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Perché le multe per violazioni del Codice della Strada aumentano di notte e come si calcolano gli importi?

Guida alla maggiorazione notturna delle multe del Codice della Strada, agli articoli interessati e al calcolo dell’aumento di un terzo sugli importi

Multe notturne: perché le sanzioni aumentano tra le 22 e le 7 e come si calcolano
Immagine generata con l’ausilio di AI

Le multe elevate di notte per violazioni del Codice della Strada generano spesso dubbi: perché l’importo sembra più alto? Quando si applica davvero l’aumento notturno e come si calcola, in concreto, l’incremento di un terzo previsto dalla legge? In questo articolo analizziamo in modo sistematico la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare attenzione alla maggiorazione per le violazioni commesse in orario notturno, ai singoli articoli interessati e agli effetti pratici sul verbale, inclusa la possibilità di pagare con riduzione entro 5 giorni.

Quando si applica la maggiorazione notturna delle sanzioni

La disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie è contenuta nell’articolo 195 del Codice della Strada, che definisce innanzitutto la sanzione come pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo e un massimo fissati dalla singola norma violata. All’interno di questo quadro generale, il comma 2-bis introduce una regola specifica per le violazioni commesse in orario notturno, stabilendo che, per determinati articoli, l’importo è aumentato di un terzo quando l’infrazione avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

È importante notare che la maggiorazione non si applica indistintamente a tutte le violazioni, ma solo a quelle espressamente richiamate dal comma 2-bis. La fascia oraria è definita in modo preciso: “dopo le ore 22 e prima delle ore 7”, quindi l’elemento temporale diventa parte integrante dell’accertamento. In pratica, l’organo di polizia che redige il verbale deve indicare l’orario della violazione, perché da questo dipende l’applicazione o meno dell’aumento di un terzo. L’orario, quindi, non è un dettaglio formale, ma un dato che incide direttamente sull’importo da pagare.

La ratio di questa previsione emerge dal collegamento tra l’orario notturno e la pericolosità di alcune condotte: il legislatore ha ritenuto che, in certe fasce orarie, determinati comportamenti (come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto di segnali e distanze di sicurezza) possano avere conseguenze più gravi sulla sicurezza stradale. Per questo, la legge prevede un aggravio economico automatico, senza che sia necessario dimostrare caso per caso una maggiore pericolosità concreta. L’aumento di un terzo scatta infatti in presenza dei soli presupposti oggettivi: tipo di violazione e orario.

Un altro aspetto rilevante è che l’aumento notturno si innesta sulla disciplina generale di determinazione della sanzione tra minimo e massimo. Lo stesso articolo 195 precisa che, nella scelta dell’importo entro la forbice edittale, si deve tener conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per attenuarne le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. Solo dopo questa valutazione si applica, se ricorrono i presupposti, l’incremento di un terzo previsto per l’orario notturno, che quindi agisce come moltiplicatore sull’importo così determinato.

Quali articoli del Codice della Strada sono interessati

Il comma 2-bis dell’articolo 195 elenca in modo tassativo gli articoli per i quali è prevista la maggiorazione notturna. La norma stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Questo significa che, se la violazione riguarda una disposizione diversa da quelle indicate, l’aumento notturno non trova applicazione, anche se commessa nella stessa fascia oraria.

Alcuni di questi articoli disciplinano comportamenti molto frequenti nella pratica. Ad esempio, l’articolo 146 regola la violazione della segnaletica stradale, imponendo l’obbligo di osservare i comportamenti indicati dai segnali e dagli agenti del traffico e prevedendo specifiche sanzioni per chi non rispetta tali prescrizioni. In orario notturno, le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo sono soggette all’aumento di un terzo, se la violazione rientra tra quelle contemplate dal comma 2-bis dell’articolo 195.

Un altro articolo espressamente richiamato è l’articolo 174, che disciplina la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, rinviando alle norme del regolamento (CE) n. 561/2006 e prevedendo sanzioni pecuniarie per il superamento dei periodi di guida o per il mancato rispetto dei tempi di riposo. Anche per queste violazioni, se commesse nella fascia oraria notturna indicata, l’importo della sanzione è aumentato di un terzo rispetto a quello che sarebbe dovuto in orario diurno, sempre sulla base del meccanismo previsto dall’articolo 195.

È significativo anche il richiamo all’articolo 176, commi 19 e 20, che riguarda la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, con specifiche sanzioni per condotte particolarmente rilevanti in termini di sicurezza. Sebbene il dettaglio di tali commi sia disciplinato nella relativa disposizione, il fatto che siano inclusi tra quelli soggetti alla maggiorazione notturna conferma l’attenzione del legislatore verso i comportamenti che, in certe condizioni di traffico e visibilità, possono aumentare il rischio di incidenti gravi. In tutti questi casi, la fascia oraria notturna diventa quindi un elemento che aggrava automaticamente il trattamento sanzionatorio.

Come si calcola l’aumento di un terzo sull’importo base

Per comprendere come si calcola concretamente l’aumento di un terzo, occorre partire dalla struttura della sanzione amministrativa pecuniaria delineata dall’articolo 195. La norma stabilisce che ogni sanzione è definita da un minimo e da un massimo, e che l’importo effettivo deve essere determinato tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per attenuarne le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. Questo importo così determinato costituisce l’“importo base” su cui si applica l’incremento di un terzo previsto per l’orario notturno.

Il meccanismo è aritmeticamente lineare: una volta individuata la somma dovuta in base alla singola norma violata (ad esempio, all’interno della forbice prevista dall’articolo 146 per la violazione della segnaletica stradale), se la violazione rientra tra quelle elencate nel comma 2-bis dell’articolo 195 e se è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, si procede ad aumentare tale somma di un terzo. L’aumento di un terzo significa che si calcola un ulteriore importo pari a un terzo dell’importo base e lo si somma a quest’ultimo, ottenendo così la sanzione finale dovuta in orario notturno.

È importante sottolineare che l’aumento di un terzo opera sulle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli indicati, senza modificare la struttura dei limiti minimi e massimi fissati dalle singole norme. L’articolo 195, infatti, prevede anche un meccanismo di aggiornamento periodico delle sanzioni, stabilendo che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con altri Ministri competenti. L’aumento notturno si applica quindi sui valori aggiornati, senza sostituirsi a questo meccanismo di adeguamento.

Un ulteriore elemento da considerare è il collegamento tra l’aumento di un terzo e la destinazione di una parte dei proventi. Il comma 2-bis dell’articolo 195 precisa che tale incremento, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare un apposito Fondo istituito da altra normativa. Questo aspetto non incide sul calcolo dell’importo dovuto dal trasgressore, ma chiarisce che la quota aggiuntiva derivante dall’aumento notturno ha una specifica destinazione, inserendosi in una logica di finanziamento di interventi collegati alla sicurezza e alla gestione della circolazione.

Effetti pratici sul verbale e possibilità di riduzione entro 5 giorni

Dal punto di vista pratico, l’applicazione della maggiorazione notturna deve emergere chiaramente dal verbale di contestazione. L’articolo 200 del Codice della Strada stabilisce che, quando è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e alla persona obbligata in solido, e che dell’avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale contenente la sommaria descrizione del fatto accertato e gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore. Tra questi elementi rientrano anche data e ora della violazione, che consentono di verificare se ricorrono i presupposti per l’aumento di un terzo.

Nel verbale, quindi, l’organo accertatore deve indicare l’importo della sanzione, specificando, se del caso, che si tratta di una violazione soggetta alla maggiorazione notturna ai sensi dell’articolo 195, comma 2-bis. In questo modo, il destinatario del verbale può comprendere come si è giunti alla somma finale, distinguendo l’importo base previsto dalla singola norma violata dall’incremento applicato per l’orario notturno. La chiarezza del verbale è fondamentale anche per consentire al trasgressore di valutare l’eventuale proposizione di ricorsi o istanze, oltre che per decidere se avvalersi delle forme di pagamento in misura ridotta previste dalla legge.

La disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie, come delineata dal titolo VI del Codice della Strada, prevede infatti la possibilità di pagare in misura ridotta entro determinati termini, con una riduzione rispetto all’importo massimo astrattamente applicabile. In questo contesto, l’aumento di un terzo per l’orario notturno incide sull’importo di riferimento su cui si calcola la somma dovuta in caso di pagamento tempestivo. In altre parole, se la violazione rientra tra quelle soggette alla maggiorazione notturna, la base di calcolo per il pagamento ridotto tiene conto anche dell’incremento di un terzo previsto dall’articolo 195.

Dal punto di vista operativo, il conducente che riceve un verbale per una violazione commessa di notte deve quindi verificare: se l’articolo contestato rientra tra quelli elencati nel comma 2-bis dell’articolo 195; se l’orario indicato nel verbale è effettivamente compreso tra le 22 e le 7; come è stato calcolato l’importo finale, tenendo conto dell’aumento di un terzo. Solo a partire da questi elementi è possibile valutare correttamente l’opportunità di procedere al pagamento in misura ridotta entro i termini previsti o di intraprendere altre iniziative consentite dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale