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Perché possono essere istituite le zone a traffico limitato territoriali e quali limiti alla circolazione prevedono?

Definizione, presupposti, limiti alla circolazione e quadro sanzionatorio delle zone a traffico limitato territoriali nel Codice della Strada

Zone a traffico limitato territoriali: quando si possono istituire e come cambiano la circolazione
Immagine generata con l’ausilio di AI

Le zone a traffico limitato territoriali rappresentano uno degli strumenti più incisivi di regolazione della circolazione, utilizzato dagli enti competenti per contemperare esigenze di mobilità, sicurezza, tutela della salute e protezione del patrimonio, soprattutto nei centri abitati e lungo le principali direttrici extraurbane. Il Codice della Strada attribuisce a prefetti, regioni, province autonome ed enti locali specifici poteri per limitare o modulare l’accesso e la circolazione di determinate categorie di veicoli, prevedendo al contempo obblighi di segnalazione e un articolato sistema sanzionatorio. In questo quadro si collocano anche le ZTL “territoriali”, intese come ambiti estesi e funzionalmente omogenei, rispetto alle tradizionali ZTL urbane di quartiere o di singola area.

Che cosa sono le zone a traffico limitato territoriali

Il Codice della Strada non fornisce una definizione nominale di “zona a traffico limitato territoriale”, ma disciplina in modo puntuale i poteri di regolamentazione della circolazione sia fuori che dentro i centri abitati. L’articolo 6 del Codice della Strada attribuisce al prefetto, per le strade extraurbane, la facoltà di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute o esigenze militari, nonché di vietare in determinati giorni la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. L’articolo 7 del Codice della Strada riconosce invece ai comuni, nei centri abitati, il potere di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per ridurre le emissioni inquinanti e tutelare il patrimonio culturale, nel rispetto di criteri di proporzionalità e adeguatezza. In questo contesto, una ZTL territoriale può essere intesa come applicazione estesa e coordinata di tali poteri su un’area ampia e omogenea, spesso comprendente più assi viari o porzioni significative di territorio.

Le ZTL territoriali si distinguono dalle ZTL puntuali perché non si limitano a un singolo varco o a poche strade, ma interessano un ambito spaziale più vasto, nel quale la limitazione della circolazione è funzionalmente collegata a obiettivi generali di politica della mobilità, di tutela ambientale o di protezione di contesti sensibili. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 consente ai comuni di limitare la circolazione quando sia necessario, congiuntamente, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli di inquinanti nell’aria e tutelare il patrimonio culturale, tenendo conto delle esigenze di mobilità e di produzione. Ciò consente di strutturare zone a traffico limitato che non sono solo “urbane” in senso stretto, ma che assumono una dimensione territoriale, ad esempio su interi centri storici o su sistemi di assi di accesso.

Un ulteriore elemento che caratterizza le ZTL territoriali è il collegamento con le politiche regionali e sovracomunali. Il comma 1-bis dell’articolo 6 prevede che, quando occorre limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli di sostanze inquinanti nell’aria, regioni e province autonome possano disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche permanenti, sulle strade extraurbane di tipo A e B, nei tratti che attraversano o sono in prossimità dei centri abitati. Pur trattandosi formalmente di limiti di velocità, la logica è la stessa delle ZTL territoriali: intervenire su ambiti estesi per finalità ambientali e di sicurezza, coordinando più enti e più infrastrutture.

Le ZTL territoriali, quindi, non sono un istituto autonomo rispetto alle previsioni del Codice, ma il risultato dell’applicazione combinata dei poteri di regolamentazione della circolazione riconosciuti a prefetti, regioni e comuni. In pratica, la loro “territorialità” deriva dall’estensione dell’area interessata e dalla coerenza degli obiettivi perseguiti, più che da una diversa natura giuridica rispetto alle ZTL urbane tradizionali. Questo consente di utilizzare lo stesso impianto normativo per modulare la circolazione su scale diverse, dal singolo varco fino a interi sistemi territoriali.

Presupposti e procedura per l’istituzione delle ZTL territoriali

I presupposti per l’istituzione di una zona a traffico limitato territoriale discendono direttamente dalle condizioni poste dagli articoli 6 e 7. Per le strade fuori dai centri abitati, il prefetto può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute o esigenze militari, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario ministeriale, può inoltre vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, con condizioni e deroghe stabilite nel regolamento. Questi poteri consentono di costruire, su base prefettizia, ambiti territoriali nei quali la circolazione è limitata in modo selettivo e temporalmente definito.

Nei centri abitati, l’articolo 7 attribuisce ai comuni, con ordinanza del sindaco, la possibilità di adottare i provvedimenti indicati nell’articolo 6, commi 1, 2 e 4, e di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per ridurre le emissioni e tutelare il patrimonio culturale, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. La norma prevede che un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con altri ministeri competenti e previa intesa in Conferenza unificata, individui le tipologie di comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le categorie di veicoli escluse dalle limitazioni, i parametri di qualità dell’aria che condizionano l’attivazione delle misure e i livelli minimi di servizio pubblico da garantire nelle aree interessate. Questo impianto, pur non descrivendo nel dettaglio la singola ZTL, definisce il quadro procedurale entro cui può essere istituita una ZTL territoriale.

Dal punto di vista procedurale, l’istituzione di una ZTL territoriale richiede quindi un atto formale dell’autorità competente: ordinanza prefettizia per le strade extraurbane, ordinanza del sindaco per i centri abitati, eventualmente in coordinamento con provvedimenti regionali quando si interviene per ragioni di qualità dell’aria ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 6. Tali provvedimenti devono essere adottati nel rispetto delle direttive ministeriali e dei criteri di proporzionalità e adeguatezza richiamati dall’articolo 7, tenendo conto delle esigenze di mobilità, della tutela della produzione e della necessità di assicurare livelli minimi di servizio pubblico nelle aree soggette a limitazioni.

Un ulteriore profilo procedurale riguarda il coordinamento con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture stradali. Il comma 1-bis dell’articolo 6 prevede espressamente che regioni e province autonome, prima di disporre riduzioni di velocità per motivi ambientali, sentano il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione, e gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura. Questo meccanismo di consultazione è coerente con la natura “territoriale” delle misure, che spesso coinvolgono più giurisdizioni e richiedono una pianificazione integrata. Analogamente, nei centri abitati, i poteri comunali di regolamentazione della circolazione si inseriscono nel quadro più generale dei compiti degli enti proprietari delle strade, che devono garantire sicurezza, fluidità e corretta segnaletica, come previsto dall’articolo 14.

Veicoli ammessi, deroghe e divieti di accesso

La disciplina delle categorie di veicoli ammessi o esclusi dalle ZTL territoriali deriva dalla struttura degli articoli 6 e 7, che consentono di limitare la circolazione “di tutte o di alcune categorie di veicoli” in funzione degli obiettivi perseguiti. L’articolo 7, in particolare, prevede che un decreto ministeriale individui le categorie di veicoli non soggetti alle limitazioni adottate dai comuni per ridurre le emissioni e tutelare il patrimonio culturale. Ciò implica che, all’interno di una ZTL territoriale, possano essere previste deroghe per specifiche tipologie di veicoli, ad esempio in relazione a esigenze di servizio pubblico, soccorso, sicurezza o altre funzioni essenziali, nel rispetto delle indicazioni normative e regolamentari applicabili.

Per quanto riguarda le strade extraurbane, il prefetto può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti e vietare, in determinati giorni, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, con condizioni e deroghe stabilite nel regolamento. In un’ottica territoriale, questo consente di modulare l’accesso in funzione della tipologia di veicolo, del carico trasportato e delle esigenze di sicurezza o tutela della salute. Le deroghe possono essere previste, ad esempio, per particolari servizi o per determinate fasce orarie, purché coerenti con le finalità del provvedimento e con le disposizioni regolamentari richiamate dal Codice.

All’interno delle ZTL territoriali urbane, i divieti di accesso e le relative deroghe devono essere resi noti agli utenti attraverso la segnaletica verticale di prescrizione, che rientra tra i segnali di divieto e di obbligo disciplinati dall’articolo 39. I segnali di divieto rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi, mentre i segnali di indicazione forniscono informazioni utili per la guida e per l’individuazione di località, itinerari, servizi e impianti. In un contesto di ZTL territoriale, è quindi essenziale che i varchi di accesso, le strade interne e le eventuali vie di uscita siano correttamente segnalati, in modo da rendere chiari i limiti di circolazione e le eventuali categorie di veicoli autorizzati.

La presenza di deroghe non elimina l’obbligo generale degli utenti di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, come stabilito dal principio informatore della circolazione di cui all’articolo 140. Anche i veicoli ammessi in deroga all’interno di una ZTL territoriale devono quindi rispettare le altre norme del Codice, comprese quelle sulla velocità, sulla precedenza e sulla sosta, nonché le eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle ordinanze istitutive della zona. La combinazione tra divieti di accesso, deroghe mirate e obblighi generali di comportamento consente di gestire in modo equilibrato la mobilità all’interno di ambiti territoriali complessi.

Obblighi di segnaletica e informazione agli utenti

Gli obblighi di segnaletica nelle ZTL territoriali si inseriscono nel quadro generale dei compiti degli enti proprietari delle strade. L’articolo 14 stabilisce che tali enti, allo scopo di garantire sicurezza e fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, nonché all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Ciò vale anche quando la regolamentazione della circolazione deriva da ordinanze prefettizie o comunali: l’efficacia delle ZTL territoriali dipende infatti dalla corretta installazione e leggibilità dei segnali che indicano divieti, obblighi e limitazioni.

L’articolo 39, dedicato ai segnali verticali, distingue tra segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, precisando che i segnali di prescrizione rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi, mentre i segnali di indicazione forniscono informazioni necessarie o utili per la guida. Nel contesto di una ZTL territoriale, i segnali di divieto di accesso, di limitazione di transito a determinate categorie di veicoli e di eventuali fasce orarie di validità costituiscono il principale strumento di informazione immediata agli utenti. È inoltre possibile utilizzare segnali di indicazione per preavvisare l’esistenza della zona, suggerire percorsi alternativi e individuare i confini dell’area regolamentata.

Oltre alla segnaletica fisica, il Codice prevede specifici obblighi di informazione in relazione a misure territoriali adottate per motivi ambientali. Il comma 1-ter dell’articolo 6 stabilisce che l’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale deve rendere noti all’utenza i provvedimenti di riduzione della velocità adottati dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 1-bis, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo 6. Questo richiamo sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva delle limitazioni territoriali, che può avvenire attraverso segnaletica, pannelli a messaggio variabile e altri strumenti previsti dalle norme applicabili.

La corretta informazione agli utenti assume un rilievo particolare nelle ZTL territoriali controllate da dispositivi di rilevazione a distanza delle violazioni. L’articolo 198, nel disciplinare il cumulo delle sanzioni, richiama espressamente le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato, prevedendo regole specifiche per le violazioni accertate tramite dispositivi di controllo da remoto ai sensi dell’articolo 201. Affinché tali controlli siano legittimi ed efficaci, è necessario che gli utenti siano messi in condizione di conoscere con chiarezza l’esistenza della ZTL, i limiti di accesso, le eventuali deroghe e le modalità di funzionamento dei varchi, attraverso una segnaletica conforme e un’adeguata informazione preventiva.

Sanzioni per chi viola i divieti e rapporti con le ZTL urbane tradizionali

Il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni commesse nelle ZTL territoriali si fonda sulle disposizioni generali del Codice in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, sull’articolo 198, che disciplina il concorso di violazioni. La norma prevede che, in deroga alla regola generale del cumulo, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. Ciò significa che, in linea di principio, ogni accesso non autorizzato o ogni inosservanza di un obbligo specifico all’interno della ZTL territoriale può dar luogo a una distinta sanzione.

Lo stesso articolo 198 introduce tuttavia una disciplina particolare per le violazioni accertate senza contestazione immediata, mediante dispositivi di controllo da remoto, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto. In tali casi, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche se le limitazioni del traffico sono previste solo in determinate fasce orarie o se una fascia oraria termina il giorno successivo. Questa previsione è particolarmente rilevante per le ZTL territoriali, dove il controllo elettronico degli accessi e della permanenza dei veicoli è spesso utilizzato su scala estesa.

Per quanto riguarda i rapporti con le ZTL urbane tradizionali, il Codice non opera una distinzione formale tra ZTL “territoriali” e ZTL “di quartiere”: entrambe rientrano nella categoria delle zone a traffico limitato richiamate dall’articolo 198 e sono disciplinate, nei centri abitati, dai poteri comunali di cui all’articolo 7. La differenza è principalmente di scala e di impostazione: le ZTL urbane tradizionali tendono a riguardare porzioni limitate di tessuto urbano, spesso con finalità di tutela dei centri storici o di gestione della sosta, mentre le ZTL territoriali si caratterizzano per un’estensione maggiore e per un più stretto collegamento con obiettivi ambientali, di sicurezza e di pianificazione sovracomunale.

In ogni caso, gli utenti che violano i divieti di accesso o le altre prescrizioni vigenti in una ZTL, sia essa territoriale o tradizionale, restano soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche norme richiamate nelle ordinanze istitutive e, ove ne ricorrano i presupposti, alle eventuali sanzioni accessorie previste dal titolo VI del Codice. L’articolo 199 precisa che l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, confermando la natura personale della responsabilità per le violazioni commesse. La corretta comprensione del quadro sanzionatorio e dei rapporti tra ZTL territoriali e ZTL urbane tradizionali è quindi essenziale sia per gli enti che progettano le misure di regolamentazione, sia per i conducenti che devono adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni vigenti.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale