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Perché i neopatentati hanno limiti di velocità e potenza?

Guida completa ai limiti di velocità e potenza per neopatentati, con spiegazione delle norme del Codice della Strada e relative sanzioni

Neopatentati: limiti di velocità e di potenza dell’auto spiegati
diEzio Notte

I neopatentati sono una categoria di conducenti particolarmente tutelata dal Codice della Strada, perché statisticamente più esposta al rischio di incidenti. Per questo il legislatore ha previsto limiti specifici sia in termini di velocità, sia in termini di potenza e potenza specifica dei veicoli che possono essere guidati con patente B nei primi anni dal conseguimento. In questo articolo analizziamo in modo sistematico chi è considerato neopatentato, quali sono i limiti di velocità e di potenza applicabili, come questi si rapportano ai limiti generali e quali sanzioni sono previste in caso di violazione, sempre con riferimento diretto alle norme del Codice della Strada.

Chi è considerato neopatentato secondo il Codice della Strada

Nel linguaggio comune si parla di “neopatentato” per indicare chi ha conseguito da poco la patente, ma ciò che rileva giuridicamente è il periodo di tempo durante il quale si applicano le limitazioni nella guida. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, si applicano specifici limiti di velocità e, per la categoria B, anche limiti di potenza e potenza specifica del veicolo. Questo significa che, ai fini delle restrizioni, è considerato neopatentato chi rientra in questo arco temporale di tre anni dalla data di superamento dell’esame di guida previsto dall’articolo 121, a prescindere dall’età anagrafica del conducente.

Il Codice della Strada collega quindi la condizione di neopatentato non tanto alla giovane età, quanto alla scarsa esperienza di guida, misurata in anni di possesso della patente. L’articolo 117 precisa che le limitazioni decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame, senza necessità di ulteriori provvedimenti o annotazioni, e che le modalità di indicazione di tali limiti sui documenti di circolazione sono demandate al regolamento. In questo modo, il sistema normativo rende chiaro che il periodo iniziale di guida è soggetto a una disciplina più rigorosa, proprio per ridurre i rischi connessi alla minore esperienza pratica su strada.

È importante sottolineare che le limitazioni previste dall’articolo 117 si applicano a determinate categorie di patente (A2, A, B1 e B) e non a tutte indistintamente. Questo aspetto è rilevante soprattutto per chi consegue più categorie in tempi diversi: il periodo di tre anni decorre per ciascuna categoria dal relativo conseguimento, e le limitazioni si riferiscono alla guida dei veicoli per i quali quella specifica categoria abilita. In particolare, per la patente B, le restrizioni riguardano sia la velocità su alcune tipologie di strade, sia le caratteristiche tecniche dei veicoli che possono essere condotti nei primi tre anni.

Un ulteriore elemento da considerare è che l’articolo 117 collega le limitazioni anche a specifiche situazioni soggettive, come il caso delle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti: per queste, il divieto di guidare veicoli oltre i limiti di potenza previsti si applica per i primi tre anni dal rilascio della patente. Questo dimostra come il legislatore utilizzi la figura del neopatentato anche in chiave di prevenzione rispetto a comportamenti ritenuti particolarmente rischiosi per la sicurezza stradale, rafforzando il legame tra idoneità alla guida e condizioni personali del conducente.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

Per quanto riguarda la velocità, il Codice della Strada prevede limiti generali validi per tutti i conducenti e limiti più restrittivi per i neopatentati. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che la velocità massima non può superare i 130 km/h in autostrada, i 110 km/h sulle strade extraurbane principali, i 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali e i 50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h su alcune strade urbane idonee. Questi sono i limiti di riferimento per la generalità degli automobilisti, salvo diverse prescrizioni segnalate dagli enti proprietari delle strade.

Per i neopatentati, l’articolo 117 del Codice della Strada introduce limiti di velocità più bassi su specifiche tipologie di strade: per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questo comporta che, anche se il limite generale in autostrada è di 130 km/h, il neopatentato deve attenersi al limite di 100 km/h, mentre sulle extraurbane principali, dove il limite generale è 110 km/h, il neopatentato non può superare i 90 km/h.

Queste limitazioni hanno una chiara finalità di sicurezza: ridurre la velocità massima consentita nei primi anni di guida significa diminuire l’energia cinetica in gioco in caso di incidente e concedere al conducente meno esperto più margine di reazione. La scelta del legislatore di intervenire proprio su autostrade e strade extraurbane principali, dove i limiti generali sono più elevati, evidenzia la consapevolezza che le alte velocità rappresentano un fattore di rischio particolarmente critico per chi non ha ancora maturato sufficiente esperienza alla guida. In questo senso, i limiti specifici per neopatentati si inseriscono nel quadro generale di tutela della sicurezza della circolazione e della vita umana delineato dall’articolo 142.

Va inoltre ricordato che gli enti proprietari delle strade, in base all’articolo 142, possono fissare limiti di velocità diversi, sia massimi sia minimi, in determinati tratti, quando lo richiedano le caratteristiche del tracciato o le condizioni di sicurezza. In tali casi, il neopatentato deve rispettare il limite più restrittivo tra quello generale, quello eventualmente imposto dalla segnaletica e quello specifico previsto dall’articolo 117 per la sua categoria. La combinazione di queste norme rende evidente come la disciplina della velocità per i neopatentati sia il risultato di un intreccio tra regole generali e regole speciali, tutte orientate alla riduzione del rischio sulla rete viaria più veloce.

Limiti di potenza e potenza specifica per la patente B

Uno degli aspetti più caratteristici della disciplina dei neopatentati riguarda i limiti di potenza e di potenza specifica dei veicoli che possono essere guidati con patente B nei primi tre anni. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Ciò significa che, per verificare se un veicolo è guidabile da un neopatentato con patente B, occorre rapportare la potenza del motore alla massa a vuoto (tara) del veicolo, espressa in tonnellate.

Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente, l’articolo 117 introduce un’ulteriore soglia: ai fini dell’applicazione del limite di potenza specifica, si applica anche un limite di potenza massima pari a 105 kW. In pratica, un neopatentato con patente B non può guidare, nei primi tre anni, un’autovettura che superi sia il rapporto di 75 kW/t, sia – se si tratta di veicolo M1 – la potenza assoluta di 105 kW. Questa doppia condizione mira a evitare che veicoli particolarmente prestazionali, anche se relativamente pesanti, possano essere condotti da conducenti ancora poco esperti.

La norma prevede tuttavia alcune eccezioni significative. Le limitazioni di potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente a bordo del veicolo. Inoltre, le stesse limitazioni non si applicano se, a fianco del conducente neopatentato, si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore. In queste situazioni, il legislatore ritiene che la presenza di un conducente esperto o la particolare destinazione del veicolo giustifichino una deroga ai limiti di potenza.

L’articolo 117 precisa anche che le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis sono stabilite dal regolamento, e che analoghe disposizioni valgono per i veicoli già in circolazione alla data di entrata in vigore del Codice. Questo aspetto tecnico-organizzativo è importante perché consente ai controlli su strada di verificare con immediatezza se un determinato veicolo rientra o meno nei limiti di potenza guidabili da un neopatentato. In prospettiva di sicurezza, la combinazione tra limiti di velocità e limiti di potenza per i primi tre anni di guida rappresenta uno strumento mirato a contenere le prestazioni dei veicoli a disposizione dei conducenti meno esperti, riducendo così la probabilità di condotte di guida eccessivamente aggressive o difficili da gestire.

Rapporto tra limiti generali di velocità e limiti per neopatentati

Per comprendere appieno perché un neopatentato debba rispettare limiti diversi rispetto agli altri conducenti, è utile mettere a confronto la disciplina generale della velocità con quella speciale prevista per i primi tre anni di patente. L’articolo 142 del Codice della Strada definisce i limiti massimi di velocità in funzione della tipologia di strada, con l’obiettivo dichiarato di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana. Allo stesso tempo, consente agli enti proprietari di fissare limiti diversi, più alti o più bassi, in base alle caratteristiche concrete del tracciato e alle condizioni di traffico.

Su questo impianto generale si innesta la disciplina speciale dell’articolo 117 del Codice della Strada, che per i neopatentati riduce i limiti massimi consentiti su autostrade e strade extraurbane principali. In termini pratici, il conducente neopatentato deve sempre considerare quale sia il limite più restrittivo tra: il limite generale previsto dall’articolo 142 per quella categoria di strada; l’eventuale limite diverso fissato dall’ente proprietario e indicato dalla segnaletica; il limite specifico per neopatentati stabilito dall’articolo 117. Se, ad esempio, un tratto autostradale ha un limite generale di 130 km/h, ma un segnale impone 110 km/h e il neopatentato è soggetto al limite di 100 km/h, quest’ultimo resta il valore massimo che può essere legalmente mantenuto.

Questa sovrapposizione di regole dimostra come il sistema normativo sia costruito per modulare la velocità in funzione sia delle caratteristiche della strada, sia delle caratteristiche del conducente. L’articolo 142, infatti, non solo fissa i limiti massimi, ma prevede anche che in caso di precipitazioni atmosferiche la velocità massima non possa superare i 110 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle extraurbane principali. In tali condizioni, il neopatentato dovrà comunque rispettare il limite più basso risultante dall’applicazione combinata delle norme, a conferma del fatto che la sicurezza prevale sempre sulle prestazioni.

Il rapporto tra limiti generali e limiti per neopatentati non è quindi di alternativa, ma di integrazione: le norme speciali non sostituiscono quelle generali, ma le affiancano, introducendo ulteriori cautele per una categoria di conducenti ritenuta più vulnerabile. Questo approccio si riflette anche nella previsione di sanzioni specifiche in caso di violazione dei limiti di velocità, disciplinate dall’articolo 142, che si applicano anche ai neopatentati e che, in combinazione con le regole dell’articolo 117, possono comportare conseguenze particolarmente rilevanti sul piano della sospensione o della revisione della patente.

Sanzioni previste in caso di violazione dei limiti

La violazione dei limiti di velocità, sia generali sia specifici per neopatentati, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 142 del Codice della Strada. La norma distingue diverse fasce di superamento del limite: fino a 10 km/h oltre il consentito, oltre 10 e fino a 40 km/h, oltre 40 e fino a 60 km/h, e oltre 60 km/h. A ciascuna fascia corrisponde una sanzione amministrativa pecuniaria crescente e, per i superamenti più gravi, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo variabile. Per i neopatentati, queste conseguenze si sommano al fatto che la loro posizione è già soggetta a particolari limitazioni, con possibili riflessi anche sulla valutazione dell’idoneità alla guida.

In caso di superamento dei limiti di velocità di non oltre 10 km/h, l’articolo 142 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo contenuto. Se il superamento è invece superiore a 10 km/h e non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta sensibilmente e, se la violazione è commessa in centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno, è prevista anche la sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Per superamenti superiori a 40 km/h ma non oltre 60 km/h, la sanzione pecuniaria è ancora più elevata e si accompagna alla sospensione della patente da uno a tre mesi; oltre i 60 km/h, la sospensione può essere ancora più lunga, secondo quanto stabilito dalla stessa norma.

Per i neopatentati, la violazione dei limiti di velocità assume un rilievo particolare anche in relazione al sistema complessivo delle limitazioni nella guida. L’articolo 117, infatti, configura un quadro di restrizioni che, se non rispettate, possono portare a provvedimenti ulteriori sulla patente, in combinazione con le norme generali sulle sanzioni accessorie e sulla revisione del titolo di guida. In questo senso, superare i limiti di velocità non significa soltanto esporsi a una multa e a una possibile sospensione, ma anche mettere in discussione la propria affidabilità come conducente in una fase in cui il legislatore richiede particolare prudenza.

È inoltre rilevante ricordare che l’articolo 142 disciplina anche le modalità di accertamento delle violazioni, prevedendo che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi luminosi conformi al regolamento. Questa previsione si inserisce in una logica di trasparenza e di prevenzione, più che di mera repressione: l’obiettivo è indurre tutti i conducenti, e in particolare i neopatentati, a mantenere comportamenti di guida corretti e rispettosi dei limiti, sapendo che il controllo è possibile e regolato da criteri chiari. In definitiva, il sistema sanzionatorio legato ai limiti di velocità e di potenza per i neopatentati rappresenta uno strumento essenziale per rendere effettive le norme di tutela della sicurezza stradale, incentivando una condotta responsabile fin dai primi anni di esperienza alla guida.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.