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Perché i neopatentati hanno limiti di velocità e di potenza diversi rispetto agli altri conducenti?

Spiegazione dei limiti di velocità e potenza per neopatentati, riferimenti al Codice della Strada e indicazioni pratiche per una guida sicura e conforme alla legge

Limiti per neopatentati: velocità ridotta e restrizioni sulla potenza dell’auto
diEzio Notte

I neopatentati sono una categoria di conducenti a cui il Codice della Strada dedica regole specifiche su velocità e potenza dei veicoli, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei primi anni di guida. Comprendere perché esistono questi limiti, come funzionano e quali eccezioni sono previste è fondamentale per evitare sanzioni e, soprattutto, per adottare uno stile di guida più prudente e consapevole.

Chi è considerato neopatentato secondo il Codice della Strada

Nel linguaggio comune si definisce “neopatentato” chi ha conseguito da poco la patente, ma ciò che conta davvero è come questa condizione viene regolata dal Codice della Strada. L’elemento centrale è il periodo dei primi tre anni dal conseguimento della patente di determinate categorie. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce infatti che alcune limitazioni si applicano ai titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B per i tre anni successivi al rilascio. Questo arco temporale è il riferimento normativo principale per individuare chi rientra nelle restrizioni tipiche dei neopatentati.

Essere neopatentato, quindi, non dipende dall’età anagrafica, ma dal tempo trascorso dal superamento dell’esame di guida previsto dall’articolo 121, richiamato dallo stesso articolo 117 quando precisa che le limitazioni decorrono dalla data di superamento dell’esame. Un conducente adulto che ottiene la patente B per la prima volta è soggetto alle stesse limitazioni di un diciottenne, perché il criterio è esclusivamente temporale e legato al momento del rilascio del titolo di guida.

Il Codice distingue inoltre tra categorie di patente, perché non tutte comportano le stesse conseguenze in termini di limiti. L’articolo 117 fa espresso riferimento alle categorie A2, A, B1 e B per quanto riguarda i limiti di velocità, mentre introduce una disciplina specifica per i titolari di patente B in relazione alla potenza dei veicoli. Questo significa che il concetto di neopatentato si intreccia con la categoria di patente posseduta, determinando regole diverse a seconda del tipo di veicolo che si è autorizzati a guidare.

Un altro aspetto importante è che le limitazioni sono descritte come automatiche e non richiedono provvedimenti aggiuntivi: l’articolo 117 chiarisce che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame. Il conducente neopatentato deve quindi conoscere e rispettare queste regole fin dal primo giorno di validità della patente, senza attendere comunicazioni ulteriori, perché fanno parte integrante del regime giuridico della sua abilitazione alla guida.

Limiti di velocità specifici per i primi tre anni di patente

Per i neopatentati, il Codice della Strada prevede limiti di velocità più restrittivi rispetto a quelli generali. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Si tratta di un limite speciale che si affianca a quello ordinario fissato dall’articolo 142 del Codice della Strada, il quale prevede, in via generale, 130 km/h in autostrada e 110 km/h sulle extraurbane principali.

Questa differenza tra limiti generali e limiti per neopatentati è significativa: dove un conducente esperto può arrivare fino a 130 km/h in autostrada, il neopatentato deve fermarsi a 100 km/h. Analogamente, sulle strade extraurbane principali, il limite per la generalità dei conducenti è 110 km/h, mentre per chi ha conseguito da meno di tre anni la patente delle categorie indicate il tetto è fissato a 90 km/h. In tutte le altre tipologie di strade, come le extraurbane secondarie o le strade nei centri abitati, valgono i limiti generali dell’articolo 142, salvo eventuali limiti particolari stabiliti dagli enti proprietari.

È importante sottolineare che i limiti per neopatentati non sostituiscono i limiti generali, ma li integrano. L’articolo 142 consente infatti agli enti proprietari delle strade di fissare limiti diversi, più bassi o più alti entro certi margini, in base alle caratteristiche del tracciato e alle condizioni di sicurezza. Il neopatentato deve quindi rispettare il limite più restrittivo tra quello specifico per la sua categoria e quello eventualmente indicato dalla segnaletica, ricordando che i segnali di prescrizione, come i limiti di velocità, rientrano tra i segnali verticali disciplinati dall’articolo 39.

Le violazioni dei limiti di velocità, inclusi quelli che derivano dalle limitazioni per neopatentati, comportano sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, anche sanzioni accessorie. L’articolo 195 prevede che le sanzioni pecuniarie siano determinate tra un minimo e un massimo, tenendo conto della gravità della violazione e delle condizioni del trasgressore, mentre l’articolo 142 disciplina in dettaglio le conseguenze del superamento dei limiti di velocità, con importi crescenti e possibili sospensioni della patente nei casi più seri. Per un neopatentato, il rispetto di questi limiti ha quindi un impatto diretto sia sulla sicurezza sia sulla conservazione della propria abilitazione alla guida.

Restrizioni sulla potenza dei veicoli per i titolari di patente B

Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada introduce per i neopatentati con patente B una specifica limitazione legata alla potenza del veicolo. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Questo significa che, per valutare se un veicolo è guidabile da un neopatentato con patente B, occorre considerare il rapporto tra potenza e peso a vuoto del veicolo.

Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone fino a un certo numero di posti, l’articolo 117 introduce un’ulteriore soglia: oltre al limite di 75 kW/t, si applica anche un limite di potenza massima pari a 105 kW. In pratica, un neopatentato con patente B non può guidare, nei primi tre anni, un’autovettura che superi il rapporto potenza/tara indicato, né un veicolo M1 che ecceda la potenza assoluta fissata dalla norma. Questa doppia condizione rende più selettiva la scelta del veicolo, orientandola verso modelli meno prestazionali.

Le modalità con cui questi limiti devono essere indicati sui documenti del veicolo sono anch’esse considerate dal Codice. L’articolo 117 prevede che nel regolamento siano stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Ciò consente ai controlli su strada di verificare in modo oggettivo se il veicolo rientra o meno nelle soglie consentite al neopatentato, e al conducente di avere un riferimento chiaro consultando la documentazione del mezzo.

Queste restrizioni sulla potenza si affiancano alla disciplina generale sulla validità delle patenti e sulle categorie di veicoli che ciascuna abilita a condurre. L’articolo 125 del Codice della Strada definisce infatti la validità della patente di guida per le diverse categorie, precisando, tra l’altro, che la patente B è valida per i veicoli della categoria B1 e per alcuni veicoli delle categorie A1 e tricicli di potenza superiore a 15 kW, a determinate condizioni. Tuttavia, anche quando la categoria di patente consente in astratto la guida di un certo veicolo, il neopatentato deve comunque rispettare i limiti di potenza specifica e potenza massima previsti dall’articolo 117.

Eccezioni e deroghe ai limiti per neopatentati

Il regime dei neopatentati non è assoluto: il Codice della Strada prevede alcune eccezioni alle limitazioni sulla potenza dei veicoli. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che le limitazioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. In questo caso, l’esigenza di mobilità della persona invalida prevale sulla regola generale, consentendo al neopatentato di guidare anche veicoli che superano i limiti di potenza, se destinati a tale servizio.

Un’ulteriore deroga riguarda la presenza a fianco del conducente di una persona che svolge funzione di istruttore. L’articolo 117 precisa che le limitazioni di potenza non si applicano se accanto al conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. Questa figura di accompagnatore esperto consente al neopatentato di esercitarsi alla guida di veicoli più potenti in un contesto di maggiore controllo.

Lo stesso articolo 117 collega inoltre le limitazioni per neopatentati a situazioni particolari legate a violazioni in materia di sostanze stupefacenti. Viene infatti previsto che, per le persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, il divieto di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. In questo modo, la disciplina dei limiti di potenza si intreccia con altre normative, rafforzando il controllo sui conducenti ritenuti più a rischio.

È importante ricordare che, al di fuori delle deroghe espressamente previste, le limitazioni per neopatentati operano in modo automatico e non richiedono autorizzazioni o provvedimenti specifici. L’articolo 117 chiarisce che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono dalla data di superamento dell’esame, e non sono subordinate a ulteriori condizioni. Eventuali situazioni particolari devono quindi essere valutate alla luce delle disposizioni generali del Codice e delle norme richiamate, tenendo conto che le eccezioni sono tassative e non estensibili oltre quanto espressamente indicato.

Motivazioni di sicurezza alla base delle limitazioni e consigli pratici

Le limitazioni su velocità e potenza per i neopatentati trovano la loro giustificazione nella finalità generale di tutela della sicurezza stradale. L’articolo 142 del Codice della Strada apre chiarendo che i limiti di velocità sono fissati “ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana”. In questo quadro, l’articolo 117 introduce un ulteriore livello di prudenza per chi ha meno esperienza di guida, riducendo la velocità massima consentita e limitando l’accesso a veicoli particolarmente prestazionali, che richiedono maggiore capacità di controllo.

Dal punto di vista pratico, per il neopatentato è essenziale scegliere un veicolo che rientri nei limiti di potenza specifica e potenza massima previsti dall’articolo 117. Verificare i dati riportati sulla carta di circolazione e confrontarli con le soglie normative è un passaggio fondamentale prima di mettersi alla guida. Inoltre, rispettare i limiti di velocità ridotti in autostrada e sulle strade extraurbane principali non è solo un obbligo giuridico, ma anche un modo concreto per avere più margine di reazione in caso di imprevisti, soprattutto nei primi anni in cui si stanno consolidando le abilità di guida.

Un altro consiglio operativo riguarda l’attenzione alla segnaletica. I limiti generali fissati dall’articolo 142 possono essere modificati dagli enti proprietari delle strade, che hanno la facoltà di stabilire limiti diversi, più bassi o più alti entro certi confini, in base alle caratteristiche del tracciato. Il neopatentato deve quindi abituarsi a leggere e rispettare i segnali di prescrizione, che rientrano tra i segnali verticali disciplinati dall’articolo 39, ricordando che, in caso di dubbio, è sempre prudente mantenersi al di sotto del limite massimo applicabile.

Infine, è utile considerare che le violazioni dei limiti di velocità e delle altre prescrizioni del Codice possono comportare non solo sanzioni pecuniarie, ma anche sanzioni accessorie che incidono direttamente sulla possibilità di continuare a guidare. L’articolo 195 disciplina i criteri generali di applicazione delle sanzioni pecuniarie, mentre altre disposizioni del Codice prevedono, a seconda dei casi, sospensioni della patente o misure accessorie come il fermo amministrativo del veicolo, regolato dall’articolo 214. Per un neopatentato, che si trova in una fase iniziale del proprio percorso di guida, il rispetto rigoroso delle limitazioni rappresenta quindi non solo un dovere di sicurezza, ma anche una condizione essenziale per conservare nel tempo la propria abilitazione alla guida.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.