Quali limiti valgono per i neopatentati alla guida?
Neopatentati e Codice della Strada: definizione, limiti di velocità, potenza dei veicoli, divieto di alcol e principali errori da evitare alla guida
Capire quali limiti deve rispettare chi è neopatentato è fondamentale per evitare sanzioni pesanti e, soprattutto, per guidare in sicurezza. Il Codice della strada prevede regole specifiche su velocità, potenza dei veicoli e consumo di alcol per chi ha conseguito da poco la patente, con un’attenzione particolare ai primi tre anni di guida. In questo articolo analizziamo in modo sistematico chi è considerato neopatentato, quali limiti si applicano e quali errori è meglio evitare per costruire da subito una guida responsabile.
Chi è considerato neopatentato dal Codice della strada
Nel linguaggio comune si definisce neopatentato chi ha conseguito da poco la patente, ma per capire quali limiti si applicano occorre guardare alle norme che fissano restrizioni specifiche. L’articolo 117 del Codice della Strada disciplina le limitazioni nella guida per chi ha appena ottenuto la patente, riferendosi in particolare ai primi tre anni dal conseguimento delle patenti di categoria A2, A, B1 e B, con regole su velocità e potenza dei veicoli. Questo arco temporale è il riferimento principale per individuare, in senso giuridico, il periodo di “neopatente”.
Lo stesso articolo 117 specifica che, per i primi tre anni dal conseguimento, si applicano limiti di velocità più restrittivi in autostrada e sulle strade extraurbane principali, oltre a un limite di potenza per gli autoveicoli guidabili con patente B. Ciò significa che non tutti i conducenti con patente B sono soggetti alle stesse regole: chi ha la patente da più di tre anni rientra nel regime ordinario, mentre chi è entro i tre anni deve rispettare vincoli aggiuntivi. La qualifica di neopatentato, quindi, non dipende dall’età anagrafica, ma dalla data di superamento dell’esame di guida.
Un altro riferimento importante è l’articolo 186-bis del Codice della Strada, che disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcool per i neopatentati. Questa norma considera espressamente “conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B” tra i soggetti per cui vige il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Anche qui, il criterio è il tempo trascorso dal rilascio della patente, non l’esperienza soggettiva o il numero di chilometri percorsi.
Le limitazioni previste dall’articolo 117 decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame di guida, come chiarito dal comma 4, che stabilisce che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. Non è quindi necessario alcun provvedimento aggiuntivo: chi ha appena ottenuto la patente rientra automaticamente nel regime dei neopatentati. Questo aspetto è cruciale anche in ottica di controlli su strada, perché gli organi di polizia possono verificare la data di conseguimento riportata sulla patente per applicare le regole corrette.
Infine, è utile ricordare che l’articolo 117 prevede anche casi particolari in cui le limitazioni non si applicano, ad esempio quando il neopatentato guida un veicolo adibito al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, oppure quando a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona con determinati requisiti di età e anzianità di patente. Queste eccezioni non eliminano la qualifica di neopatentato, ma incidono concretamente sui limiti che devono essere rispettati in alcune situazioni specifiche.
Limiti di velocità specifici per i primi tre anni
I limiti di velocità per tutti i conducenti sono fissati in via generale dall’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce le velocità massime su autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade nei centri abitati. Per la generalità dei conducenti, il limite è di 130 km/h in autostrada e 110 km/h sulle strade extraurbane principali, salvo eventuali modifiche disposte dagli enti proprietari della strada. Tuttavia, per i neopatentati questi valori vengono ulteriormente ridotti da norme specifiche.
L’articolo 117, al comma 2, stabilisce che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Questo significa che, anche se il limite generale in autostrada è 130 km/h, il neopatentato non può superare i 100 km/h; analogamente, sulle extraurbane principali, dove il limite ordinario è 110 km/h, il neopatentato deve fermarsi a 90 km/h. Su altre tipologie di strade, come le extraurbane secondarie o le strade urbane, valgono i limiti generali dell’articolo 142, salvo diversa segnalazione.
È importante sottolineare che le limitazioni di velocità per i neopatentati si sommano alle eventuali riduzioni disposte dagli enti proprietari della strada ai sensi del comma 2 dell’articolo 142. Se, ad esempio, un tratto autostradale è già limitato a 110 km/h per tutti, il neopatentato dovrà comunque rispettare il limite più restrittivo che lo riguarda, cioè 100 km/h. La regola pratica è che il conducente deve sempre attenersi al limite più basso tra quello generale, quello eventualmente segnalato e quello specifico per neopatentati.
Le violazioni dei limiti di velocità comportano sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche la decurtazione di punti dalla patente, secondo quanto previsto dall’articolo 142 e dall’allegato relativo alla tabella dei punti. Per un neopatentato, la perdita di punti è particolarmente critica, perché il sistema della patente a punti si combina con il periodo di prova in cui è essenziale mantenere una condotta prudente. Un eccesso di velocità non solo aumenta il rischio di incidente, ma può compromettere rapidamente il patrimonio di punti, con conseguenze sulla validità della patente e sulla possibilità di continuare a guidare senza restrizioni aggiuntive.
Limiti di potenza dei veicoli guidabili con patente B
Oltre ai limiti di velocità, il Codice della strada prevede per i neopatentati con patente B anche limiti sulla potenza dei veicoli che possono essere guidati. L’articolo 117, al comma 2-bis, stabilisce che ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Questo parametro mette in relazione la potenza del motore con la massa del veicolo, limitando l’accesso a veicoli particolarmente prestazionali nei primi anni di esperienza.
Lo stesso comma 2-bis introduce un’ulteriore soglia per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti oltre al conducente: per questi veicoli, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica un limite di potenza massima pari a 105 kW. In pratica, per un neopatentato con patente B, un’autovettura M1 deve rispettare contemporaneamente il limite di potenza specifica (kW/t) e quello di potenza massima (kW). Se uno dei due valori supera la soglia, il veicolo non è guidabile dal neopatentato, salvo le eccezioni previste dalla norma.
L’articolo 117 prevede alcune deroghe a queste limitazioni di potenza. Le restrizioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, le limitazioni non si applicano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. Queste eccezioni consentono, in situazioni ben definite, l’uso di veicoli più potenti anche da parte di chi è nei primi tre anni di patente.
La violazione dei limiti di potenza previsti dall’articolo 117 rientra nel quadro delle limitazioni nella guida e può comportare sanzioni amministrative e conseguenze sulla patente, in base alle disposizioni generali del Codice della strada. Per il neopatentato, è quindi essenziale verificare attentamente i dati riportati sulla carta di circolazione del veicolo, dove devono essere indicati i valori necessari per calcolare la potenza specifica e la potenza massima. La scelta del veicolo da guidare nei primi tre anni non è solo una questione di preferenze personali, ma un vero e proprio adempimento normativo.
Divieto assoluto di alcol per neopatentati e relative sanzioni
Il tema dell’alcol alla guida è regolato in modo generale dall’articolo 186 del Codice della Strada, che vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e prevede sanzioni crescenti in base al tasso alcolemico accertato. Per la generalità dei conducenti, le soglie principali sono 0,5 g/l, 0,8 g/l e 1,5 g/l, con sanzioni che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria fino all’ammenda, all’arresto, alla sospensione o revoca della patente e alla confisca del veicolo nei casi più gravi.
Per i neopatentati, però, il Codice della strada introduce un regime ancora più severo tramite l’articolo 186-bis. Il comma 1 stabilisce che è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B. In pratica, per queste categorie il limite tollerato è pari a zero: qualsiasi valore di tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l comporta già una specifica sanzione amministrativa.
Il comma 2 dell’articolo 186-bis prevede infatti che i conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 672 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. Se il conducente in tali condizioni provoca un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. Questo regime rende evidente che, per il neopatentato, anche un consumo minimo di alcol è incompatibile con la guida.
Quando il neopatentato supera le soglie previste dall’articolo 186, si applicano le sanzioni di quell’articolo con un aggravamento specifico. Il comma 3 dell’articolo 186-bis stabilisce che, per i conducenti di cui al comma 1, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In altre parole, per il neopatentato le conseguenze di una guida in stato di ebbrezza sono più pesanti rispetto a quelle previste per un conducente esperto, sia in termini economici sia in termini di misure accessorie sulla patente.
Errori più comuni dei neopatentati e come evitarli
Le norme del Codice della strada dedicate ai neopatentati evidenziano alcuni comportamenti particolarmente critici nei primi anni di guida. Tra gli errori più comuni rientra la tendenza a sottovalutare i limiti di velocità specifici, confondendoli con quelli generali dell’articolo 142. Molti conducenti appena abilitati si concentrano solo sulla segnaletica presente sulla strada, dimenticando che, anche in assenza di indicazioni particolari, per loro valgono limiti più bassi in autostrada e sulle extraurbane principali ai sensi dell’articolo 117. Per evitare questo errore, è fondamentale interiorizzare fin da subito i valori di 100 km/h e 90 km/h come riferimento personale nei primi tre anni.
Un altro errore frequente riguarda la scelta del veicolo da guidare. Alcuni neopatentati non verificano con attenzione la potenza specifica e la potenza massima dell’auto, rischiando di mettersi alla guida di veicoli che superano i limiti di 75 kW/t e 105 kW previsti dall’articolo 117, comma 2-bis. Questo può accadere soprattutto con veicoli moderni, anche di segmento medio, o con auto ibride ed elettriche, che possono avere potenze elevate pur mantenendo un aspetto “normale”. La soluzione pratica è controllare sempre i dati riportati sulla carta di circolazione e, in caso di dubbio, scegliere veicoli che rientrino chiaramente nei limiti.
Il capitolo più delicato resta però quello dell’alcol. Nonostante il divieto assoluto previsto dall’articolo 186-bis per i neopatentati e per i conducenti sotto i 21 anni, è facile sottovalutare gli effetti anche di piccole quantità di bevande alcoliche, soprattutto in contesti sociali. L’errore sta nel pensare che “poco alcol” non abbia conseguenze, mentre per queste categorie qualsiasi valore superiore a zero può comportare una sanzione, e valori più alti portano all’applicazione aggravata delle sanzioni dell’articolo 186. L’unico modo sicuro per evitare problemi è adottare una regola personale di astensione totale dall’alcol quando si prevede di guidare.
Infine, un errore trasversale è quello di considerare le limitazioni per neopatentati come un semplice ostacolo burocratico, anziché come strumenti di sicurezza. Le norme su velocità, potenza e alcol sono pensate per ridurre il rischio nei primi anni di guida, quando l’esperienza è ancora limitata. Rispettarle significa non solo evitare sanzioni e perdita di punti, ma anche costruire abitudini di guida più prudenti e consapevoli. Conoscere bene gli articoli 117, 142, 186 e 186-bis e consultarne il testo ufficiale consente a ogni neopatentato di orientarsi con maggiore sicurezza nel proprio percorso di crescita alla guida.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada – Limitazioni nella guida
- Articolo 142 del Codice della Strada – Limiti di velocità
- Articolo 186 del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Articolo 186-bis del Codice della Strada – Guida sotto l’influenza dell’alcool per neopatentati e altre categorie
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.