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Perché è vietato usare il cellulare mentre si guida?

Spiegazione delle regole del Codice della Strada su uso di cellulare, dispositivi correttivi, vivavoce, auricolari e relative sanzioni alla guida

Perché è vietato usare il cellulare mentre si guida?
diEzio Notte

Usare il cellulare alla guida non è solo una cattiva abitudine: è una violazione precisa del Codice della Strada, collegata sia all’obbligo di utilizzare correttamente i dispositivi necessari alla guida, sia al divieto di impiegare strumenti elettronici che distolgono l’attenzione e le mani dal volante. Capire cosa prescrive la legge, quali comportamenti sono consentiti e quali sanzioni si rischiano è essenziale per guidare in sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Obbligo di lenti e dispositivi correttivi per la guida

L’articolo 173 del Codice della Strada stabilisce innanzitutto l’obbligo, per il titolare di patente al quale sia stato prescritto in sede di rilascio o rinnovo, di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali mediante lenti o determinati apparecchi, di usarli durante la guida. Questo significa che, se sulla patente è riportata una prescrizione relativa a occhiali, lenti a contatto o ad altri apparecchi correttivi (ad esempio per compensare deficit fisici), il conducente non può mettersi al volante senza tali ausili. La norma collega in modo diretto l’idoneità alla guida alle condizioni psicofisiche del soggetto, che vengono ritenute adeguate solo se supportate dai dispositivi indicati.

Il riferimento alle “deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali” rende chiaro che la legge non si limita ai problemi visivi, ma abbraccia un insieme più ampio di situazioni in cui un ausilio è necessario per compensare un limite fisico. In presenza di prescrizione, l’uso di tali dispositivi non è una facoltà, ma un vero e proprio dovere giuridico; la guida senza lenti o apparecchi richiesti equivale a guidare in condizioni diverse da quelle considerate idonee in sede di accertamento dei requisiti. Per il conducente, questo si traduce in un’attenzione costante non solo allo stato del veicolo, ma anche al mantenimento delle proprie condizioni psico-fisiche in linea con quanto previsto dalla patente.

La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 173 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Il Codice prevede, infatti, che chiunque non utilizzi le lenti o gli apparecchi prescritti sia soggetto al pagamento di una somma compresa in un intervallo di importi individuato dalla norma stessa. La previsione della sanzione conferma la centralità del rispetto delle condizioni mediche di idoneità: non è un semplice richiamo alla prudenza, ma un obbligo assistito da conseguenze economiche concrete in caso di inosservanza.

Questo quadro si collega anche alle prescrizioni riportate sulla patente tramite codici unionali o nazionali relativi alle condizioni mediche del conducente. In tali casi, il mancato rispetto di quanto indicato può richiamare espressamente il regime sanzionatorio dell’art. 173: la normativa considera, quindi, in modo coordinato sia le annotazioni tecniche riportate sul documento di guida, sia l’obbligo di utilizzare gli ausili necessari per una conduzione sicura del veicolo, riconducendo eventuali violazioni al sistema di sanzioni previste per l’inosservanza di tali prescrizioni.

Divieto di uso di smartphone e dispositivi elettronici alla guida

Lo stesso articolo 173 disciplina in modo puntuale il divieto di utilizzo di determinati dispositivi elettronici durante la marcia. Il comma 2 vieta al conducente di far uso, mentre il veicolo è in movimento, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. La formulazione è ampia e include sia i telefoni cellulari tradizionali sia gli strumenti digitali più moderni, ponendo al centro il rischio connesso allo spostamento delle mani dal volante e alla distrazione che ne deriva.

Il divieto si estende anche all’uso di cuffie sonore, con una specifica eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei Corpi indicati dall’art. 138, comma 11, e di polizia, quando tali strumenti sono utilizzati nell’espletamento delle funzioni di servizio. Per tutti gli altri utenti della strada, invece, l’uso di cuffie sonore durante la marcia non è consentito. La norma, in questo modo, mira a evitare sia la distrazione manuale (mani lontane dal volante) sia quella uditiva, che potrebbe ridurre la capacità del conducente di percepire segnali acustici esterni, come clacson o sirene.

Il divieto di utilizzo di smartphone e dispositivi analoghi ha una valenza che va oltre il mero gesto di telefonare: la norma fa riferimento anche a computer portatili, notebook e tablet, cioè strumenti che, se usati in marcia, distoglierebbero inevitabilmente l’attenzione dalla strada. Il legislatore individua come elemento discriminante il fatto che il dispositivo richieda, anche solo per un periodo limitato, di togliere le mani dal volante. Da ciò deriva che attività quali digitare, tenere in mano il telefono o interagire manualmente con il dispositivo mentre il veicolo è in movimento rientrano nel divieto posto dalla disposizione.

La scelta di inquadrare il divieto all’interno della stessa norma che disciplina l’uso di lenti e apparecchi correttivi sottolinea l’impostazione complessiva del Codice: la sicurezza alla guida dipende sia dall’idoneità fisica del conducente, garantita dagli ausili prescritti, sia dall’assenza di distrazioni prodotte da mezzi tecnologici. Il messaggio normativo è chiaro: l’attenzione alla circolazione deve restare primaria e non può essere compromessa dall’uso di dispositivi elettronici non compatibili con una conduzione sicura.

Cosa è consentito: vivavoce e auricolari

All’interno dello stesso comma 2 dell’art. 173 viene previsto, in positivo, ciò che è consentito al conducente in tema di comunicazioni telefoniche. La legge ammette l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che tali dispositivi non richiedano per il loro funzionamento l’uso delle mani. La disposizione distingue quindi tra strumenti che impongono di tenere in mano un dispositivo o di manipolarlo durante la marcia e soluzioni che consentono di mantenere le mani sul volante, riducendo l’interferenza con la guida.

La previsione relativa alle capacità uditive ad entrambe le orecchie evidenzia l’importanza che il Codice attribuisce alla percezione dei suoni esterni durante la circolazione. Anche quando si utilizzano vivavoce o auricolari, il conducente deve essere in grado di sentire correttamente ciò che avviene intorno al veicolo, così da cogliere segnali di pericolo, indicazioni di altri utenti della strada o eventuali richiami da parte degli organi di polizia stradale. L’uso del dispositivo non deve quindi compromettere la capacità di ascolto complessiva del conducente.

Altro elemento centrale è l’assenza di necessità di impiegare le mani per il funzionamento del dispositivo. Se l’apparecchio a viva voce o l’auricolare comportano, anche solo temporaneamente, l’allontanamento delle mani dal volante per essere azionati, regolati o gestiti, si ricade nelle situazioni che la norma intende vietare. In questo senso, l’uso conforme alla legge di tali sistemi presuppone che il conducente possa mantenere la piena padronanza dei comandi del veicolo, evitando manovre che riducano il controllo sul mezzo durante la marcia.

La disciplina positiva su vivavoce e auricolari, ponendo condizioni precise e non derogabili, invita i conducenti a valutare attentamente le modalità con cui gestiscono le comunicazioni telefoniche alla guida. Il principio di fondo è che ogni tecnologia ammessa debba integrarsi con la guida senza introdurre nuovi fattori di rischio: da qui l’enfasi sul mantenimento delle mani sul volante e sull’integrità delle capacità uditive, che rimangono elementi essenziali per una conduzione del veicolo rispettosa delle regole e della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Sanzioni, sospensione patente e recidiva biennale

Sul piano sanzionatorio, l’art. 173 distingue fra l’inosservanza dell’obbligo di utilizzo di lenti o apparecchi correttivi e la violazione del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante la marcia. Per il mancato uso di lenti o determinati apparecchi prescritti (comma 1), il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, con un importo minimo e massimo espressamente stabiliti. Questa misura economica intende richiamare il conducente al rispetto delle condizioni di idoneità stabilite in sede di rilascio o rinnovo della patente, senza intervenire, in questo caso, sulla validità del titolo di guida.

Più severo è il trattamento previsto per chi viola il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi o di cuffie sonore durante la marcia, in contrasto con il comma 2. Il comma 3-bis stabilisce, infatti, che chiunque non rispetti tale divieto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa in un determinato intervallo di importi, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da quindici giorni a due mesi. La combinazione di sanzione economica e sospensione del titolo evidenzia la gravità attribuita all’uso improprio di questi dispositivi alla guida.

La norma disciplina inoltre l’ipotesi di recidiva: qualora lo stesso soggetto commetta un’ulteriore violazione delle disposizioni del comma 2 nel corso di un biennio, gli importi delle sanzioni pecuniarie aumentano, collocandosi in una nuova fascia più elevata, e la sospensione della patente è applicata per un periodo esteso, compreso tra uno e tre mesi. In questo modo, chi persiste nel comportamento vietato, nonostante una prima contestazione, è esposto a conseguenze significativamente più pesanti, che incidono sia sul piano economico sia sulla possibilità stessa di guidare.

Il richiamo, in altre disposizioni del Codice, all’art. 173, comma 3-bis, tra le violazioni che possono comportare ulteriori effetti sulla patente quando il punteggio residuo è particolarmente ridotto, conferma l’inquadramento dell’uso improprio di cellulare e dispositivi elettronici come condotta ad elevato impatto sulla sicurezza stradale. Alla sospensione direttamente collegata alla singola violazione possono aggiungersi, in presenza di determinate condizioni sul punteggio, ulteriori periodi di sospensione, rendendo ancora più evidente il peso che la legge attribuisce al rispetto del divieto.

Consigli pratici per evitare distrazioni alla guida

Le norme contenute nell’art. 173 tracciano un quadro preciso: per guidare in modo conforme alla legge è necessario utilizzare i dispositivi correttivi prescritti e astenersi dall’impiego di strumenti elettronici che richiedano l’allontanamento delle mani dal volante o che riducano le capacità uditive. Sul piano pratico, ciò significa organizzare la propria condotta di guida in modo da ridurre al minimo le possibili fonti di distrazione. Ad esempio, chi ha l’obbligo di usare occhiali o altri apparecchi correttivi dovrebbe assicurarsi, prima di mettersi alla guida, che tali dispositivi siano indossati e che siano in condizioni idonee, così da rispettare integralmente la prescrizione indicata sulla patente.

Per quanto riguarda telefoni e dispositivi elettronici, è coerente con la disciplina dell’art. 173 predisporre l’uso di apparecchi a viva voce o di auricolari che non richiedano l’impiego delle mani durante la marcia e non compromettano la capacità di ascolto. Qualora sia necessario interagire manualmente con lo smartphone, con un tablet o con un altro dispositivo, la condotta più sicura, in linea con il divieto posto dal comma 2, è fermare il veicolo in condizioni lecite e sicure prima di utilizzare lo strumento. In questo modo si evita che l’atto di digitare, cercare informazioni o gestire chiamate comporti una violazione del divieto di allontanare le mani dal volante durante la marcia.

Un ulteriore profilo operativo riguarda l’uso delle cuffie sonore, vietato al conducente salvo le eccezioni normativamente previste. Chi non rientra nelle categorie esentate deve evitare di guidare con cuffie che possano coprire i suoni esterni o isolare eccessivamente dall’ambiente circostante. Anche quando si impiegano dispositivi consentiti, come vivavoce o auricolari conformi alle condizioni stabilite, la scelta e la regolazione del volume dovrebbero preservare la piena percezione dei rumori esterni, in coerenza con l’indicazione legislativa sulle capacità uditive ad entrambe le orecchie.

Nell’insieme, l’osservanza di queste cautele pratiche consente al conducente di mantenere una condotta di guida in linea con gli obblighi e i divieti fissati dall’art. 173, riducendo il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie, sospensioni della patente e, in caso di reiterazione, nella recidiva biennale con sanzioni aggravate. Al tempo stesso, rispettare tali regole significa contribuire concretamente alla sicurezza collettiva, evitando che un gesto apparentemente banale, come prendere il cellulare in mano o trascurare l’uso delle lenti prescritte, si trasformi in un fattore di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.