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Quali limiti hanno i neopatentati su velocità e auto?

Guida ai limiti di velocità, potenza dei veicoli e sanzioni previsti dal Codice della Strada per i conducenti neopatentati

Neopatentati: limiti di velocità, potenza dell’auto e altre restrizioni
diEzio Notte

Essere neopatentato significa dover rispettare regole particolari su velocità, scelta dell’auto e modalità di guida. Il Codice della Strada prevede infatti limiti specifici per chi ha appena conseguito la patente, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in una fase in cui l’esperienza al volante è ancora limitata. In questo articolo analizziamo in modo chiaro e sistematico chi è considerato neopatentato, quali limiti di velocità deve rispettare, quali auto può guidare in base alla potenza e quali sanzioni rischia se viola queste regole.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Nel linguaggio comune si definisce neopatentato chi ha conseguito da poco la patente di guida, ma ciò che conta davvero è come questa condizione viene regolata dal Codice della Strada. L’elemento centrale è il periodo che decorre dal rilascio della patente: l’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che alcune limitazioni si applicano “per i primi tre anni dal conseguimento” della patente di determinate categorie, tra cui la patente B. Questo significa che, ai fini delle limitazioni di guida e di velocità, è neopatentato chi si trova entro i primi tre anni dalla data di superamento dell’esame e rilascio del documento di guida per le categorie indicate.

Lo stesso articolo precisa che le limitazioni riguardano le patenti di categoria A2, A, B1 e B, collegando quindi lo status di neopatentato non solo all’anzianità di guida, ma anche al tipo di veicolo che si è abilitati a condurre. La decorrenza è automatica: il comma 4 dell’articolo 117 chiarisce che le limitazioni “decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121”, cioè dall’esame di guida previsto per il rilascio della patente. Non è quindi necessario alcun atto ulteriore: dal giorno dell’esame inizia a contarsi il triennio in cui valgono i vincoli specifici.

Un aspetto importante è che le limitazioni non sono legate all’età anagrafica, ma al momento del conseguimento della patente. Può quindi essere considerato neopatentato tanto un diciottenne che ha appena ottenuto la patente B, quanto una persona più adulta che l’abbia conseguita in età avanzata. In entrambi i casi, per tre anni si applicano le stesse restrizioni su velocità e potenza dei veicoli guidabili, salvo le eccezioni previste dalla norma. Questo approccio mette al centro l’esperienza di guida effettiva, non semplicemente l’età del conducente.

Lo stesso articolo 117 prevede poi alcune situazioni particolari che incidono sul periodo di limitazione. Ad esempio, per le persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, viene specificato che il divieto relativo alla potenza dei veicoli ha effetto “per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida”. In questo modo il Codice coordina la disciplina dei neopatentati con altre normative di settore, mantenendo fermo il riferimento temporale dei tre anni dal rilascio della patente come periodo critico in cui la guida è sottoposta a maggiori cautele.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

Per i neopatentati non valgono solo i limiti generali di velocità previsti per tutti i conducenti, ma anche limiti più restrittivi su alcune tipologie di strade. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce i limiti massimi ordinari: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h su alcune strade urbane. Questi valori rappresentano il quadro di riferimento generale, valido per tutti i conducenti che non siano soggetti a regole particolari.

Per chi ha conseguito da meno di tre anni la patente A2, A, B1 o B, interviene però l’articolo 117, che introduce limiti di velocità specifici. Il comma 2 stabilisce che “per i primi tre anni dal conseguimento della patente” non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. In pratica, il neopatentato deve considerare un tetto più basso rispetto a quello ordinario: in autostrada non può superare i 100 km/h, anche se il limite generale è 130 km/h, e sulle extraurbane principali non può superare i 90 km/h, anche se per gli altri conducenti il limite è 110 km/h.

È importante notare che l’articolo 117 non modifica i limiti per le altre tipologie di strade: nei centri abitati e sulle strade extraurbane secondarie e locali, il neopatentato deve rispettare gli stessi limiti previsti dall’articolo 142 per tutti gli utenti. Questo significa che, ad esempio, in città il limite resta di 50 km/h (o quello inferiore eventualmente imposto dalla segnaletica), mentre sulle extraurbane secondarie il limite ordinario di 90 km/h coincide con quello massimo consentito anche ai neopatentati. La differenza principale si concentra quindi su autostrade ed extraurbane principali.

Il sistema dei limiti è completato dalla possibilità, riconosciuta agli enti proprietari della strada, di fissare limiti diversi entro i massimi stabiliti dalla legge. L’articolo 142 prevede infatti che tali enti possano determinare limiti di velocità minimi e massimi differenti, quando lo richiedano le caratteristiche del tracciato o le condizioni di sicurezza, provvedendo alla relativa segnalazione. In presenza di un limite più basso imposto dalla segnaletica, il neopatentato deve ovviamente rispettare quello, anche se inferiore ai 100 o 90 km/h previsti dall’articolo 117. Le limitazioni per i neopatentati si sommano quindi alle regole generali e alle eventuali riduzioni locali, imponendo sempre il rispetto del valore più restrittivo.

Limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli guidabili

Oltre ai limiti di velocità, per i neopatentati è fondamentale anche la scelta del veicolo, perché il Codice della Strada pone vincoli sulla potenza massima delle auto guidabili. Il riferimento è ancora l’articolo 117, che al comma 2-bis introduce una limitazione specifica per i titolari di patente di categoria B nei primi tre anni dal rilascio. La norma stabilisce che non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Questo parametro mette in relazione la potenza del motore con la massa del veicolo, per evitare che un conducente inesperto si trovi alla guida di mezzi particolarmente prestazionali rispetto al loro peso.

Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti oltre al conducente, l’articolo 117 prevede un’ulteriore soglia: oltre al limite di potenza specifica di 75 kW/t, si applica anche un limite di potenza massima pari a 105 kW. La disposizione chiarisce che questo vale anche per i veicoli elettrici o ibridi plug-in appartenenti alla stessa categoria M1. In questo modo, la disciplina tiene conto sia del rapporto peso/potenza sia della potenza assoluta, per contenere le prestazioni complessive del veicolo a disposizione del neopatentato, indipendentemente dalla tecnologia di propulsione.

La norma prevede alcune eccezioni significative. Le limitazioni di potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, a condizione che la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, le stesse limitazioni non si applicano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. In queste situazioni, il legislatore ritiene che la presenza di un soggetto esperto o la particolare destinazione del veicolo giustifichino una deroga ai vincoli ordinari.

L’articolo 117 demanda poi al regolamento la definizione delle modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis, cioè sia dei limiti di velocità per i neopatentati sia dei limiti di potenza dei veicoli guidabili. Questo aspetto è rilevante perché consente di rendere immediatamente verificabili, attraverso i documenti del veicolo, le caratteristiche tecniche che determinano la possibilità o meno di guida da parte di un neopatentato. In pratica, la combinazione tra dati riportati sulla carta di circolazione e regole fissate dal Codice permette di stabilire se un determinato veicolo rientra o meno nei parametri di potenza consentiti nei primi tre anni di patente.

Sanzioni e conseguenze per chi viola i limiti da neopatentato

La violazione dei limiti di velocità e delle altre prescrizioni previste per i neopatentati comporta conseguenze rilevanti sul piano sanzionatorio. L’articolo 142 disciplina in dettaglio le sanzioni per chi supera i limiti di velocità, graduandole in base all’entità dell’eccesso. Sebbene la norma non distingua espressamente tra neopatentati e altri conducenti quanto agli importi, per i primi occorre considerare che il limite di riferimento è quello ridotto previsto dall’articolo 117. Di conseguenza, un neopatentato che in autostrada viaggi, ad esempio, a una velocità consentita per gli altri conducenti ma superiore ai 100 km/h fissati per i primi tre anni, può incorrere nelle sanzioni per superamento del limite, perché per lui il valore legale è più basso.

Le sanzioni per eccesso di velocità previste dall’articolo 142 comprendono il pagamento di una somma amministrativa e, nei casi più gravi, la sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre alla decurtazione di punti secondo le disposizioni del titolo VI del Codice. La norma prevede soglie crescenti: un primo livello per superamenti contenuti, un secondo per eccessi più marcati e un ulteriore livello per superamenti molto elevati, con conseguenze via via più pesanti. Per i neopatentati, l’impatto di tali violazioni è particolarmente critico, perché si somma alla fase iniziale di costruzione della propria storia di guida, con possibili riflessi anche sulla permanenza della patente in caso di recidiva o di cumulo di infrazioni.

Per quanto riguarda le limitazioni di potenza e potenza specifica dei veicoli guidabili, l’articolo 117 configura tali vincoli come veri e propri divieti di guida per i primi tre anni dal rilascio della patente B. La violazione di queste limitazioni rientra nel sistema generale delle sanzioni previste per chi non rispetta le condizioni di validità della propria abilitazione alla guida. Inoltre, lo stesso articolo 117 richiama espressamente l’articolo 120 per quanto riguarda le persone destinatarie di particolari divieti, coordinando così le conseguenze delle violazioni con le norme che disciplinano la revoca o la sospensione della patente in presenza di specifici presupposti.

Un ulteriore profilo da considerare è quello delle modalità di accertamento e notifica delle violazioni. L’articolo 201 disciplina la notificazione delle violazioni quando non sia possibile la contestazione immediata, fissando termini e modalità per l’invio del verbale all’effettivo trasgressore o agli altri soggetti obbligati. Questo meccanismo si applica anche alle infrazioni commesse dai neopatentati, ad esempio in caso di superamento dei limiti di velocità rilevato da dispositivi automatici. Il rispetto dei termini di notifica e la corretta indicazione degli estremi della violazione sono elementi essenziali per la validità del procedimento sanzionatorio, indipendentemente dall’anzianità di patente del conducente.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.