’applicazione delle sanzioni avviene a seguito dell’accertamento della violazione da parte degli organi di polizia stradale, che verificano l’uso del dispositivo in condizioni vietate. La presenza di una forbice negli importi consente di tenere conto delle circostanze concrete, ma non elimina il carattere oggettivo dell’illecito: l’uso di smartphone, apparecchi radiotelefonici, computer portatili, tablet o dispositivi analoghi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante integra comunque la violazione del comma 2 dell’articolo 173, con le conseguenze previste dal comma 3-bis.

Buone pratiche per evitare distrazioni al volante

Le norme del Codice della Strada, in particolare l’articolo 173 e l’articolo 140, delineano un quadro chiaro: il conducente deve mantenere il controllo del veicolo e un livello di attenzione costante, evitando comportamenti che possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione. A partire da questi principi, è possibile individuare alcune buone pratiche che, pur non essendo dettagliate una per una nella normativa, rappresentano applicazioni concrete degli obblighi generali. La prima è quella di predisporre ogni dispositivo necessario prima di iniziare la marcia: impostare eventuali percorsi, regolare il vivavoce, verificare il corretto funzionamento degli auricolari consentiti e assicurarsi che non sia necessario intervenire manualmente durante la guida.

Un’altra buona pratica coerente con il quadro normativo è quella di limitare al minimo indispensabile le comunicazioni durante la marcia, anche quando si utilizzano sistemi a viva voce o auricolari conformi alle condizioni dell’articolo 173. Il fatto che tali dispositivi siano consentiti non significa che il loro uso sia neutro dal punto di vista dell’attenzione: la conversazione può comunque incidere sulla concentrazione, e il principio informatore della circolazione richiede di adottare un comportamento prudente, soprattutto in situazioni di traffico intenso, condizioni meteo difficili o tratti di strada particolarmente complessi.

È inoltre in linea con gli obblighi di sicurezza evitare qualsiasi interazione manuale con smartphone, tablet o dispositivi analoghi mentre il veicolo è in movimento. Se si rende necessario consultare informazioni o effettuare operazioni che richiedono l’uso delle mani, la scelta più coerente con il Codice è fermarsi in condizioni di sicurezza, in modo da non violare il divieto del comma 2 dell’articolo 173 e da non compromettere il controllo del veicolo. Questo approccio rispetta sia la disciplina specifica sull’uso dei dispositivi elettronici, sia il dovere generale di non costituire pericolo per gli altri utenti della strada.

Infine, una gestione responsabile della guida comprende anche l’attenzione alle proprie condizioni psicofisiche e all’uso corretto degli ausili prescritti. Indossare le lenti o utilizzare gli apparecchi indicati sulla patente, come richiesto dal comma 1 dell’articolo 173, non è un adempimento formale, ma un elemento essenziale per garantire che la percezione visiva e uditiva sia adeguata alla complessità della circolazione. Un conducente che unisce il rispetto rigoroso delle norme sul divieto di uso del cellulare alla guida con l’osservanza delle prescrizioni mediche e con un atteggiamento di prudenza costante contribuisce in modo concreto alla sicurezza propria e altrui, dando piena attuazione ai principi fondamentali del Codice della Strada.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.