Perdi i punti? Esame se vuoi riaverli: condividiamo. Ma l’attesa per il Decreto non ci garba
Il ventre molle della patente a punti è sempre stato il fatto che, per recuperare punti, bastava frequentare un corso. Troppo facile. Il nuovo Codice della strada – in vigore forse dal 1° agosto 2010 – prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti (per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti): la riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Condividiamo in pieno. L’esame fa pur sempre paura: così la patente a punti dovrebbe riacquistare – almeno in minima parte – il suo potere deterrente.
Ma non ci piace che i programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame siano stabiliti con apposito Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (il Regolamento attuativo), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. Altri sei lunghissimi mesi. Perché altre attese? Perché non rendere tutto subito effettivo?