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Quali limiti si applicano ai neopatentati e cosa succede con alcol zero?

Spiegazione dei limiti per neopatentati su velocità, potenza dei veicoli e tasso alcolemico zero secondo il Codice della Strada italiano

Neopatentati: limiti di velocità, potenza e alcol zero
diEzio Notte

Nei primi anni di guida molti automobilisti si chiedono quali siano esattamente i limiti previsti per i neopatentati e come funzioni la cosiddetta “tolleranza zero” sull’alcol. Il Codice della Strada dedica norme specifiche sia alle limitazioni di velocità e di potenza dei veicoli per chi ha appena conseguito la patente, sia al divieto di assumere bevande alcoliche per alcune categorie di conducenti, tra cui i neopatentati. In questo articolo analizziamo in modo chiaro e divulgativo cosa prevedono le disposizioni ufficiali, quali sanzioni sono collegate alle violazioni e come impostare una guida prudente e consapevole nei primi anni al volante, basandoci esclusivamente sul testo normativo vigente.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Il Codice della Strada non utilizza sempre in modo esplicito il termine “neopatentato”, ma individua con precisione i periodi iniziali di validità della patente in cui si applicano limitazioni particolari. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito superare determinati limiti di velocità, definendo così un periodo iniziale di guida soggetto a regole più restrittive rispetto agli altri conducenti. Allo stesso modo, l’articolo 186-bis del Codice della Strada individua tra i destinatari del divieto di guida dopo assunzione di alcol “i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B”. In pratica, chi ha appena ottenuto la patente rientra in una categoria di conducenti sottoposta a regole più severe, proprio per la minore esperienza alla guida.

Dal punto di vista temporale, il riferimento normativo è chiaro: il periodo considerato è di tre anni a partire dalla data di superamento dell’esame di guida, come specificato dall’articolo 117, che precisa che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono dalla data di superamento dell’esame previsto dall’articolo 121. Questo significa che il conteggio non parte dal ritiro materiale della patente, ma dal momento in cui l’esame è stato superato con esito positivo. È importante sottolineare che il Codice non introduce ulteriori sotto-periodi o scaglioni di tempo all’interno di questi tre anni: le limitazioni si applicano in modo uniforme per tutta la durata indicata, salvo i casi particolari previsti da altre norme, come quelle relative a specifiche condizioni personali o a provvedimenti sulla patente.

Un altro aspetto rilevante è che il Codice collega le limitazioni non solo al tempo trascorso dal conseguimento della patente, ma anche ad alcune situazioni soggettive. L’articolo 117, ad esempio, richiama il caso delle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, precisando che per queste persone il divieto di guidare veicoli oltre certe caratteristiche di potenza ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente. Ciò conferma che il legislatore considera il triennio iniziale come una fase delicata, in cui la sicurezza stradale richiede una particolare attenzione, soprattutto in presenza di condizioni che possono incidere sulla capacità di guida.

È utile ricordare che le norme transitorie del Codice chiariscono anche l’ambito di applicazione temporale di queste disposizioni. L’articolo 236, dedicato alle norme transitorie relative al titolo IV, specifica che le disposizioni sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti rilasciate successivamente a una certa data e precisa che le disposizioni dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Questo passaggio è importante per comprendere che il regime delle limitazioni per i neopatentati è stato introdotto in un determinato momento storico e che, da allora, si applica alle patenti conseguite dopo quella data, mentre le patenti precedenti hanno seguito regole diverse, secondo quanto previsto dalle norme transitorie.

Limiti di velocità e vincoli su potenza e massa

Per quanto riguarda la velocità, l’articolo 117 stabilisce limiti specifici per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di alcune categorie. In particolare, per i titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B, nei primi tre anni non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questi valori rappresentano un tetto massimo più basso rispetto a quello previsto in generale per tali strade dall’insieme delle norme sulla velocità, e sono pensati per ridurre il rischio connesso alla minore esperienza di guida. Il Codice non introduce, in questo articolo, limiti diversi per altre tipologie di strade, ma si concentra espressamente su autostrade e strade extraurbane principali, che sono quelle dove le velocità in gioco sono più elevate e gli errori possono avere conseguenze più gravi.

Oltre ai limiti di velocità, l’articolo 117 introduce un vincolo importante sulla potenza dei veicoli che possono essere guidati dai titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio. Il comma 2-bis stabilisce che, per i primi tre anni, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW per tonnellata. Nel caso dei veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica inoltre un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. In sostanza, il neopatentato con patente B non può guidare veicoli che superino questi parametri di potenza, proprio per evitare che un conducente poco esperto si trovi alla guida di mezzi particolarmente prestazionali, che richiedono maggiore capacità di controllo e prontezza di reazione.

Il Codice prevede tuttavia alcune eccezioni a questi vincoli di potenza. Le limitazioni del comma 2-bis non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, a condizione che la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, le stesse limitazioni non si applicano se, a fianco del conducente, si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. Queste eccezioni mostrano come il legislatore bilanci l’esigenza di sicurezza con quella di garantire mobilità alle persone invalide e di consentire l’apprendimento e il perfezionamento della guida sotto la supervisione di un conducente esperto.

Per quanto riguarda l’applicazione pratica di questi limiti, l’articolo 117 prevede che nel regolamento siano stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis, e che siano definite norme specifiche per i veicoli già in circolazione alla data di entrata in vigore del Codice. Inoltre, lo stesso articolo chiarisce che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di guida, senza necessità di ulteriori provvedimenti. Questo significa che il neopatentato è tenuto a conoscere e rispettare tali limiti fin dal primo giorno in cui è abilitato alla guida, e che l’eventuale inosservanza può comportare le sanzioni previste dal sistema generale delle violazioni in materia di velocità e di rispetto delle condizioni di guida, anche se l’articolo 117, nel testo disponibile, non dettaglia direttamente l’entità delle sanzioni specifiche per il superamento di questi limiti.

Regola dell’alcol zero: verifiche e sanzioni

La disciplina della cosiddetta “alcol zero” per i neopatentati è contenuta principalmente nell’articolo 186-bis, dedicato alla guida sotto l’influenza dell’alcool per alcune categorie di conducenti. Il comma 1 stabilisce che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, oltre che per altre categorie professionali. Questo significa che, per i neopatentati con patente B, la regola è particolarmente rigorosa: non è ammesso alcun consumo di alcol che determini un tasso alcolemico superiore a zero, a differenza di quanto previsto per i conducenti non rientranti in queste categorie, disciplinati dall’articolo 186.

Il comma 2 dell’articolo 186-bis precisa le conseguenze quando, per i conducenti indicati al comma 1, venga accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. In questo caso, i conducenti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è indicato nel testo normativo come compreso tra una somma minima e una massima, aggiornate nel tempo dai decreti richiamati nelle note. Se il conducente, nelle stesse condizioni, provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. Il Codice, nel testo disponibile, non entra nel dettaglio delle modalità tecniche di accertamento (ad esempio, strumenti o procedure operative), che sono disciplinate da altre disposizioni e regolamenti; pertanto, attenendoci alla sola fonte normativa qui consultata, possiamo solo affermare che l’accertamento del tasso alcolemico è il presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste.

L’articolo 186-bis collega inoltre la posizione dei neopatentati alle sanzioni previste dall’articolo 186 per i casi di tasso alcolemico più elevato. Il comma 3 stabilisce che, per i conducenti di cui al comma 1, se incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; se invece incorrono negli illeciti di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In sostanza, quando il tasso alcolemico supera le soglie previste dall’articolo 186, il neopatentato subisce un aggravamento delle conseguenze rispetto a un conducente “ordinario”, proprio perché rientra in una categoria considerata più a rischio o comunque meritevole di maggiore tutela della sicurezza stradale.

Un ulteriore elemento significativo è che il comma 4 dell’articolo 186-bis stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Ciò significa che, in presenza delle aggravanti legate alla condizione di neopatentato o di appartenente alle altre categorie indicate, non è possibile ridurre l’effetto di tali aggravanti facendo valere attenuanti che normalmente potrebbero incidere sul trattamento sanzionatorio. Questo rafforza ulteriormente il principio di severità nei confronti di chi, pur rientrando in una categoria soggetta a “alcol zero”, viola le norme sulla guida in stato di ebbrezza, confermando l’intento del legislatore di scoraggiare in modo deciso qualsiasi consumo di alcol alla guida in questi casi.

Consigli per evitare infrazioni nei primi anni

Nei primi anni di guida, il rispetto delle norme specifiche per i neopatentati si inserisce nel quadro generale del principio informatore della circolazione, secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale, come stabilito dall’articolo 140. Anche se il Codice della Strada non fornisce “consigli pratici” in senso stretto, è possibile ricavare alcune indicazioni di comportamento proprio dall’osservanza rigorosa delle norme richiamate. Per un neopatentato, questo significa innanzitutto conoscere con precisione i limiti di velocità a lui dedicati su autostrade e strade extraurbane principali e verificare che il veicolo guidato rientri nei parametri di potenza consentiti dall’articolo 117, evitando di mettersi alla guida di mezzi che superano i limiti di potenza specifica o di potenza massima previsti.

Un altro aspetto fondamentale è l’adozione di una condotta di guida completamente incompatibile con il consumo di alcol. Per i neopatentati con patente B, la regola dell’articolo 186-bis è chiara: è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, e qualsiasi valore di tasso alcolemico superiore a zero può comportare sanzioni. Di conseguenza, il modo più sicuro per evitare infrazioni è organizzare i propri spostamenti in modo da non trovarsi mai nella condizione di dover guidare dopo aver bevuto, anche in quantità che potrebbero sembrare modeste. Il Codice non entra nel dettaglio di strategie organizzative, ma il messaggio normativo è inequivocabile: per le categorie indicate, tra cui i neopatentati, la guida deve essere sempre associata a un tasso alcolemico pari a zero.

È inoltre importante che il neopatentato tenga conto del fatto che le limitazioni previste dall’articolo 117 sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame, senza bisogno di ulteriori comunicazioni o annotazioni oltre a quelle eventualmente previste sulla carta di circolazione. Questo implica una responsabilità personale nel mantenersi informati sulle proprie condizioni di guida e nel verificare, ad esempio, che eventuali eccezioni – come la presenza di un istruttore qualificato a fianco o l’uso di veicoli adibiti al servizio di persone invalide – siano effettivamente sussistenti prima di fare affidamento su di esse. In assenza di tali condizioni, il neopatentato deve considerare pienamente operanti tutti i limiti di velocità e di potenza previsti dalla norma.

Infine, il quadro complessivo delle disposizioni sulla patente, comprese quelle sulla revoca e sulle conseguenze di gravi violazioni, mostra come il mancato rispetto delle regole nei primi anni possa avere effetti duraturi. L’articolo 130, ad esempio, prevede che, in caso di revoca della patente, le limitazioni di cui all’articolo 117 si applichino con riferimento alla data di rilascio della patente revocata, nel momento in cui l’interessato consegue una nuova patente. Ciò significa che comportamenti scorretti, anche legati alla violazione delle norme su velocità e alcol, possono incidere non solo nell’immediato, ma anche sul futuro percorso di guida del soggetto. Per questo, nei primi anni è particolarmente importante adottare una condotta prudente, rispettosa delle norme e coerente con lo spirito di tutela della sicurezza stradale che attraversa l’intero Codice.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.