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Perché non posso usare lo smartphone mentre guido?

Norme del Codice della Strada, divieti, sanzioni e impatto sulla sicurezza per l’uso di smartphone e dispositivi elettronici durante la guida

Uso del cellulare alla guida: cosa è vietato e quali sono le sanzioni
diEzio Notte

Usare lo smartphone mentre si guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada lo inquadra come un comportamento pericoloso, che può portare a multe salate e alla sospensione della patente. In questo articolo analizziamo cosa vieta la normativa, come vengono trattati viva voce e auricolari, quali sono le sanzioni (anche in caso di recidiva) e in che modo l’uso del cellulare incide sulla sicurezza stradale, sempre con riferimento diretto agli articoli del Codice.

Cosa vieta il Codice sull’uso di smartphone e dispositivi elettronici

Il punto di riferimento per capire perché non si può usare lo smartphone alla guida è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. Il comma 2 stabilisce in modo espresso il divieto per il conducente di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Questo significa che qualunque utilizzo che richieda di tenere il dispositivo in mano o di interagire manualmente con esso mentre il veicolo è in movimento è vietato.

Lo stesso comma 2 dell’articolo 173 chiarisce che il divieto non riguarda solo i telefoni, ma si estende a una gamma più ampia di strumenti elettronici, come computer portatili e tablet, proprio perché tutti questi dispositivi possono distrarre il conducente e richiedere l’uso delle mani. La norma è formulata in modo da coprire anche dispositivi “analoghi”, cioè tecnologie che, pur non essendo espressamente elencate, abbiano funzioni e modalità d’uso simili. In questo modo il Codice si adatta all’evoluzione degli strumenti digitali, mantenendo fermo l’obiettivo di evitare distrazioni alla guida.

Il divieto di usare questi apparecchi durante la marcia si collega al principio generale di comportamento fissato dall’articolo 140 del Codice della Strada, secondo cui tutti gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale. L’uso del cellulare alla guida, proprio perché riduce l’attenzione e può rallentare i tempi di reazione, rientra tra quei comportamenti che il legislatore considera incompatibili con una guida prudente e sicura.

È importante notare che il divieto riguarda l’uso “durante la marcia”. La disciplina generale della circolazione distingue infatti tra veicolo in movimento e situazioni in cui il mezzo è fermo per esigenze del traffico o per scelta del conducente. La valutazione concreta di quando un veicolo sia considerato in marcia o meno dipende dalle circostanze e dall’applicazione pratica delle norme da parte degli organi di controllo. In ogni caso, il senso della disposizione è quello di impedire che il conducente distolga l’attenzione dalla guida mentre il veicolo è effettivamente impegnato nella circolazione.

Differenza tra uso a mano, viva voce e auricolari

L’uso a mano dello smartphone è la situazione tipica che la norma intende colpire: tenere il telefono, digitare, scorrere lo schermo o leggere messaggi comporta l’allontanamento delle mani dal volante e una distrazione visiva e cognitiva. Il comma 2 dell’articolo 173 vieta proprio l’uso di apparecchi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. In questa categoria rientrano, ad esempio, le chiamate effettuate tenendo il telefono all’orecchio o l’invio di messaggi mentre il veicolo è in movimento.

La stessa disposizione, però, prevede una distinzione importante per i sistemi a viva voce e per gli auricolari. È infatti consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che tali dispositivi non richiedano, per il loro funzionamento, l’uso delle mani. Questo significa che il sistema deve poter essere gestito senza dover tenere in mano il telefono o intervenire manualmente in modo continuativo durante la guida.

La norma, inoltre, vieta espressamente l’uso di cuffie sonore durante la marcia, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate, dei Corpi indicati nell’articolo 138, comma 11, e di polizia. Le cuffie, infatti, possono isolare il conducente dai rumori esterni, riducendo la percezione di segnali acustici, clacson o altri suoni rilevanti per la sicurezza. La differenza rispetto all’auricolare consentito sta proprio nel fatto che quest’ultimo deve permettere al conducente di mantenere un’adeguata capacità uditiva su entrambe le orecchie.

In pratica, la disciplina distingue tra dispositivi che richiedono un coinvolgimento manuale e sensoriale incompatibile con una guida sicura, e dispositivi che, se usati correttamente, consentono al conducente di mantenere il controllo del veicolo e un livello di attenzione adeguato. Resta comunque centrale il principio per cui l’uso di qualunque tecnologia non deve mai tradursi in un comportamento che crei pericolo o intralcio alla circolazione, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 140.

Multe, sospensione patente e recidiva nel biennio

Le conseguenze economiche e sulla patente per chi usa il cellulare alla guida sono definite dal comma 3-bis dell’articolo 173. Chi viola il divieto di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. La sospensione si aggiunge alla multa e rappresenta un segnale forte sulla gravità attribuita a questo comportamento.

La norma prevede poi un aggravamento specifico in caso di recidiva nel biennio. Se lo stesso soggetto commette un’ulteriore violazione del divieto di uso di apparecchi radiotelefonici e dispositivi analoghi nel corso di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria sale a un intervallo da 350 a 1.400 euro e la sospensione della patente viene estesa da uno a tre mesi. In questo modo il legislatore scoraggia in modo particolare i comportamenti ripetuti, considerati indice di scarsa attenzione alle regole.

L’uso del cellulare alla guida è inoltre collegato al sistema della sospensione in relazione al punteggio. L’articolo 218-ter del Codice della Strada stabilisce che, quando il punteggio attribuito alla patente è inferiore a venti punti, alcune violazioni – tra cui proprio quella dell’articolo 173, comma 3-bis – comportano una sospensione aggiuntiva della patente, di sette giorni se il punteggio residuo è inferiore a venti ma almeno pari a dieci, e di quindici giorni se è inferiore a dieci punti. Questa sospensione “breve” si somma al quadro sanzionatorio previsto dalla singola norma violata.

Il sistema complessivo di sanzioni mostra come l’uso scorretto dello smartphone alla guida non sia considerato una semplice infrazione formale, ma un comportamento che incide direttamente sulla sicurezza. La combinazione di multa, sospensione della patente e possibili effetti sul punteggio rende evidente che il Codice mira a prevenire la reiterazione di queste condotte, intervenendo sia sul piano economico sia sulla possibilità stessa di continuare a guidare.

Rapporto tra uso del cellulare e sicurezza stradale

Il legame tra divieto di usare lo smartphone alla guida e sicurezza stradale emerge chiaramente se si guarda al ruolo dell’attenzione del conducente nel sistema del Codice. L’articolo 140, come visto, impone a tutti gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza stradale. L’uso del cellulare, soprattutto se comporta l’allontanamento delle mani dal volante o una forte distrazione, è in contrasto con questo principio generale, perché riduce la capacità di reagire a situazioni improvvise e di controllare il veicolo in modo continuo.

L’articolo 173 si inserisce in questo quadro come norma specifica che individua una delle principali fonti di distrazione tecnologica alla guida. Vietando l’uso di smartphone, tablet e dispositivi analoghi durante la marcia, il legislatore interviene su un fattore che può compromettere la concentrazione del conducente e la corretta percezione dell’ambiente circostante. La previsione di sanzioni severe, fino alla sospensione della patente, evidenzia la volontà di ridurre il rischio di incidenti legati a comportamenti distratti.

Il collegamento con l’articolo 218-ter, che prevede la sospensione della patente in relazione al punteggio per chi commette, tra le altre, la violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, rafforza ulteriormente il nesso con la sicurezza stradale. Il sistema del punteggio, infatti, è pensato proprio per monitorare nel tempo la condotta dei conducenti e intervenire in modo più incisivo quando emergono comportamenti ripetuti o particolarmente rischiosi. L’uso del cellulare alla guida rientra a pieno titolo tra questi comportamenti.

Nel complesso, il Codice della Strada costruisce attorno all’uso dello smartphone alla guida un quadro normativo che non si limita a vietare un gesto, ma mira a preservare la sicurezza complessiva della circolazione. Il rispetto del divieto di usare il cellulare durante la marcia non è quindi solo un obbligo formale, ma uno strumento concreto per ridurre i pericoli sulla strada, in coerenza con il principio informatore della circolazione e con l’obiettivo di tutelare tutti gli utenti, dal conducente agli altri veicoli, fino ai pedoni.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.