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Perché il Codice della Strada vieta l’occupazione abusiva della sede stradale?

Spiegazione delle regole del Codice della Strada sull’occupazione della sede stradale, tra divieti, concessioni, sicurezza della circolazione e sanzioni amministrative

Perché il Codice della Strada vieta l’occupazione abusiva della sede stradale?
diEzio Notte

L’occupazione abusiva della sede stradale non è solo una questione di ordine urbano: incide direttamente sulla sicurezza della circolazione, sulla fruibilità delle infrastrutture e sulla tutela degli utenti della strada. L’articolo 20 del Codice della Strada disciplina in modo puntuale quando e come è possibile occupare carreggiate, marciapiedi e pertinenze, distinguendo tra tipologie di strade, aree urbane ed extraurbane, e prevedendo sanzioni pecuniarie e obblighi di rimozione per chi viola le regole.

Che cosa si intende per occupazione della sede stradale

Per comprendere perché il legislatore vieti l’occupazione abusiva della sede stradale, è necessario partire dalla definizione normativa. L’articolo 20 del Codice della Strada stabilisce che sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata “ogni tipo di occupazione della sede stradale”, includendo espressamente fiere, mercati, veicoli, baracche, tende e strutture simili. Su queste categorie rientrano in particolare le autostrade e le principali arterie extraurbane, destinate a traffico scorrevole e ad elevati volumi di circolazione. L’occupazione, quindi, non riguarda solo installazioni fisse, ma qualsiasi utilizzo che trasformi la sede stradale in luogo di stazionamento o di attività diverse dalla circolazione.

Sulle strade di tipo E) ed F), cioè in genere le strade urbane di quartiere e locali, la norma ammette una possibilità di occupazione della carreggiata, ma solo in presenza di un provvedimento autorizzatorio e a condizioni molto stringenti: deve essere predisposto un itinerario alternativo per il traffico, oppure – nelle zone di rilevanza storico-ambientale – l’occupazione non deve determinare intralcio alla circolazione né pregiudicare la sicurezza stradale. Da un punto di vista giuridico, la regola generale è quindi il divieto, con deroga subordinata a valutazioni tecniche e amministrative precise.

Il concetto di occupazione della sede stradale va inoltre messo in relazione con altre norme del Codice che vietano condotte idonee a creare pericolo o ostacolo alla circolazione. L’articolo 15 sugli atti vietati, ad esempio, proibisce di invadere o occupare la piattaforma e le pertinenze stradali o di creare comunque stati di pericolo per la circolazione, ponendo un quadro di tutela generale che integra la disciplina specifica dell’articolo 20. Ne deriva che l’uso della strada per fini diversi dalla circolazione veicolare e pedonale è ammesso solo se e nei limiti in cui la legge lo consente espressamente.

Dal punto di vista funzionale, l’occupazione abusiva della sede stradale altera l’equilibrio per cui la strada è progettata: circolazione fluida, visibilità adeguata, spazi sicuri per i pedoni e per i veicoli. Il legislatore, attraverso queste disposizioni, mira a prevenire situazioni di congestione, riduzione delle corsie, ostacolo alle manovre di emergenza e, più in generale, tutte quelle condizioni che possono tradursi in un aumento del rischio di incidenti.

Divieti assoluti e casi in cui è necessaria la concessione

Il quadro dei divieti delineato dall’articolo 20 è costruito su una graduazione che dipende dalla categoria della strada e dalla funzione che essa svolge nella rete viaria. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) il divieto è assoluto: “è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale”. L’assenza di eccezioni su queste arterie si giustifica con la necessità di garantire continuità e sicurezza ai flussi di traffico, in contesti dove velocità e volumi sono mediamente elevati, e qualsiasi ostacolo può tradursi in situazioni di grave pericolo per gli utenti.

Diverse sono le condizioni per le strade di tipo E) ed F), dove l’occupazione della carreggiata “può essere autorizzata” a due condizioni alternative: predisposizione di un itinerario alternativo per il traffico, oppure – limitatamente alle zone di rilevanza storico-ambientale – assenza di intralcio alla circolazione o di pregiudizio per la sicurezza stradale. L’elemento centrale è la presenza di una concessione o autorizzazione rilasciata dall’ente competente, che valuta caso per caso l’impatto sulla circolazione.

Accanto alla disciplina specifica dell’occupazione della carreggiata, il Codice prevede regole generali per l’uso della sede stradale e delle sue pertinenze. L’articolo 25 impone, ad esempio, la preventiva concessione dell’ente proprietario per attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture, linee elettriche o altre opere che interessano la proprietà stradale. Ciò conferma come qualsiasi intervento che incida fisicamente sulla sede stradale debba essere oggetto di valutazione preventiva a tutela della sicurezza e della funzionalità dell’infrastruttura.

La necessità di una concessione o autorizzazione non riguarda solo l’installazione iniziale, ma anche l’eventuale trasformazione o variazione d’uso di impianti e opere che insistono sulla strada o sulle sue pertinenze. L’articolo 24, in materia di pertinenze di servizio, prevede sanzioni per chi installa o mette in esercizio impianti od opere senza aver ottenuto il provvedimento previsto, così come per chi li trasforma o ne varia l’uso in difformità dalle condizioni autorizzative. In questo contesto, l’occupazione abusiva della sede stradale rappresenta una violazione non solo formale, ma sostanziale, perché elude il controllo pubblico preventivo.

Regole specifiche per chioschi, edicole e installazioni nei centri abitati

Una parte rilevante dell’articolo 20 è dedicata espressamente all’ubicazione di chioschi, edicole e altre installazioni, anche provvisorie. Fuori dei centri abitati, il comma 2 stabilisce che l’ubicazione di tali strutture non è consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. Le fasce di rispetto assolvono alla funzione di separare la sede stradale da costruzioni o manufatti che potrebbero interferire con la visibilità o con la sicurezza, e sono disciplinate in modo più generale dall’articolo 18, che fissa criteri e distanze per le nuove costruzioni e le aree di visibilità alle intersezioni.

Nei centri abitati, il legislatore introduce una disciplina specifica per l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole e altre installazioni. Il comma 3 dell’articolo 20 prevede che tale occupazione possa essere consentita “fino ad un massimo della metà della loro larghezza”, a condizione che le installazioni siano poste in adiacenza ai fabbricati e che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Si tratta di un bilanciamento tra esigenze commerciali e tutela della mobilità pedonale, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili.

La norma precisa, inoltre, che le occupazioni non possono ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, richiamando espressamente i criteri dell’articolo 18, comma 2. Questa prescrizione ha una valenza spiccatamente di sicurezza stradale: chioschi o strutture collocate in prossimità di incroci potrebbero limitare il campo visivo dei conducenti e dei pedoni, aumentando il rischio di collisioni. L’integrazione tra articolo 20 e articolo 18 mostra come il Codice persegua una coerenza complessiva nella gestione degli spazi limitrofi alla carreggiata.

Per le zone di rilevanza storico-ambientale o per strade con particolari caratteristiche geometriche, il comma 3 dell’articolo 20 ammette un criterio più elastico: l’occupazione dei marciapiedi è consentita purché sia garantita una “zona adeguata” per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In questi casi, il parametro non è unicamente la misura fissa dei 2 metri, ma una valutazione complessiva che tenga conto delle specificità del contesto urbano e delle esigenze di accessibilità.

Sanzioni e obbligo di rimozione delle opere abusive

Il presidio sanzionatorio contro l’occupazione abusiva del suolo stradale è fissato al comma 4 dell’articolo 20. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, oppure – pur avendo ottenuto la concessione – non osserva le relative prescrizioni, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, con importi espressamente indicati dalla norma. Si tratta di una disposizione che colpisce sia l’occupazione priva di qualsiasi titolo, sia l’uso difforme rispetto alle condizioni imposte dall’autorità competente, a conferma del fatto che la mera esistenza di una concessione non legittima comportamenti arbitrari.

Accanto alla sanzione pecuniaria, il comma 5 dell’articolo 20 prevede una sanzione amministrativa accessoria particolarmente incisiva: l’obbligo, per l’autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Questo obbligo si applica alle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, quindi tanto alle installazioni collocate in violazione delle fasce di rispetto, quanto alle occupazioni irregolari di marciapiedi e del suolo stradale autorizzate o meno. La rimozione non è quindi una facoltà discrezionale, ma una conseguenza codificata.

Il meccanismo operativo della sanzione accessoria di rimozione è disciplinato in modo più generale dall’articolo 211, che regola l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive. Tale disposizione stabilisce che l’agente accertatore deve darne menzione nel verbale di contestazione; il verbale costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Il prefetto, nell’ordinanza con cui ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, ordina al trasgressore l’adempimento dell’obbligo di ripristino o rimozione, fissando un termine in relazione all’entità delle opere e allo stato dei luoghi.

Se il trasgressore non provvede nei termini, l’articolo 211 prevede che il prefetto possa autorizzare l’ente proprietario o concessionario della strada a compiere direttamente le opere di rimozione o ripristino, con possibilità di rivalersi nei confronti del responsabile. In questo modo, il sistema normativo assicura che l’occupazione abusiva non si traduca in un pregiudizio permanente per la sicurezza e la funzionalità della strada, ma venga rimossa, anche coattivamente, riportando i luoghi alle condizioni conformi al Codice della Strada.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.