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Qual è il tasso alcolemico consentito ai neopatentati e quali sanzioni si applicano?

Tasso alcolemico zero per neopatentati: definizione, divieto di guida dopo alcol, controlli su strada e quadro completo delle sanzioni previste dal Codice della Strada

Alcol e neopatentati: tasso zero e sanzioni previste
diEzio Notte

Il tema del tasso alcolemico per i neopatentati è uno dei più delicati in materia di sicurezza stradale, perché riguarda conducenti spesso giovani o comunque con minore esperienza alla guida. Il Codice della Strada dedica una disciplina specifica a questa categoria, prevedendo un vero e proprio divieto di guida dopo l’assunzione di alcol e un sistema di sanzioni differenziato rispetto agli altri conducenti. In questo articolo analizziamo, esclusivamente sulla base delle norme del Codice della Strada, chi rientra nella categoria dei neopatentati, quale tasso alcolemico è consentito e quali conseguenze amministrative e penali sono previste in caso di violazione.

Chi rientra nella categoria dei neopatentati

Per capire quali regole si applicano al tasso alcolemico, è fondamentale chiarire prima chi viene considerato “neopatentato” dal Codice della Strada. L’espressione non è usata in modo generico, ma è collegata a precise condizioni anagrafiche e di anzianità di patente. L’articolo 186-bis del Codice della Strada individua, tra i soggetti destinatari del divieto di guida dopo assunzione di alcol, i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B. In questo modo la norma collega il concetto di neopatentato sia all’età del conducente sia al tempo trascorso dal rilascio della patente.

La stessa disposizione non si limita ai soli neopatentati in senso stretto, ma estende il divieto anche ad altre categorie considerate particolarmente sensibili per la sicurezza stradale. Oltre ai conducenti giovani o con patente B da meno di tre anni, rientrano infatti tra i soggetti sottoposti a divieto di guida dopo assunzione di alcol i conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone, richiamando i veicoli e i servizi disciplinati dagli articoli 85, 86 e 87, e i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, collegati agli articoli 88, 89 e 90. La norma include poi anche i conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di veicoli con rimorchio oltre tale soglia, di autobus e di altri veicoli destinati al trasporto di più di otto passeggeri oltre il conducente, nonché di autoarticolati e autosnodati.

In questo quadro, il neopatentato non è quindi una figura isolata, ma parte di un insieme di conducenti per i quali il legislatore ha ritenuto necessario un livello di tutela più elevato. Per i fini specifici del tasso alcolemico, il riferimento centrale resta però quello ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e a chi si trova nei primi tre anni dal conseguimento della patente B. È importante sottolineare che il Codice della Strada, nei testi disponibili, non fornisce ulteriori definizioni o distinzioni interne alla categoria dei neopatentati oltre a questi parametri, e non introduce, in questa sede normativa, differenze tra diverse tipologie di patente oltre a quanto espressamente indicato.

Accanto a questa disciplina speciale, esistono altre norme che incidono sulla condizione dei conducenti nei primi anni dal conseguimento della patente, pur non riguardando direttamente l’alcol. L’articolo 117 del Codice della Strada, ad esempio, prevede limitazioni alla guida per i primi tre anni dal conseguimento di determinate categorie di patente, fissando limiti specifici di velocità e restrizioni sulla potenza dei veicoli che possono essere condotti. Anche se questa disposizione non interviene sul tasso alcolemico, contribuisce a delineare il quadro complessivo delle cautele che il legislatore richiede ai conducenti meno esperti, confermando l’attenzione particolare verso chi ha appena iniziato a guidare.

Divieto di consumo di alcol e controlli su strada

Per i neopatentati e per le altre categorie indicate, il Codice della Strada stabilisce un divieto particolarmente rigoroso. L’articolo 186-bis afferma infatti che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, per i conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone o di cose e per i conducenti di determinati veicoli pesanti o destinati al trasporto collettivo. La formulazione della norma evidenzia che, per questi soggetti, il legislatore non si limita a fissare una soglia più bassa, ma introduce un vero e proprio divieto di guida dopo assunzione di alcol.

Lo stesso articolo precisa però come questo divieto si traduca operativamente in termini di tasso alcolemico. Il comma 2 stabilisce che i conducenti indicati al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche sono puniti con una sanzione amministrativa quando sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. Questo significa che, per i neopatentati e per le altre categorie speciali, il tasso alcolemico “consentito” ai fini sanzionatori è pari a zero: qualsiasi valore superiore allo zero, anche se entro 0,5 g/l, comporta una violazione specifica dell’articolo 186-bis. La norma, nei testi disponibili, non disciplina nel dettaglio le modalità tecniche dei controlli su strada (ad esempio strumenti o procedure), che sono invece oggetto di altre disposizioni del Codice e del relativo regolamento, non riportate integralmente nei documenti qui consultabili.

È importante distinguere questa disciplina speciale da quella generale prevista per tutti i conducenti dall’articolo 186, che vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. In base a tale articolo, le sanzioni scattano a partire da un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, con un sistema di fasce crescenti di gravità. Per i neopatentati, invece, la soglia rilevante è già qualsiasi valore superiore a zero, in virtù dell’articolo 186-bis. Questo comporta che un neopatentato può essere sanzionato anche in situazioni in cui un conducente “ordinario” non subirebbe alcuna conseguenza, se il tasso alcolemico resta entro 0,5 g/l.

Quando il tasso alcolemico del neopatentato supera le soglie previste dall’articolo 186, entrano in gioco anche le sanzioni di quest’ultima norma, con un aggravamento specifico. L’articolo 186-bis stabilisce infatti che, per i conducenti indicati al suo comma 1, se essi incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; se invece rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In questo modo, il Codice della Strada prevede un doppio livello di tutela: una prima soglia “zero” per i neopatentati, e un aggravamento delle sanzioni quando il loro tasso alcolemico raggiunge valori che integrano lo stato di ebbrezza disciplinato dall’articolo 186.

Sanzioni amministrative e penali previste

Il sistema sanzionatorio per i neopatentati che violano il divieto di guida dopo assunzione di alcol è articolato e combina sanzioni pecuniarie, misure sulla patente e, nei casi più gravi, conseguenze penali. L’articolo 186-bis prevede innanzitutto, per i conducenti indicati al comma 1, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 672 euro quando sia accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. Se il conducente, in tali condizioni, provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. Questa prima fascia riguarda quindi situazioni in cui il neopatentato non è ancora in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, ma viola comunque il divieto speciale a lui rivolto.

Quando il tasso alcolemico supera 0,5 g/l, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 186, con gli aumenti stabiliti dall’articolo 186-bis. Per un tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, l’articolo 186 prevede una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi; per i neopatentati, tali sanzioni sono aumentate di un terzo in base all’articolo 186-bis. Per un tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, la violazione assume rilievo penale, con ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno; in questo caso, per i neopatentati le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Lo stesso schema di aggravamento si applica alla fascia più grave, con tasso superiore a 1,5 g/l, per la quale l’articolo 186 prevede ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, e confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Le conseguenze sulla patente possono arrivare fino alla revoca. L’articolo 219 del Codice della Strada stabilisce che, quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato. Inoltre, la stessa norma prevede che la revoca della patente di guida ad alcuni conducenti rientranti tra quelli indicati dall’articolo 186-bis possa costituire giusta causa di licenziamento, ma questo profilo riguarda in particolare chi esercita professionalmente il trasporto di persone o cose. Per i neopatentati in senso stretto, la conseguenza principale è quindi l’impossibilità di ottenere una nuova patente per un periodo minimo di tre anni in caso di revoca collegata alle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza.

Un ulteriore effetto, nei casi più gravi, riguarda il veicolo utilizzato per commettere il reato. L’articolo 214-ter disciplina la destinazione dei veicoli confiscati a seguito di provvedimenti definitivi adottati, tra l’altro, ai sensi degli articoli 186 e 186-bis. I veicoli acquisiti dallo Stato vengono prioritariamente assegnati agli organi di polizia per attività finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale, oppure ad altri organi o enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; in mancanza di richieste, possono essere venduti o, se la vendita è antieconomica, ceduti gratuitamente o distrutti. Questo meccanismo evidenzia come, nei casi di guida in stato di ebbrezza più gravi, le conseguenze non si limitino alla persona del conducente, ma incidano anche in modo definitivo sul veicolo.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.