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Quali dispositivi di equipaggiamento sono obbligatori sui veicoli secondo l’articolo 72 del Codice della Strada?

Dispositivi di equipaggiamento obbligatori sui veicoli secondo l’articolo 72 del Codice della Strada e relativi obblighi tecnici e sanzionatori

Quali dispositivi di equipaggiamento sono obbligatori sui veicoli secondo l’articolo 72 del Codice della Strada?
diEzio Notte

I dispositivi di equipaggiamento prescritti dal Codice della Strada rappresentano un elemento centrale per la sicurezza attiva e passiva dei veicoli a motore. L’articolo 72 disciplina in modo puntuale quali dotazioni devono essere presenti su ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, nonché alcuni equipaggiamenti specifici per i veicoli adibiti al trasporto di cose. Comprendere la struttura di questa norma è fondamentale sia per i costruttori sia per i proprietari e conducenti, perché dalla corretta presenza e conformità dei dispositivi discendono obblighi tecnici, responsabilità in caso di controllo e un preciso regime sanzionatorio.

Elenco dei dispositivi obbligatori per ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli

La disciplina generale dei dispositivi di equipaggiamento è contenuta nell’articolo 72 del Codice della Strada, che al comma 1 stabilisce gli elementi minimi che devono essere presenti su ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli. In particolare la norma richiede: dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dispositivi silenziatori e di scarico per i veicoli con motore termico; dispositivi di segnalazione acustica; dispositivi retrovisori; pneumatici o sistemi equivalenti . Si tratta di un nucleo di equipaggiamenti essenziali per la sicurezza, che garantisce la visibilità del veicolo, la riduzione delle emissioni sonore, la possibilità di segnalare la propria presenza, il controllo del campo visivo posteriore e un’adeguata aderenza al suolo.

I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione richiamati dal comma 1 dell’articolo 72 sono quelli che consentono al veicolo di essere visto e di illuminare la carreggiata; la loro presenza è quindi obbligatoria per tutti i veicoli a motore rientranti nelle categorie indicate. Nel medesimo elenco rientrano i dispositivi di segnalazione acustica, ossia i sistemi che permettono al conducente di emettere un segnale sonoro di avvertimento. I dispositivi retrovisori, a loro volta, sono necessari per il controllo della zona posteriore e laterale non direttamente visibile, mentre i pneumatici o i sistemi equivalenti costituiscono l’interfaccia di contatto con la strada, essenziale per la stabilità e la frenata . L’articolo non entra nel dettaglio delle specifiche tecniche di questi dispositivi, demandandone la definizione ad altri provvedimenti, ma ne afferma in modo chiaro l’obbligatorietà.

Per quanto riguarda la retromarcia, il comma 2 dell’articolo 72 introduce un ulteriore obbligo: gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 tonnellate devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia . Questo indica che, superata una determinata soglia di massa, la possibilità di manovrare il veicolo in senso opposto alla marcia normale non è più solo una caratteristica funzionale, ma diventa un requisito normativo. Il medesimo comma estende poi in modo specifico gli obblighi per gli autoveicoli, imponendo la presenza di dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, ove il veicolo sia predisposto fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, oltre al segnale mobile di pericolo e al contachilometri con caratteristiche stabilite dal regolamento .

I dispositivi di ritenuta e di protezione previsti per gli autoveicoli rappresentano un ulteriore livello di equipaggiamento obbligatorio, quando il veicolo è costruito con punti di attacco idonei. L’articolo 72, al comma 2, stabilisce che tali dispositivi devono possedere caratteristiche definite con decreto del Ministro dei trasporti per ciascuna categoria di veicoli, inserendo così il requisito di conformità a standard tecnici precisi . In questo quadro rientra anche il segnale mobile di pericolo, richiamato alla lettera b) del medesimo comma, che deve essere presente a bordo degli autoveicoli per consentire al conducente di segnalare situazioni di emergenza o veicolo fermo sulla carreggiata, e il contachilometri, strumento necessario per monitorare la velocità e la distanza percorsa.

Dispositivi aggiuntivi per autoveicoli e veicoli per trasporto cose

Oltre al nucleo di dispositivi stabilito per tutti i veicoli a motore, l’articolo 72 prevede dispositivi aggiuntivi specifici per alcune tipologie. Il comma 2-bis disciplina l’equipaggiamento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché di quelli classificati per uso speciale, per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate . Per questi veicoli è imposto l’obbligo di essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti, caratterizzate da specifici requisiti tecnici fissati con decreto ministeriale in attuazione del regolamento internazionale ONU/ECE 104. La norma stabilisce quindi un collegamento diretto tra equipaggiamento obbligatorio e standard tecnici di livello internazionale.

Un’ulteriore categoria di dispositivi aggiuntivi è prevista dal comma 2-ter dell’articolo 72, che riguarda gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi abilitati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate . Per tali veicoli è imposto l’obbligo di installare dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. Questi sistemi anti-nebulizzazione hanno la funzione di contenere la dispersione d’acqua sollevata dai pneumatici, che potrebbe pregiudicare la visibilità dei conducenti che seguono. Anche in questo caso, le caratteristiche tecniche dei dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a conferma di un impianto normativo che combina prescrizioni generali nel Codice e specificazioni tecniche in atti successivi.

Occorre poi considerare la disciplina relativa ai filoveicoli e ai rimorchi, che pur non rientrando tra gli autoveicoli stricto sensu, sono espressamente richiamati dall’articolo 72. Il comma 4 stabilisce che i filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili, mentre il comma 5 richiede che i rimorchi siano equipaggiati con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e con i pneumatici o sistemi equivalenti, oltre a idonei dispositivi di agganciamento se riconosciuti atti al traino . In questo modo il legislatore estende parte degli obblighi di equipaggiamento anche a veicoli che non dispongono di trazione autonoma ma che partecipano attivamente alla circolazione.

L’articolo 72 prevede inoltre che il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, possa individuare con propri decreti dispositivi supplementari dei quali i veicoli indicati nei commi 1 e 5 devono o possono essere equipaggiati, in relazione alla particolare destinazione o uso, oppure in dipendenza di specifiche norme di comportamento . Questo meccanismo consente di adattare nel tempo l’elenco dei dispositivi obbligatori o facoltativi alle esigenze di sicurezza e alle evoluzioni tecniche, senza modificare direttamente il testo del Codice, ma mantenendo un vincolo di coerenza con i principi generali fissati dalla norma primaria.

Strisce retroriflettenti e dispositivi anti-nebulizzazione

Le strisce retroriflettenti rappresentano una specifica forma di equipaggiamento con funzione prevalentemente passiva ma di grande rilievo per la sicurezza della circolazione. Il comma 2-bis dell’articolo 72 dispone che, durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché quelli classificati per uso speciale, per trasporti speciali o specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, debbano essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti . Queste strisce hanno lo scopo di rendere il veicolo maggiormente visibile, in particolare nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione, evidenziandone la sagoma laterale e posteriore.

Il medesimo comma specifica che le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza al regolamento internazionale ONU/ECE 104 . La scelta di richiamare un regolamento internazionale evidenzia la volontà di armonizzare gli standard di sicurezza con quelli adottati a livello sovranazionale, garantendo uniformità nella prestazione dei dispositivi. Dal punto di vista operativo, ciò implica che i costruttori e gli operatori del settore devono utilizzare strisce conformi a tali specifiche, mentre l’organo di controllo verificherà sia la presenza del dispositivo sia la sua rispondenza ai requisiti di omologazione e montaggio.

Accanto alle strisce retroriflettenti, l’articolo 72 introduce, al comma 2-ter, l’obbligo di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi abilitati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, limitatamente ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere da una determinata data . Tali dispositivi, che devono essere di tipo omologato, mirano a contenere il sollevamento e la dispersione dell’acqua generata dal rotolamento dei pneumatici sul fondo bagnato, riducendo così la formazione di spray che può compromettere la visibilità dei veicoli che seguono.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi anti-nebulizzazione sono anch’esse definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con la struttura dell’articolo 72, che individua gli obblighi di principio e demanda gli aspetti tecnici di dettaglio a specifici provvedimenti . L’adozione di tali dispositivi si colloca in una logica di prevenzione degli incidenti legati a condizioni meteorologiche avverse: pur non intervenendo direttamente sulla dinamica del veicolo, contribuiscono a mantenere condizioni di visibilità più favorevoli per l’intero flusso di traffico.

Obblighi per i veicoli di nuova immatricolazione e per quelli già in circolazione

L’articolo 72 non si limita a elencare i dispositivi obbligatori, ma specifica anche le tempistiche di introduzione degli obblighi per i veicoli di nuova immatricolazione e per quelli già in circolazione. Per quanto riguarda le strisce retroriflettenti, il comma 2-bis prevede che i veicoli di nuova immatricolazione debbano essere equipaggiati con tali dispositivi a partire dal 1° aprile 2005, mentre i veicoli già in circolazione devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2006 . Si tratta di una disciplina che distingue esplicitamente tra il parco veicolare che entra in servizio dopo l’entrata in vigore dell’obbligo e quello già immatricolato, attribuendo a quest’ultimo un periodo transitorio per l’adeguamento.

Per i dispositivi anti-nebulizzazione, il comma 2-ter stabilisce che la prescrizione si applichi ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007 . In questo caso l’obbligo è legato esclusivamente alla nuova immatricolazione, e riguarda gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi abilitati al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. La norma sottolinea anche che i dispositivi devono essere di tipo omologato, richiamando così il sistema di omologazione come strumento di controllo preventivo della conformità tecnica dei componenti installati sui veicoli.

È importante osservare che l’articolo 72, ai commi 8 e 9, stabilisce che i dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti a omologazione da parte del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità definite con decreti ministeriali, e che nei medesimi decreti sono individuate le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, nonché le caratteristiche del contrassegno di conformità . Questo significa che, oltre al rispetto delle scadenze temporali, il veicolo deve essere equipaggiato con dispositivi conformi agli standard ufficiali, sia sotto il profilo progettuale, sia per quanto riguarda l’installazione.

L’articolo 72 disciplina anche la possibilità di riconoscere validi in Italia i provvedimenti di omologazione rilasciati da Stati esteri per i dispositivi contemplati, a condizione di reciprocità e nel rispetto degli accordi internazionali, come stabilito dal comma 11 . Questo aspetto assume rilievo soprattutto per il mercato dei veicoli e dei componenti importati, e rientra nel quadro complessivo di armonizzazione delle norme tecniche a livello internazionale, mantenendo al contempo un presidio di controllo a livello nazionale sull’idoneità dei dispositivi di equipaggiamento installati sui veicoli che circolano sul territorio italiano.

Implicazioni in termini di sicurezza e possibili sanzioni

Dal punto di vista della sicurezza stradale, l’articolo 72 configura i dispositivi di equipaggiamento come elementi imprescindibili per la prevenzione degli incidenti e per la tutela degli utenti della strada. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva permettono al veicolo di essere ben percepito dagli altri conducenti, mentre i sistemi acustici consentono l’emissione di segnali di avvertimento in situazioni critiche; i dispositivi retrovisori contribuiscono a ridurre gli angoli ciechi, e i pneumatici o sistemi equivalenti garantiscono condizioni minime di aderenza e stabilità . Nei veicoli pesanti adibiti al trasporto di cose, le strisce retroriflettenti e i dispositivi anti-nebulizzazione migliorano significativamente la visibilità del mezzo, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione o di pioggia intensa .

Le implicazioni sanzionatorie sono esplicitate al comma 13 dell’articolo 72, che stabilisce che chiunque circola con uno dei veicoli citati nell’articolo stesso, nel quale alcuno dei dispositivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa in un intervallo determinato . La norma quindi non si limita a elencare gli obblighi di equipaggiamento, ma collega direttamente la mancanza o la non conformità dei dispositivi a una responsabilità amministrativa, rilevabile dagli organi di polizia stradale. La disciplina richiama in questo modo l’attenzione dei proprietari e dei conducenti non solo sull’installazione iniziale, ma anche sulla manutenzione e sull’efficienza nel tempo dei dispositivi.

In un quadro più ampio, è rilevante considerare che l’articolo 201 del Codice della Strada prevede la possibilità di accertare le violazioni di varie norme, tra cui l’articolo 72, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate o omologate, stabilendo che la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento . Ciò significa che, oltre al controllo su strada da parte degli agenti, possono essere utilizzati sistemi automatizzati per verificare il rispetto degli obblighi di equipaggiamento, in particolare nei confronti dei veicoli soggetti a dotazioni specifiche, come quelli adibiti al trasporto di cose di massa elevata.

Sul piano sistematico, l’articolo 78 collega gli obblighi relativi ai dispositivi di equipaggiamento a quello di sottoporre il veicolo a visita e prova quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 . Circolare con un veicolo modificato senza aver sostenuto con esito favorevole la visita e prova comporta una specifica sanzione amministrativa, distinta da quella prevista dall’articolo 72, ma logicamente complementare: da un lato si sanziona la mancanza o non conformità dei dispositivi prescritti, dall’altro l’alterazione non verificata delle caratteristiche del veicolo e dei suoi equipaggiamenti.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.