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Quale disciplina prevede il Codice della Strada per la costruzione e la gestione delle strade?

Disciplina tecnica del Codice della Strada su costruzione, gestione, classificazione e aggiornamento delle infrastrutture viarie e degli obblighi degli enti proprietari

Costruzione e gestione delle strade: cosa stabilisce l’Art. 13 del Codice della Strada
diEzio Notte

La disciplina della costruzione e gestione delle strade nel Codice della Strada ruota attorno a un nucleo di norme tecniche e funzionali che definiscono competenze ministeriali, obiettivi di sicurezza e tutela ambientale, modalità di aggiornamento delle regole e obblighi specifici in capo agli enti proprietari delle infrastrutture. In questo quadro, la corretta classificazione delle strade, la definizione delle loro caratteristiche geometriche e la gestione del patrimonio viario assumono un ruolo centrale per garantire una circolazione sicura, ordinata e coerente con gli standard tecnici fissati a livello nazionale.

Competenze del Ministero sulle norme funzionali e geometriche

La disciplina delle norme funzionali e geometriche delle strade è affidata, in via centrale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che attraverso specifici decreti definisce i parametri tecnici cui devono conformarsi le infrastrutture viarie. L’asse portante di questa materia è rappresentato dall’articolo 13 del Codice della Strada, che attribuisce al Ministro il compito di emanare le norme funzionali e geometriche per la costruzione, l’adeguamento e l’esercizio delle strade, in coerenza con la classificazione prevista dall’articolo 2, comma 2.

Le norme funzionali e geometriche disciplinate dall’articolo 13 hanno la funzione di tradurre in requisiti tecnici concreti le categorie di strada individuate dal Codice, assicurando che ogni tipologia (ad esempio, strade di scorrimento, strade locali, ecc.) presenti caratteristiche costruttive e prestazionali coerenti con il ruolo che deve svolgere nella rete. In questo senso, la competenza ministeriale non si limita a una mera definizione astratta, ma si estende alla regolazione di elementi quali tracciati, sezioni tipo, intersezioni, fasce di pertinenza e, più in generale, tutti gli aspetti geometrici che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione.

Accanto alla definizione delle norme generali, il Ministero interviene anche su aspetti specifici connessi alla gestione delle infrastrutture, come emerge, ad esempio, dall’articolo 16 del Codice della Strada, che disciplina le fasce di rispetto in rettilineo e le aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. In tale contesto, il regolamento, su base ministeriale, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono divieti di edificazione, piantumazione e altre opere, con l’obiettivo di preservare le condizioni di sicurezza e visibilità lungo le infrastrutture.

La competenza ministeriale si estende anche alla regolazione dei rapporti tra infrastruttura stradale e opere ad essa connesse o interferenti. L’articolo 25 del Codice della Strada disciplina gli attraversamenti e l’uso della sede stradale da parte di condutture, linee, sottopassi, sovrappassi e altri impianti, prevedendo che tali interventi siano subordinati a preventiva concessione dell’ente proprietario e che siano realizzati in modo da non intralciare la circolazione. La norma, richiamando la classificazione delle strade di cui all’articolo 2, comma 2, individua anche criteri di titolarità e responsabilità per le opere d’arte principali, con particolare attenzione alle strade di tipo A e B.

Obiettivi di sicurezza, ambiente e riduzione dell’inquinamento

Le norme funzionali e geometriche non hanno una valenza meramente tecnica, ma sono espressamente orientate al perseguimento di obiettivi di sicurezza della circolazione e di tutela ambientale. L’articolo 13 del Codice della Strada prevede che tali norme siano emanate tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni locali, ambientali e paesaggistiche, con la possibilità di deroghe solo quando il rispetto integrale degli standard non sia compatibile con tali condizioni, purché sia comunque assicurata la sicurezza stradale ed evitati fenomeni di inquinamento. Questa impostazione rende evidente come la progettazione e gestione delle strade debbano integrare esigenze di mobilità con la protezione del territorio.

La connessione tra caratteristiche costruttive e tutela dell’ambiente emerge anche nell’ambito dei veicoli, dove l’articolo 71 del Codice della Strada stabilisce che le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, comprese quelle relative ai sistemi di frenatura, devono essere tali da garantire sia la sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento. In questo quadro, i decreti ministeriali definiscono periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le prescrizioni tecniche e le modalità di accertamento, con un chiaro orientamento alla riduzione degli impatti ambientali connessi al traffico veicolare.

Gli obiettivi di sicurezza e tutela ambientale si riflettono anche nella disciplina delle fasce di rispetto e delle aree di visibilità, dove l’articolo 16 del Codice della Strada vieta ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di eseguire escavazioni, costruzioni o piantumazioni entro determinate distanze dal confine stradale. Tali divieti, definiti nel dettaglio dal regolamento, mirano a preservare la stabilità delle infrastrutture, a garantire la visibilità nelle intersezioni e a prevenire situazioni di pericolo per la circolazione, con un effetto indiretto anche sulla riduzione di incidenti e, quindi, di congestione e inquinamento associati.

Un ulteriore profilo di sicurezza e tutela del contesto stradale è disciplinato dall’articolo 30 del Codice della Strada, che impone ai proprietari di fabbricati e muri fronteggianti le strade l’obbligo di conservarli in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze. La norma prevede che, in caso di pericolo, il prefetto possa ordinare la demolizione o il consolidamento delle opere a spese del proprietario, con possibilità di intervento d’ufficio in caso di inadempienza. Questo meccanismo contribuisce a mantenere in condizioni di sicurezza il contesto edificato adiacente alle infrastrutture, riducendo il rischio di crolli o cedimenti che potrebbero compromettere la circolazione e generare situazioni di emergenza.

Aggiornamento periodico delle norme tecniche

La disciplina della costruzione e gestione delle strade è concepita come un sistema dinamico, soggetto a periodico aggiornamento per tenere conto dell’evoluzione tecnica, delle esigenze di sicurezza e delle condizioni ambientali. L’articolo 13 del Codice della Strada stabilisce espressamente che le norme funzionali e geometriche emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano aggiornate ogni tre anni, assicurando così un costante allineamento agli sviluppi della tecnica e alle nuove esigenze della mobilità. Questo aggiornamento periodico consente di adeguare gli standard progettuali e gestionali delle infrastrutture alle migliori pratiche disponibili.

Un analogo principio di aggiornamento si ritrova nell’articolo 71 del Codice della Strada, dove si prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con altri Ministeri competenti, stabilisca periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei rimorchi, nonché le prescrizioni tecniche e le modalità di accertamento. La norma contempla anche il recepimento di direttive comunitarie e di regolamenti o raccomandazioni internazionali, a conferma di un sistema tecnico in continua evoluzione, che richiede aggiornamenti costanti per garantire livelli adeguati di sicurezza e di protezione ambientale.

L’aggiornamento delle norme tecniche riguarda anche gli strumenti di conoscenza e gestione del patrimonio stradale. L’articolo 13 del Codice della Strada prevede che gli enti proprietari delle strade siano obbligati a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e delle loro pertinenze, nonché a effettuare rilevazioni del traffico per acquisire dati con validità temporale riferita all’anno. Tali attività, coordinate anche attraverso l’archivio nazionale delle strade e i censimenti di traffico richiamati dall’articolo 228, consentono di disporre di un quadro informativo aggiornato, indispensabile per programmare interventi di adeguamento e manutenzione coerenti con l’evoluzione dei flussi di traffico e delle condizioni infrastrutturali.

La logica dell’aggiornamento periodico si riflette, infine, nella possibilità di adeguare le caratteristiche costruttive e funzionali di specifici mezzi e servizi connessi alla gestione della rete stradale. Ad esempio, l’articolo 159 del Codice della Strada prevede che, con decreto del Ministro dei trasporti, possano essere aggiornate le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione all’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o alle esigenze di sicurezza della circolazione. Questo meccanismo consente di mantenere allineati anche i mezzi operativi utilizzati sulla rete stradale agli standard più recenti, con ricadute positive sulla sicurezza complessiva del sistema.

Classificazione delle strade esistenti e obblighi degli enti proprietari

La classificazione delle strade esistenti rappresenta un elemento cardine della disciplina sulla costruzione e gestione delle infrastrutture, poiché consente di attribuire a ciascun tratto viario una categoria coerente con le sue caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. L’articolo 13 del Codice della Strada stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani le norme per la classificazione delle strade esistenti sulla base dei parametri individuati dall’articolo 2, comma 2, e che gli enti proprietari debbano classificare la propria rete entro un anno dalla loro emanazione. Tale obbligo assicura che l’intero patrimonio stradale sia ricondotto a un sistema omogeneo di categorie, con effetti diretti sulla progettazione, gestione e segnaletica.

Oltre alla classificazione, l’articolo 13 impone agli enti proprietari di provvedere alla declassificazione delle strade che non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali richieste per la categoria di appartenenza. Questo meccanismo consente di adeguare nel tempo la classificazione formale alle condizioni effettive delle infrastrutture, evitando che strade non più idonee mantengano una categoria che implicherebbe standard di esercizio e di sicurezza non più rispondenti alla realtà. Contestualmente, gli enti sono obbligati a istituire e aggiornare la cartografia e il catasto delle strade e delle loro pertinenze, includendo anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione.

Gli obblighi degli enti proprietari si estendono anche alla gestione delle interferenze con altre opere e alla tutela della stabilità delle infrastrutture. L’articolo 25 del Codice della Strada prevede che attraversamenti e uso della sede stradale con corsi d’acqua, condutture, linee elettriche, gasdotti, sottopassi, sovrappassi e altre opere siano subordinati a preventiva concessione dell’ente proprietario, il quale deve garantire che tali opere siano realizzate in modo da non intralciare la circolazione e da consentire la manutenzione senza compromettere l’accessibilità. La norma disciplina inoltre la titolarità delle strutture delle opere d’arte principali nei casi di attraversamenti tra strade di diverso tipo o appartenenti a enti diversi, imponendo agli enti proprietari e gestori di regolare mediante atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione.

Un ulteriore profilo di responsabilità in capo agli enti proprietari riguarda la costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade e autostrade. L’articolo 30 del Codice della Strada stabilisce che, quando tali opere servono unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, la costruzione e la riparazione sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se invece hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade o autostrade, la relativa spesa è a carico dell’ente proprietario della strada. In caso di scopo promiscuo, la spesa viene ripartita in ragione dell’interesse, con riparto definito da specifici decreti. Inoltre, quando le opere di sostegno sono realizzate in sede di costruzione di nuove strade per difendere i fondi adiacenti, la costruzione è a carico dell’ente cui appartiene la strada, mentre restano a carico dei proprietari dei fondi gli oneri di manutenzione, riparazione o ricostruzione.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.