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Quali sono i limiti di velocità consentiti in Italia?

Art. 142 Codice della Strada: limiti di velocità, eccezioni meteo, veicoli speciali e sanzioni

Limiti di velocità in Italia: cosa sapere nel 2025
diEzio Notte

Conoscere i limiti di velocità stabiliti dal Codice della Strada è essenziale per guidare in sicurezza e per evitare sanzioni. L’articolo 142 del CDS definisce i valori massimi per ciascuna tipologia di strada, disciplina le eventuali variazioni locali e le specifiche riduzioni in particolari condizioni (ad esempio, in caso di precipitazioni), oltre a prevedere regole speciali per determinate categorie di veicoli e un apparato sanzionatorio graduato in base all’entità dell’infrazione. In questa guida tecnica analizziamo in modo sistematico i limiti standard, le eccezioni ammesse e le sanzioni applicabili, riportando i riferimenti di legge pertinenti.

Limiti di velocità standard

L’articolo 142, comma 1, del Codice della Strada stabilisce i limiti massimi generali: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati. Per le strade urbane con caratteristiche costruttive e funzionali adeguate, il limite può essere elevato fino a 70 km/h previa apposita segnaletica. Il medesimo comma consente inoltre – su specifici tratti di autostrada a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia e dotati di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media – l’innalzamento del limite fino a 150 km/h, subordinato alle condizioni del tracciato, all’intensità del traffico, alle condizioni meteo prevalenti e ai dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio, con idonea segnalazione.

In sintesi, i limiti standard per tipologia di strada sono:

  • Autostrade: 130 km/h;
  • Extraurbane principali: 110 km/h;
  • Extraurbane secondarie e locali: 90 km/h;
  • Centri abitati: 50 km/h (elevabili a 70 km/h su strade urbane idonee e segnalate).

Questi valori costituiscono il quadro di riferimento nazionale e si applicano salvo diversa indicazione della segnaletica. Gli enti proprietari della strada possono infatti stabilire limiti diversi (anche minimi), quando lo richiedano condizioni specifiche del tracciato o di sicurezza, con obbligo di adeguare i limiti al venir meno delle cause che ne hanno imposto l’introduzione, sempre tramite corretta segnalazione e nel rispetto delle direttive ministeriali.

L’articolo 142 disciplina anche i limiti per categorie di veicoli, con valori massimi inferiori a quelli generali. Tra i principali: ciclomotori 45 km/h; quadricicli 80 km/h fuori centri abitati; macchine agricole e operatrici 40 km/h su pneumatici (15 km/h in altri casi); autoveicoli o motoveicoli che trasportano merci pericolose (classe 1 dell’accordo richiamato dall’art. 168) quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori centri abitati e 30 km/h nei centri abitati. Per i complessi di veicoli (autoveicolo + rimorchio di cui all’art. 54, comma 1, lett. h), i), l)) il limite è 70 km/h fuori centri abitati e 80 km/h in autostrada. Per autobus/filobus >8 t e per autoveicoli per trasporto cose >3,5 t e ≤12 t: 80 km/h fuori centri abitati e 100 km/h in autostrada; per autoveicoli per trasporto cose >12 t: 70 km/h fuori centri abitati e 80 km/h in autostrada; per autocarri >5 t adibiti al trasporto di persone: 70 km/h fuori centri abitati e 80 km/h in autostrada; per mezzi d’opera a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati e 60 km/h fuori.

Quali sono i limiti di velocità consentiti in Italia?

È inoltre previsto un obbligo di segnalazione della velocità massima consentita nella parte posteriore dei veicoli soggetti ai limiti speciali appena elencati (eccettuati ciclomotori e veicoli che trasportano merci pericolose), con specifica indicazione sui rimorchi o semirimorchi in caso di complessi di veicoli. Questa prescrizione favorisce la leggibilità del comportamento atteso e l’armonizzazione dei flussi in rapporto alla dinamica dei veicoli più lenti, contribuendo alla sicurezza e alla prevedibilità delle manovre degli altri utenti. La disciplina è sancita dal comma 4 dell’articolo 142.

Eccezioni e strade speciali

Oltre ai limiti standard, l’articolo 142 contempla eccezioni e adeguamenti in funzione del contesto infrastrutturale e operativo. Come anticipato, su autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, dotate di sistemi omologati per il calcolo della velocità media, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite fino a 150 km/h, a condizione che lo consentano tracciato, traffico, condizioni atmosferiche prevalenti e analisi di incidentalità dell’ultimo quinquennio, con apposita segnaletica. Questa facoltà non è generalizzata: è vincolata alla verifica dei presupposti tecnici e di sicurezza e alla presenza di sistemi di controllo adeguati.

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, l’articolo 142 riduce i limiti massimi a 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. La ratio è evidente: in condizioni di aderenza ridotta e visibilità compromessa, la distanza di arresto e la probabilità di perdita di controllo aumentano, rendendo necessario un margine di sicurezza superiore. Questa regola opera in modo automatico, indipendentemente da ulteriori cartelli, costituendo una riduzione legale della velocità ammessa in caso di pioggia o eventi meteo assimilabili.

Gli enti proprietari della strada possono introdurre limiti diversi da quelli generali, anche minimi, quando lo suggeriscano il tracciato, l’inserimento nel contesto e le condizioni locali. La normativa impone l’adeguata segnalazione e l’obbligo di rimuovere o modificare tempestivamente tali limiti al cessare delle cause che ne avevano motivato l’adozione. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può intervenire per modificare provvedimenti non conformi alle proprie direttive o ai criteri di legge e, in caso di inerzia degli enti proprietari, può disporre direttamente l’imposizione dei limiti con diritto di rivalsa per le opere necessarie. Questa architettura assicura uniformità e coerenza della disciplina sul territorio.

Un ulteriore ambito riguarda i provvedimenti speciali su aree o itinerari adottati ai sensi dell’articolo 6 del CDS (ad esempio, misure temporanee di tutela in aree di particolare pregio): qualora siano fissati specifici limiti di velocità con tali provvedimenti, la violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 142. Ciò garantisce che i limiti “speciali” non restino meri inviti, ma si innestino nel sistema sanzionatorio generale, con piena efficacia deterrente e uniformità applicativa.

Sanzioni per il superamento dei limiti

Il regime sanzionatorio di cui all’art. 142 è graduato per scaglioni e tiene conto sia dell’entità del superamento del limite sia di ulteriori circostanze (es. ora notturna). Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate di un terzo quando l’infrazione è commessa tra le 22:00 e le 7:00, come indicato nella disciplina di riferimento riportata con l’articolo 142 nelle raccolte del CDS. Inoltre, per alcuni scaglioni più gravi, non è consentita la riduzione del 30% entro 5 giorni; questo divieto è espressamente previsto per i superamenti di oltre 40 km/h e di oltre 60 km/h, accompagnati da sanzioni accessorie (sospensione della patente) e da decurtazione dei punti.

Gli scaglioni principali sono i seguenti:

  • Fino a 10 km/h oltre il limite: sanzione da € 42 a € 173. La misura si applica anche alla violazione dei limiti minimi imposti.
  • Oltre 10 e fino a 40 km/h: sanzione da € 173 a € 694, con decurtazione di 3 punti.
  • Oltre 40 e fino a 60 km/h: sanzione da € 543 a € 2.170, senza riduzione del 30%; sospensione patente da 1 a 3 mesi; decurtazione di 6 punti.
  • Oltre 60 km/h: sanzione da € 845 a € 3.382, senza riduzione del 30%; sospensione patente da 6 a 12 mesi; decurtazione di 10 punti.

Le somme sono soggette all’aumento di un terzo per violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 e possono essere raddoppiate quando il veicolo rientra in particolari categorie elencate nel comma 3 (ad es. trasporto merci pericolose, veicoli pesanti), come previsto dal comma 11 dell’art. 142.

Per completezza, si ricordano alcune regole speciali che incidono sull’entità e sulla gestione delle sanzioni:

  • Raddoppio sanzioni per infrazioni commesse alla guida dei veicoli indicati al comma 3, lett. b), e), f), g), h), i) e l).
  • Recidiva biennale: se nei due anni successivi si commette una nuova violazione del comma 9 (superamento di oltre 40 e fino a 60 km/h), la sanzione accessoria è la sospensione della patente da 8 a 18 mesi; se la recidiva riguarda il comma 9-bis (oltre 60 km/h), scatta la revoca della patente.
  • Violazioni multiple in un’ora accertate con i sistemi di cui ai commi 6 e 6-bis: se più favorevole, si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata di un terzo (comma 6-ter, in vigore dal 14/12/2024).
  • Limiti “urbani” ripetuti: per due o più violazioni all’interno del centro abitato nell’arco di un anno (nei casi previsti dalle note all’art. 142), sono previste sanzioni aggiuntive e sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

Inoltre, quando l’eccesso di velocità oltrepassa la taratura del limitatore di velocità dei veicoli obbligati a montarlo (art. 179), si applicano le sanzioni specifiche dell’art. 179 commi 2-bis e 3, con accompagnamento del mezzo in officina per le verifiche previste (art. 142, comma 11).

Oltre all’eccesso di velocità in senso stretto, l’art. 142 prevede sanzioni per inadempienze connesse. In particolare, la mancata osservanza dell’obbligo di indicare posteriormente le velocità massime sui veicoli soggetti ai limiti speciali (comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 26 a € 102. Queste disposizioni, sebbene non riguardino il superamento in sé, rientrano nella cornice della sicurezza e della trasparenza dei comportamenti attesi in circolazione, tutelando gli utenti più esposti alle differenze di prestazioni tra veicoli.

Per chiarezza operativa, la decurtazione punti legata agli scaglioni di superamento è definita dalla tabella dell’articolo 126-bis: 3 punti per il comma 8 (oltre 10 e fino a 40 km/h), 6 punti per il comma 9 (oltre 40 e fino a 60 km/h), 10 punti per il comma 9-bis (oltre 60 km/h). L’assenza di decurtazione per lo scaglione fino a 10 km/h riflette la minore pericolosità di tale violazione rispetto agli scaglioni successivi, fermo restando l’aumento notturno e le eventuali maggiorazioni previste per categorie speciali di veicoli.

Infrazione (Art. 142)Importo basePuntiSospensione patente
Fino a 10 km/h oltre il limite (comma 7)€ 42 – € 173
Oltre 10 e fino a 40 km/h (comma 8)€ 173 – € 6943
Oltre 40 e fino a 60 km/h (comma 9)€ 543 – € 2.170 (no -30%)61 – 3 mesi
Oltre 60 km/h (comma 9-bis)€ 845 – € 3.382 (no -30%)106 – 12 mesi

Nota: le sanzioni sono aumentate di un terzo dalle 22:00 alle 7:00; per i veicoli di cui al comma 3, lett. b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni pecuniarie e accessorie sono raddoppiate; in caso di recidiva biennale, trovano applicazione le sospensioni o la revoca previste; per violazioni “ravvicinate” accertate in un’ora, può applicarsi, se più favorevole, la sanzione più grave aumentata di un terzo.

In conclusione, i limiti di velocità in Italia sono costruiti su una gerarchia chiara (tipologia di strada e classe di veicolo), aperta a correzioni mirate in base alle condizioni reali (meteo, tracciato, sicurezza) e supportata da un sistema sanzionatorio proporzionato. Per la guida quotidiana, il rispetto dei limiti di Art. 142 resta la prima misura di prevenzione, a cui si affiancano le valutazioni in tempo reale su aderenza e visibilità. Nei contesti particolari (tratti autostradali “speciali”, aree con provvedimenti ex art. 6, regolazioni locali), la segnaletica ha valore determinante: seguire i cartelli significa allineare il proprio comportamento alle esigenze di sicurezza che la norma, con la sua architettura, intende garantire su tutta la rete.

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.