Quali sono i limiti di velocità previsti dal Codice della Strada?
Art. 142 Codice della Strada: limiti di velocità per tipologia di strada e veicolo, eccezioni (pioggia, limiti minimi) e sanzioni con punti e sospensione patente
Comprendere con precisione quali siano i limiti di velocità previsti dal Codice della Strada è fondamentale per guidare in sicurezza, prevenire sanzioni e tutelare tutti gli utenti della strada. L’articolo 142 del Codice della Strada definisce i limiti massimi generali per ciascuna tipologia di strada, consente agli enti proprietari di modulare i limiti in base alle caratteristiche del tracciato e stabilisce un sistema di sanzioni graduato in base all’entità dell’eccesso di velocità, con specifiche aggravanti e regole particolari in funzione del veicolo e delle condizioni di circolazione. In questo approfondimento tecnico analizziamo, esclusivamente sulla base del CDS, i limiti per le diverse strade, le eccezioni e le circostanze particolari, nonché le conseguenze delle violazioni, con puntuali riferimenti all’Art. 142.
Limiti di velocità nelle diverse strade
I limiti generali di velocità sono stabiliti dall’Art. 142, comma 1. In assenza di diversa segnalazione, la velocità massima è fissata a 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali e 50 km/h nei centri abitati. Il Codice prevede la possibilità di elevare il limite nei centri urbani fino a 70 km/h se le caratteristiche costruttive e funzionali della strada lo consentono e previa installazione della corretta segnaletica. Sempre il comma 1 specifica che, su autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia e con apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media, l’ente proprietario o concessionario può elevare il limite fino a 150 km/h, tenendo conto di traffico, condizioni atmosferiche e incidentalità del quinquennio, e solo dopo apposita segnalazione. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, i limiti si abbassano: 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali.
All’interno dei “tetti” massimi fissati dal comma 1, gli enti proprietari della strada possono determinare limiti diversi, sia massimi sia minimi, per specifiche strade o tratti quando lo richiedano le condizioni concrete (criteri di sicurezza, caratteristiche del tracciato, funzionalità), curando anche la relativa segnalazione. Si tratta di un potere-dovere esercitato sulla base delle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, gli enti devono adeguare tempestivamente i limiti al venir meno delle ragioni che ne avevano imposto l’adozione. Il Ministro può modificare i provvedimenti degli enti se contrari alle direttive o ai criteri del comma 1 e può anche imporre limiti ove l’ente non abbia provveduto, con possibilità di eseguire direttamente le opere necessarie e rivalsa dei costi sull’ente inadempiente (Art. 142, comma 2).
Oltre ai limiti “per strada”, l’Art. 142 fissa limiti specifici per categorie di veicoli (comma 3). Questi limiti speciali, più restrittivi rispetto a quelli generali, si applicano sempre e sono finalizzati a tener conto delle masse, delle prestazioni o della pericolosità del carico. In particolare, il comma 3 indica: ciclomotori: 45 km/h; veicoli che trasportano merci pericolose di classe 1 quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori centri abitati e 30 km/h nei centri abitati; macchine agricole e operatrici: 40 km/h se su pneumatici o sistemi equipollenti, 15 km/h negli altri casi; quadricicli: 80 km/h fuori centri abitati; “treni” veicolari (autoveicolo con rimorchio di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 54): 70 km/h fuori centri abitati e 80 km/h in autostrada; autobus e filobus > 8 t: 80 km/h fuori centri abitati e 100 km/h in autostrada; autoveicoli per trasporto di cose > 3,5 t e ≤ 12 t: 80 km/h fuori centri abitati e 100 km/h in autostrada; > 12 t: 70 km/h fuori centri abitati e 80 km/h in autostrada; autocarri > 5 t adoperati per il trasporto di persone: 70 km/h fuori centri abitati e 80 km/h in autostrada; mezzi d’opera a pieno carico: 40 km/h in centri abitati e 60 km/h fuori centri abitati.
Per i veicoli soggetti ai limiti speciali di cui sopra, il comma 4 prescrive anche un obbligo di segnalazione posteriore delle velocità massime consentite: l’indicazione deve essere riportata nella parte posteriore del veicolo (per i complessi, sui rimorchi o semirimorchi), con esclusione dei ciclomotori e dei veicoli che trasportano merci pericolose di classe 1, per i quali tale obbligo non si applica. Questa informazione, oltre a essere un adempimento imposto dalla norma, svolge una funzione di sicurezza e trasparenza per gli altri utenti, che possono adeguare tempestivamente il proprio comportamento di guida alle prestazioni e ai limiti del veicolo che precede (Art. 142, comma 4).

Eccezioni e circostanze particolari
Una circostanza rilevante che incide direttamente sui limiti è rappresentata dalle precipitazioni atmosferiche. L’Art. 142 prevede, infatti, un abbassamento automatico dei limiti massimi in caso di pioggia, neve o altre precipitazioni: in autostrada il limite si riduce a 110 km/h e sulle strade extraurbane principali a 90 km/h. Questa previsione opera a prescindere da ulteriori provvedimenti, ferma restando la possibilità per gli enti proprietari di disporre restrizioni ulteriori in caso di condizioni oggettive di rischio su singoli tratti, sempre con adeguata segnalazione. Di contro, l’eventuale innalzamento fino a 150 km/h sulle autostrade “a tre corsie più emergenza per senso” è ammesso solo se ricorrono stringenti condizioni e dopo apposita segnaletica, valutando anche i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio (Art. 142, comma 1).
Il Codice contempla anche la possibilità di limiti minimi di velocità, che possono essere imposti dagli enti proprietari nell’ambito delle cornici fissate dall’Art. 142, comma 2. La ratio è evitare circolazione anormalmente lenta su infrastrutture progettate per flussi scorrevoli, che potrebbe innescare situazioni di pericolo. La violazione dei limiti minimi è sanzionata al pari dei superamenti contenuti dei limiti massimi (entro 10 km/h), secondo lo scaglionamento sanzionatorio previsto dal comma 7. In altre parole, chi non osserva un limite minimo regolarmente imposto e segnalato, ricade nella disciplina sanzionatoria del comma 7, come esplicitamente indicato dal testo dell’articolo (Art. 142, commi 2 e 7).
Un’ulteriore circostanza particolare riguarda il raddoppio delle sanzioni quando talune violazioni in materia di velocità sono commesse alla guida di specifiche categorie di veicoli elencate al comma 3 (tra cui veicoli per merci pericolose, autobus oltre 8 t, veicoli per trasporto di cose oltre 3,5 t, mezzi d’opera, ecc.). Il Codice, per gli scaglioni sanzionatori del comma 7, 8 e 9-bis richiamati nelle schede di dettaglio, prevede infatti che le relative sanzioni possano raddoppiare se l’infrazione è commessa alla guida dei veicoli individuati alle lettere b), e), f), g), h), i) e l) del comma 3 (Art. 142).
Da segnalare anche la regola introdotta dal comma 6-ter: quando, con le modalità di accertamento di cui ai commi 6 e 6-bis, vengono rilevate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis commesse dallo stesso veicolo in tratti di competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, trovano applicazione, se più favorevoli, le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di un’ora decorre dalla prima violazione accertata. La disposizione richiama, per quanto compatibili, le norme dell’art. 198-bis ed è indicata come inserita dalla legge 25.11.2024, in vigore dal 14.12.2024 (Art. 142, comma 6-ter).
Infine, per completezza operativa, il CDS indica che, quando le violazioni in materia di velocità sono commesse da titolari di patenti C, C+E, D, D+E nell’esercizio dell’autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso al pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 202, comma 2-bis, cui la norma rinvia per le modalità applicative (richiamo contenuto nelle schede di dettaglio dell’Art. 142).
Conseguenze delle violazioni dei limiti
Il sistema sanzionatorio dell’Art. 142 è costruito su soglie progressive. Per superamenti fino a 10 km/h del limite massimo, così come per chi non osserva i limiti minimi, si applica il comma 7: sanzione amministrativa pecuniaria da € 42,00 a € 173,00. È prevista la misura del pagamento entro 5 giorni e una maggiorazione per violazioni commesse nella fascia oraria 22:00–07:00 (“sanzione notturna”), con valori riportati nel testo di dettaglio. Lo stesso comma indica che le sanzioni possono raddoppiare se commesse alla guida delle categorie di veicoli specificate al comma 3 (Art. 142, comma 7).
Per superamenti oltre 10 km/h e fino a 40 km/h si applica il comma 8: sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00, con previsione della sanzione notturna e possibili effetti di raddoppio per le categorie di veicoli del comma 3 come indicato nei richiami normativi. A questa fascia corrisponde anche la decurtazione di 3 punti dalla patente, secondo la tabella punti dell’Art. 126-bis, che menziona espressamente “Art. 142, comma 8: 3 punti”. In questo scaglione non è prevista la sospensione della patente per il superamento del limite (Art. 142, comma 8; Art. 126-bis).
Per superamenti oltre 40 km/h e fino a 60 km/h è applicabile il comma 9, che comporta la sospensione della patente da uno a tre mesi come sanzione amministrativa accessoria. La documentazione di dettaglio specifica che in questa fascia la riduzione del 30% per pagamento entro 5 giorni non è consentita, e riporta l’incremento per violazione notturna con un importo esemplificato pari a € 724,00 entro 60 giorni. Inoltre, per questa fascia la tabella punti dell’Art. 126-bis prevede la decurtazione di 6 punti (Art. 142, comma 9; Art. 126-bis).
Per superamenti oltre 60 km/h trova applicazione il comma 9-bis, con sanzione amministrativa da € 845,00 a € 3.382,00, maggiorazione per violazione notturna (ad esempio € 1.126,67 entro 60 giorni, come da scheda di dettaglio) e, soprattutto, sospensione della patente da sei a dodici mesi. Anche per questa fascia la riduzione del 30% non è consentita e, ai sensi della tabella punti, è prevista la decurtazione di 10 punti (Art. 142, comma 9-bis; Art. 126-bis).
Ulteriori regole integrano il quadro sanzionatorio. Il raddoppio delle sanzioni indicato nelle schede per i commi 7, 8 e 9-bis si applica quando l’infrazione è commessa alla guida dei veicoli elencati alle lettere b), e), f), g), h), i) e l) del comma 3 (ad esempio autobus oltre 8 t, veicoli per trasporto merci oltre 3,5 t o 12 t, mezzi d’opera, ecc.). Il rinvio presente nelle note operative dell’Art. 142, inoltre, conferma la possibilità del pagamento immediato in misura ridotta per determinate categorie professionali (patenti C, C+E, D, D+E) ai sensi dell’Art. 202, comma 2-bis (richiamato dall’Art. 142).
Da non trascurare, infine, la violazione dell’obbligo di indicazione posteriore delle velocità massime per i veicoli soggetti ai limiti speciali, imposto dal comma 4. Il comma 10 stabilisce che la violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 102,00 (con le consuete previsioni su pagamento entro 5 giorni e sanzione notturna). Questa condotta, benché non riguardi direttamente un superamento di velocità, rientra tra le “altre disposizioni” dell’articolo ed è sanzionata per garantire trasparenza e sicurezza nella circolazione (Art. 142, commi 4 e 10).
| Scaglione | Sanzione pecuniaria (CDS) | Punti (Art. 126-bis) | Sospensione patente |
| Fino a 10 km/h oltre il limite (o violazione limiti minimi) | € 42,00 – € 173,00; previsione sanzione notturna | — | — |
| Oltre 10 e fino a 40 km/h | € 173,00 – € 694,00; previsione sanzione notturna | 3 punti | — |
| Oltre 40 e fino a 60 km/h | Riduzione 30% non consentita; previsione sanzione notturna | 6 punti | Da 1 a 3 mesi |
| Oltre 60 km/h | € 845,00 – € 3.382,00; riduzione 30% non consentita; sanzione notturna | 10 punti | Da 6 a 12 mesi |
Per chi guida veicoli rientranti nelle categorie del comma 3 (tra cui mezzi pesanti, autobus oltre 8 t, mezzi d’opera e veicoli con merci pericolose), il raddoppio delle sanzioni richiamato nelle schede trova applicazione nei casi espressamente indicati (commi 7, 8, 9-bis). È quindi fondamentale conoscere non solo il limite della strada, ma anche gli eventuali limiti speciali del proprio veicolo e gli adempimenti correlati (come l’indicazione delle velocità ammesse sul retro del veicolo, quando richiesta). L’osservanza puntuale di queste regole riduce il rischio di sanzioni rilevanti e contribuisce alla sicurezza complessiva del traffico (Art. 142).
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.