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Qual è la differenza tra uso proprio e uso di terzi di un veicolo secondo il Codice della Strada?

Spiegazione della distinzione tra uso proprio e uso di terzi dei veicoli secondo il Codice della Strada e relative implicazioni autorizzative e sanzionatorie

Qual è la differenza tra uso proprio e uso di terzi di un veicolo secondo il Codice della Strada?
diEzio Notte

La distinzione tra uso proprio e uso di terzi di un veicolo non è solo una classificazione formale: incide sulla possibilità di svolgere determinate attività di trasporto, sulle autorizzazioni necessarie e sulle sanzioni applicabili in caso di irregolarità. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale la “destinazione” e l’“uso” dei veicoli, collegandoli alle annotazioni riportate sulla carta di circolazione e ai titoli autorizzativi del soggetto che utilizza il mezzo.

Definizione di destinazione e uso del veicolo

Il punto di partenza per comprendere la differenza tra uso proprio e uso di terzi è la definizione di “destinazione” e di “uso” del veicolo. L’articolo 82 del Codice della Strada stabilisce che per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica. Ciò significa che la destinazione è legata a come il veicolo è costruito e omologato (ad esempio, trasporto persone, trasporto cose, uso speciale), mentre l’uso attiene alla forma in cui il veicolo viene impiegato sotto il profilo economico e funzionale da parte dell’intestatario o dell’utilizzatore.

La stessa norma chiarisce che i veicoli possono essere adibiti a uso proprio oppure a uso di terzi. Questa bipartizione ha effetti diretti sul tipo di attività che il veicolo può svolgere e sulle condizioni alle quali può essere impiegato; la carta di circolazione riporta infatti indicazioni precise sulla destinazione e sull’uso autorizzato, e l’utilizzo difforme integra un illecito amministrativo. La corretta qualificazione assume quindi rilevanza per il trasporto di persone e di cose, per i servizi resi a pagamento e per le attività svolte in conto proprio o per conto altrui.

All’interno di questo quadro, l’articolo 82 individua anche la possibilità di modificare temporaneamente la destinazione di alcuni veicoli, come gli autocarri o gli autobus, per consentire in via eccezionale il trasporto di persone, previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri e, per gli autocarri, sulla base del nulla osta del prefetto. Questo dimostra come la destinazione non sia un elemento puramente statico, ma possa essere oggetto di deroghe regolamentate per esigenze specifiche, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

Infine, è rilevante la previsione secondo cui chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria. In questo modo il Codice della Strada collega in modo stretto la definizione di destinazione e uso del veicolo alla disciplina sanzionatoria, a tutela della corretta organizzazione del trasporto e della sicurezza della circolazione.

Cosa si intende per uso proprio e per uso di terzi

La nozione di uso di terzi è espressamente definita dall’articolo 82, che stabilisce che si ha uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione; in tutti gli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. L’elemento discriminante è quindi duplice: da un lato la presenza di un corrispettivo, dall’altro l’interesse di soggetti diversi dall’intestatario. Laddove manchi uno di questi elementi, l’uso tende a ricadere nella categoria dell’uso proprio, sempre che non si tratti di ipotesi espressamente ricondotte all’uso di terzi dalla stessa norma.

Lo stesso articolo specifica che l’uso di terzi comprende una serie di servizi tipici, tra cui la locazione senza conducente, il servizio di noleggio con conducente e il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, il servizio di linea per trasporto di persone, il servizio di trasporto di cose per conto terzi, il servizio di linea per trasporto di cose e il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. Questi esempi delineano con chiarezza che l’uso di terzi coincide con la messa a disposizione del veicolo per attività di trasporto svolte a favore di altri soggetti, nell’ambito di un rapporto a titolo oneroso.

Per quanto riguarda l’uso proprio, l’articolo 83 del Codice della Strada disciplina specificamente gli autobus e i veicoli destinati al trasporto specifico di persone adibiti a uso proprio, prevedendo che la carta di circolazione possa essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori o collettività per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, previo accertamento del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità. In questo contesto, l’uso proprio è legato all’esigenza interna del soggetto che utilizza il veicolo, senza svolgere un servizio di trasporto aperto al pubblico o rivolto a terzi dietro corrispettivo.

L’articolo 83 prevede inoltre che la carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio sia rilasciata sulla base di una specifica licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio, i cui estremi devono essere annotati sulla carta stessa. Anche in questo caso, l’uso proprio si caratterizza per il collegamento funzionale tra il veicolo e l’attività del titolare, che utilizza il mezzo per esigenze proprie, anziché per svolgere un’attività di autotrasporto per conto terzi strutturata come servizio remunerato verso altri soggetti.

Servizi di noleggio, taxi e trasporto merci: inquadramento giuridico

All’interno della categoria dell’uso di terzi, l’articolo 82 individua, tra le altre, la locazione senza conducente, il servizio di noleggio con conducente, il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone e i servizi di trasporto di cose per conto terzi. Questi servizi condividono l’elemento dell’impiego del veicolo, dietro corrispettivo, nell’interesse di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione, e si collocano in un ambito giuridico che richiede titoli autorizzativi specifici e il rispetto di norme particolari, oltre alla classificazione del veicolo come adibito a uso di terzi.

La disciplina del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è sviluppata dall’articolo 85, che precisa che tale servizio è regolato da leggi specifiche e che possono essere destinati a questo uso vari tipi di veicoli, tra cui motocicli, tricicli, quadricicli, autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e veicoli a trazione animale. La carta di circolazione dei veicoli destinati a noleggio con conducente è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio, a conferma del legame tra classificazione del veicolo, titolo autorizzativo e uso di terzi.

Per i servizi di linea per il trasporto di persone, l’articolo 87 definisce il veicolo come adibito a servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico. Anche in questo caso, il veicolo è utilizzato nell’interesse di terzi e dietro corrispettivo, collocandosi quindi nella sfera dell’uso di terzi delineata dall’articolo 82; la carta di circolazione è rilasciata sulla base del nulla osta delle autorità competenti a concedere le relative concessioni.

Per quanto concerne il trasporto di cose, l’articolo 82 include espressamente tra le forme di uso di terzi il servizio di trasporto di cose per conto terzi, il servizio di linea per trasporto di cose e il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. Tali attività rientrano nella logica del trasporto professionale effettuato a favore di clienti o committenti, distinto dal trasporto in conto proprio disciplinato dall’articolo 83, dove il veicolo è adibito al soddisfacimento delle necessità dell’impresa o dell’ente titolare, con licenza specifica annotata sulla carta di circolazione.

Autorizzazioni necessarie e documenti da tenere a bordo

La classificazione del veicolo come adibito a uso proprio o a uso di terzi si riflette sui titoli necessari per l’immatricolazione e sulla documentazione che deve accompagnare il mezzo. L’articolo 82 prevede che, per consentire l’impiego eccezionale e temporaneo di autocarri per il trasporto di persone, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri debba rilasciare un’apposita autorizzazione, sulla base del nulla osta del prefetto; analogamente, per gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, è possibile l’impiego in servizio di linea e viceversa, sempre in via eccezionale e secondo direttive emanate con decreti ministeriali. In tali casi, l’autorizzazione rappresenta un documento aggiuntivo rispetto alla carta di circolazione, necessario per legittimare il mutamento temporaneo di destinazione o uso.

L’articolo 83 stabilisce che, per gli autobus e i veicoli destinati al trasporto specifico di persone adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata solo dopo l’accertamento, da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle necessità strettamente connesse con l’attività dell’ente pubblico, imprenditore o collettività richiedente. Ciò implica che il titolo autorizzativo (carta di circolazione) è collegato ad una verifica preventiva delle condizioni che giustificano l’uso proprio, verifica che incide anche sulla legittimità dell’utilizzo successivo del veicolo.

Per il trasporto di cose in conto proprio, l’articolo 83 prevede che la carta di circolazione sia rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio, i cui estremi devono essere annotati sul documento di circolazione. In questo modo, la licenza e la carta di circolazione costituiscono un sistema unitario: la prima abilita l’attività, la seconda certifica, anche ai fini dei controlli su strada, che il veicolo è destinato e adibito a uso proprio per il trasporto di cose in coerenza con la licenza posseduta.

Nel caso dei servizi di linea, l’articolo 87 dispone che la carta di circolazione dei veicoli destinati a tale servizio sia rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le concessioni e che i veicoli possano essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario ha ottenuto il titolo legale, salvo eventuali limitazioni. Quando è autorizzato l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente, nel quale sono indicate le linee, i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere impiegati. Questo conferma che, nei servizi di uso di terzi, la documentazione a bordo non si limita alla carta di circolazione, ma include anche atti autorizzativi specifici legati alla natura del servizio svolto.

Sanzioni per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione

La violazione della destinazione o dell’uso indicati sulla carta di circolazione comporta conseguenze sanzionatorie rilevanti. L’articolo 82, dopo aver definito destinazione e uso e previsto le categorie di uso proprio e uso di terzi, stabilisce che chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro. Questa previsione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il veicolo venga impiegato in modo difforme rispetto a quanto formalmente autorizzato, a prescindere dalla tipologia di trasporto effettuato, e ha la funzione di garantire il rispetto del sistema di classificazione fissato dal Codice della Strada.

Lo stesso articolo 82 prevede un’ulteriore ipotesi sanzionatoria specifica: chi utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose, senza la particolare autorizzazione prevista dal comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo più elevato. In questo caso, la violazione non riguarda solo l’uso diverso da quello annotato sulla carta di circolazione, ma anche l’assenza dell’autorizzazione speciale necessaria per modificare temporaneamente la destinazione del veicolo, con conseguente aggravio sanzionatorio.

Per quanto concerne l’uso proprio, l’articolo 83 dispone che chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, con in più la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. La norma prevede anche, per il trasporto di cose in uso proprio, che chi adibisce un veicolo a tale uso senza titolo o in violazione delle prescrizioni contenute nella licenza sia punito con le sanzioni amministrative richiamate da un’altra legge, confermando la centralità del rispetto dei limiti connessi alla classificazione del veicolo e alla licenza posseduta.

Accanto a queste disposizioni, ulteriori norme del Codice della Strada intervengono su specifici servizi riconducibili all’uso di terzi, come il servizio di noleggio con conducente o il servizio di linea, prevedendo sanzioni per l’utilizzo di veicoli non destinati a tali usi o in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel loro complesso, tali regole confermano che la corretta indicazione di destinazione e uso del veicolo sulla carta di circolazione e il rispetto di tali indicazioni nella pratica operativa rappresentano un elemento essenziale per la legittimità dell’attività di trasporto, con riflessi immediati sul piano sanzionatorio in caso di utilizzo difforme.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.