Quale velocità massima possono tenere i neopatentati e quali limiti di potenza si applicano alle auto nei primi tre anni?
Guida ai limiti di velocità, potenza e rapporto peso/potenza per neopatentati con patente B, con riferimenti agli articoli del Codice della Strada applicabili
Capire quali sono i limiti di velocità e di potenza per i neopatentati è fondamentale per scegliere l’auto giusta e per evitare sanzioni pesanti nei primi anni di guida. Il Codice della Strada prevede infatti regole specifiche sia sulla velocità massima consentita, sia sulle caratteristiche tecniche dei veicoli che possono essere guidati con patente B appena conseguita, oltre a una disciplina più severa in materia di alcol alla guida. In questo articolo analizziamo in modo chiaro e divulgativo cosa prevede la normativa, con riferimenti puntuali agli articoli di legge applicabili e con alcuni consigli pratici per orientarsi nella scelta dell’auto più adatta a un neopatentato.
Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo
Nel linguaggio comune si definisce “neopatentato” chi ha conseguito da poco la patente di guida, ma per capire diritti, limiti e doveri occorre guardare alle disposizioni del Codice della Strada. L’articolo 117 del Codice della Strada disciplina in modo espresso le limitazioni nella guida per chi ha appena ottenuto la patente di determinate categorie, tra cui la patente B. La norma stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B si applicano specifiche limitazioni di velocità e, per la categoria B, anche limiti relativi alla potenza del veicolo. Ne consegue che, ai fini delle restrizioni previste, è considerato neopatentato chi si trova entro i primi tre anni dalla data di superamento dell’esame di guida per queste categorie.
Lo stesso articolo chiarisce che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121, cioè dal momento in cui l’interessato consegue effettivamente la patente. Non è quindi necessario alcun provvedimento aggiuntivo: dal giorno in cui si supera l’esame pratico iniziano a valere i limiti specifici per i neopatentati. Questa impostazione evita incertezze sulla decorrenza e rende chiaro il periodo entro il quale il conducente deve attenersi alle restrizioni previste dalla legge.
L’articolo 117 prevede inoltre che, per i primi tre anni, le limitazioni si applichino a prescindere dal tipo di veicolo guidato, purché rientri nelle categorie per cui la patente è valida. Per la patente B, ad esempio, la validità si estende anche ad altre categorie di veicoli, come indicato dall’articolo 125, che specifica come la patente di categoria B sia valida, sul territorio nazionale, anche per la guida di alcuni tricicli di potenza superiore a 15 kW e per i veicoli della categoria A1, a determinate condizioni. Tuttavia, anche in questi casi, il conducente neopatentato resta soggetto alle limitazioni temporali e di velocità previste dall’articolo 117.
È importante sottolineare che la durata del periodo di neopatentato, ai fini delle limitazioni di velocità e di potenza, è fissata in tre anni e non può essere abbreviata. La norma prevede anche alcune eccezioni alle limitazioni di potenza, ad esempio quando il veicolo è adibito al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente a bordo, oppure quando accanto al conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona con specifici requisiti di età e anzianità di patente. Queste eccezioni non eliminano il concetto di neopatentato, ma consentono in casi particolari di superare alcuni vincoli tecnici pur restando nel periodo dei tre anni.
Limiti di velocità specifici per i neopatentati su autostrade ed extraurbane
Per quanto riguarda la velocità, il Codice della Strada stabilisce limiti generali validi per tutti i conducenti e limiti specifici per i neopatentati. L’articolo 142 del Codice della Strada definisce i limiti di velocità massimi ordinari: 130 km/h per le autostrade, 110 km/h per le strade extraurbane principali, 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e locali, e 50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di alcune variazioni in base alle caratteristiche della strada e alla segnaletica. Questi valori rappresentano il tetto massimo per i conducenti in condizioni ordinarie, salvo riduzioni disposte dagli enti proprietari delle strade.
Per i neopatentati, l’articolo 117 del Codice della Strada introduce limiti più restrittivi: per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Ciò significa che, anche se il limite generale in autostrada è di 130 km/h, il neopatentato deve attenersi al limite di 100 km/h; analogamente, sulle extraurbane principali, dove il limite ordinario è 110 km/h, il neopatentato non può superare i 90 km/h. Su altre tipologie di strade (come le extraurbane secondarie o le strade urbane) restano invece applicabili i limiti generali dell’articolo 142.
Le limitazioni di velocità per i neopatentati operano in modo automatico e non richiedono una segnaletica dedicata. L’articolo 117 precisa infatti che tali limitazioni decorrono dalla data di superamento dell’esame e sono intrinseche alla condizione di neopatentato. Questo comporta che il conducente deve conoscere e rispettare i limiti ridotti anche se i segnali stradali riportano il limite massimo generale previsto per tutti gli altri utenti. In caso di controllo, l’eventuale superamento dei limiti specifici per neopatentati può essere accertato con le stesse modalità previste per gli altri conducenti, ad esempio tramite apparecchiature omologate per il rilevamento della velocità, come indicato dall’articolo 142.
È utile ricordare che, entro i limiti massimi fissati dall’articolo 142, gli enti proprietari della strada possono stabilire limiti diversi, sia più bassi sia, in alcuni casi, più elevati, purché adeguatamente segnalati. Tuttavia, per il neopatentato resta sempre vincolante il limite più restrittivo tra quello generale indicato dalla segnaletica e quello specifico previsto dall’articolo 117. In pratica, se un tratto autostradale prevede un limite di 120 km/h, il neopatentato dovrà comunque rispettare i 100 km/h; se invece il limite generale è ridotto a 90 km/h per motivi di sicurezza o per condizioni particolari, anche il neopatentato dovrà attenersi a tale limite, che in questo caso coincide con quello a lui specificamente imposto.
Limiti di potenza e rapporto peso/potenza per le auto guidabili con patente B
Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada introduce per i neopatentati con patente B anche restrizioni legate alle caratteristiche tecniche del veicolo, in particolare alla potenza e al rapporto peso/potenza. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t. Questo significa che, per verificare se un’auto è guidabile da un neopatentato, occorre considerare il rapporto tra la potenza del motore (espressa in kW) e la tara del veicolo (cioè il peso a vuoto), e accertarsi che tale rapporto non superi il valore di 75 kW per tonnellata.
La stessa disposizione prevede, per i veicoli di categoria M1 – cioè quelli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti oltre al conducente – un ulteriore limite: ai fini dell’applicazione del divieto, si introduce anche un limite di potenza massima pari a 105 kW per tali veicoli, inclusi quelli elettrici o ibridi plug-in. In pratica, per un neopatentato che guida un’autovettura rientrante nella categoria M1, devono essere rispettati contemporaneamente due requisiti: la potenza specifica non deve superare 75 kW/t e la potenza massima del veicolo non deve superare 105 kW. Se anche uno solo di questi limiti viene superato, il veicolo non è guidabile dal titolare di patente B nei primi tre anni.
L’articolo 117 prevede alcune eccezioni a queste limitazioni di potenza. Lestrizioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, le limitazioni non operano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. In questi casi, il neopatentato può condurre anche veicoli che superano i limiti di potenza specifica o di potenza massima, fermo restando l’obbligo di rispettare tutte le altre norme di circolazione.
È importante sottolineare che le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 117 sono demandate al regolamento, che stabilisce anche le norme per i veicoli già in circolazione alla data di entrata in vigore della disposizione. Per il neopatentato, questo si traduce nella necessità di verificare attentamente i dati riportati nella documentazione del veicolo, in modo da accertare il rispetto dei limiti di potenza e di rapporto peso/potenza. In assenza di tale verifica, il rischio è di guidare un veicolo non consentito, con possibili conseguenze sanzionatorie in caso di controllo.
Regole su alcol alla guida per neopatentati e relative sanzioni
La disciplina dell’alcol alla guida è particolarmente severa per i neopatentati. Il Codice della Strada prevede una norma specifica per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati e per chi svolge professionalmente attività di autotrasporto, richiamata nell’elenco sistematico delle disposizioni come articolo 186-bis, dedicato alla guida in stato di ebbrezza per queste categorie. Tale articolo si affianca all’articolo 186, che disciplina in generale la guida in stato di ebbrezza per tutti i conducenti, prevedendo sanzioni amministrative e penali in funzione del tasso alcolemico accertato e delle circostanze del fatto.
Per i neopatentati, la ratio della normativa è quella di imporre una soglia di tolleranza particolarmente bassa, proprio in considerazione della minore esperienza di guida e del maggiore rischio connesso alla combinazione tra inesperienza e consumo di alcol. L’articolo 186, richiamato nell’indice sistematico come riferimento per i conducenti in stato di ebbrezza, prevede un sistema di sanzioni che può comprendere sanzioni pecuniarie, sospensione della patente e, nei casi più gravi, conseguenze penali. L’articolo 186-bis, dedicato specificamente ai neopatentati e ad altre categorie sensibili, introduce un regime più rigoroso, con limiti di tasso alcolemico più stringenti e sanzioni calibrate sulla particolare responsabilità di questi conducenti.
Il sistema sanzionatorio collegato alla guida in stato di ebbrezza per i neopatentati si inserisce nel quadro generale delle sanzioni accessorie alla patente, che comprendono, tra l’altro, il ritiro, la sospensione e la revoca del titolo di guida. L’articolo 219-bis disciplina l’inapplicabilità di tali sanzioni amministrative accessorie ai conducenti minorenni, prevedendo che, in luogo del ritiro, della sospensione o della revoca della patente, si applichino le disposizioni dell’articolo 128 in materia di revisione della patente. Questo aspetto è rilevante per i neopatentati che abbiano conseguito abilitazioni alla guida in età inferiore ai 18 anni o che si trovino comunque in una fase iniziale del percorso di guida.
In ogni caso, la combinazione tra le norme generali sulla guida in stato di ebbrezza e le disposizioni specifiche per i neopatentati rende evidente come il legislatore consideri la tolleranza zero verso l’alcol un elemento centrale della sicurezza stradale per chi ha appena conseguito la patente. Le conseguenze di una violazione possono essere particolarmente gravose, non solo in termini economici, ma anche per quanto riguarda la possibilità di continuare a guidare e la necessità di sottoporsi a revisione della patente. Per questo motivo, per un neopatentato la scelta più prudente e conforme allo spirito della normativa è evitare completamente il consumo di alcol prima di mettersi alla guida.
Consigli per scegliere l’auto adatta a un neopatentato
Alla luce delle norme esaminate, la scelta dell’auto per un neopatentato non può essere basata solo su criteri estetici o di comfort, ma deve tenere conto in modo rigoroso dei limiti di potenza e di rapporto peso/potenza previsti dall’articolo 117 del Codice della Strada. Un primo passo consiste nel verificare, sulla carta di circolazione, la potenza del veicolo espressa in kW e la tara, per calcolare il rapporto kW/t e accertarsi che non superi i 75 kW/t. Per le autovetture di categoria M1 occorre inoltre controllare che la potenza massima non superi i 105 kW. Solo i veicoli che rispettano entrambi questi parametri possono essere guidati da un titolare di patente B nei primi tre anni.
Un altro elemento da considerare è l’utilizzo prevalente del veicolo. Se il neopatentato prevede di percorrere spesso autostrade o strade extraurbane principali, è opportuno scegliere un’auto che consenta di viaggiare in modo confortevole e stabile alle velocità consentite, tenendo presente che per i primi tre anni il limite sarà di 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali, come previsto dall’articolo 117. Non è quindi necessario puntare su motorizzazioni particolarmente elevate, che peraltro potrebbero superare i limiti di potenza consentiti; al contrario, una motorizzazione equilibrata, che garantisca buone prestazioni entro i limiti di legge, è spesso la scelta più razionale.
Nella valutazione dell’auto adatta a un neopatentato è utile considerare anche gli aspetti legati alla sicurezza attiva e passiva, pur restando nell’ambito delle prescrizioni del Codice della Strada. L’articolo 172 richiama l’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta, come le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, prevedendo sanzioni pecuniarie e, in caso di reiterazione, la sospensione della patente. Un veicolo dotato di dispositivi di sicurezza efficaci, abbinato al rispetto rigoroso di tali obblighi, contribuisce a ridurre il rischio di lesioni in caso di incidente, aspetto particolarmente importante per chi ha meno esperienza di guida.
Infine, è consigliabile che il neopatentato, nella scelta dell’auto, tenga conto anche della propria capacità di gestire il veicolo in situazioni di traffico intenso, manovre di parcheggio e condizioni di guida difficili. Un’auto di dimensioni contenute e con una potenza adeguata ma non eccessiva può facilitare l’apprendimento di una guida responsabile e rispettosa delle norme, riducendo il rischio di violazioni dei limiti di velocità fissati dagli articoli 117 e 142. In questo modo, il periodo dei primi tre anni di patente può diventare un’occasione per consolidare abitudini di guida sicure, nel pieno rispetto del quadro normativo previsto dal Codice della Strada.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada – Limitazioni nella guida
- Articolo 142 del Codice della Strada – Limiti di velocità
- Articolo 125 del Codice della Strada – Condizioni per il rilascio e validità della patente
- Articolo 172 del Codice della Strada – Uso dei sistemi di ritenuta
- Articolo 219-bis del Codice della Strada – Inapplicabilità delle sanzioni accessorie ai conducenti minorenni
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.