Quali sono le normative per le competizioni sportive su strada in Italia?
Competizioni su strada in Italia: autorizzazioni, sicurezza e sanzioni secondo il Codice della Strada (Art. 9, 9-bis, 9-ter)
Le competizioni sportive su strada in Italia sono disciplinate dal Codice della Strada con un assetto normativo preciso che bilancia la promozione dell’attività sportiva e la tutela della sicurezza stradale. L’Art. 9 definisce chi autorizza, entro quali termini presentare le istanze e quali condizioni tecnico-organizzative rispettare, mentre gli Art. 9-bis e 9-ter inaspriscono il quadro sanzionatorio quando si gareggia in velocità senza titolo o in violazione dei divieti generali. Nelle sezioni seguenti analizziamo autorizzazioni, misure di sicurezza e sanzioni, facendo sempre riferimento alle disposizioni del Codice della Strada.
Autorizzazioni necessarie per le competizioni
Il principio cardine è che le competizioni sportive su strada devono essere autorizzate. Per le gare con veicoli a motore, il rilascio dell’autorizzazione avviene sentite le federazioni nazionali sportive competenti, informando tempestivamente l’autorità di pubblica sicurezza. La competenza varia in funzione della tipologia di strada: regione e province autonome per la rete di interesse nazionale, regioni per le strade regionali, province per le provinciali, comuni per le comunali. L’atto autorizzativo contiene le prescrizioni cui la gara è subordinata, elemento centrale per la legittimità dell’evento e per la sicurezza del pubblico e dei partecipanti (Art. 9, commi 1 e 1 ult. periodo).
Tempistiche e nulla osta sono tassativi: la domanda va presentata almeno 15 giorni prima se la competenza è del sindaco e almeno 30 giorni prima negli altri casi; l’autorizzazione può essere concessa solo previo nulla osta dell’ente proprietario della strada (Art. 9, comma 2). Per le competizioni motoristiche, i promotori devono richiedere il nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del CONI; per consentire la formulazione del programma annuale, le richieste vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. È prevista un’eccezione al parere CONI per le manifestazioni di regolarità con veicoli di cui all’Art. 60, se la velocità imposta è inferiore a 40 km/h e la manifestazione segue le norme tecnico-sportive della federazione competente (Art. 9, comma 3).
Una volta calendarizzata la data, l’autorizzazione all’effettuazione della competizione va richiesta almeno 30 giorni prima e risulta subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, nonché all’esito favorevole del collaudo del percorso e delle attrezzature. Il collaudo è eseguito da un tecnico dell’ente proprietario della strada, con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, degli organi sportivi e dei promotori. È possibile omettere il collaudo solo per gare di regolarità entro specifiche velocità medie: non oltre 50 km/h su tratti aperti al traffico e 80 km/h su tratti chiusi; se anche un tratto supera tali limiti, il collaudo è sempre necessario (Art. 9, comma 4).
Tra le condizioni che possono essere imposte nel provvedimento autorizzatorio figurano le scorte per le competizioni ciclistiche. Quando lo richiede la sicurezza della circolazione, può essere prescritta la scorta di un organo di polizia stradale oppure una scorta tecnica effettuata da personale abilitato; l’abilitazione è regolata da un disciplinare tecnico e rilasciata dal Ministero dell’interno. Per competizioni ciclistiche o podistiche interne a uno o più comuni limitrofi, la scorta può essere eseguita dalla polizia municipale, con eventuale ausilio di scorta tecnica (Art. 9, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater). Inoltre, per garantire la regolarità del calendario, al termine di ogni competizione il prefetto comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risultanze, inclusi eventuali inadempimenti o incidenti (Art. 9, comma 7).

Un ulteriore aspetto autorizzatorio coinvolge la sospensione temporanea della circolazione: salvo esigenze che richiedano la chiusura delle strade, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, a un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, emanato ai sensi dell’Art. 6 per i tratti fuori dei centri abitati o, se in centro abitato, dell’Art. 7 (Art. 9, comma 7-bis). L’Art. 6 conferma il potere del prefetto di sospendere temporaneamente la circolazione per ragioni di sicurezza, a supporto delle esigenze organizzative e di tutela durante l’evento (Art. 6, comma 1).
Normative di sicurezza stradale
La sicurezza è il perno dell’intero impianto dell’Art. 9: le autorizzazioni sono efficaci solo se l’evento rispetta le norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti. Lo strumento operativo principe è il collaudo del percorso e delle attrezzature, che verifica l’idoneità del tracciato, della segnaletica e dei dispositivi di protezione per concorrenti, addetti e spettatori. La presenza dei rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e degli organi sportivi al collaudo garantisce che le condizioni di esercizio siano valutate con competenze multidisciplinari (Art. 9, comma 4). Il legislatore consente una semplificazione per le gare di regolarità entro limiti di velocità media, ma conferma l’obbligo di collaudo per ogni tratto in cui tali limiti siano superati, a tutela della sicurezza.
L’ordinata gestione del traffico durante l’evento è assicurata dalla possibilità di sospendere temporaneamente la circolazione, che costituisce una condizione stessa di validità dell’autorizzazione quando necessaria. L’Art. 9, comma 7-bis, richiama espressamente l’Art. 6 (fuori dei centri abitati) e l’Art. 7 (nei centri abitati), prevedendo la sospensione in occasione del transito dei partecipanti. In coerenza, l’Art. 6 attribuisce al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione per motivi di sicurezza pubblica o della circolazione, garantendo così il presidio normativo per modulare la viabilità durante lo svolgimento della gara (Art. 9, comma 7-bis; Art. 6, comma 1).
La gestione della sicurezza lungo il percorso si avvale anche delle scorte. Per le competizioni ciclistiche, quando necessario, può essere imposta la scorta da parte di organi di polizia stradale o, in alternativa o in ausilio, la scorta tecnica svolta da personale abilitato. Un disciplinare tecnico, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno, definisce requisiti, modalità di abilitazione e caratteristiche dei veicoli di scorta; l’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. Nei contesti esclusivamente comunali, la polizia municipale può effettuare la scorta, eventualmente con supporto tecnico (Art. 9, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater).
Un profilo di sicurezza tecnico-veicolare riguarda la compatibilità delle modifiche ai veicoli e la copertura assicurativa. L’Art. 9, comma 4-bis, consente che i veicoli partecipanti a competizioni motoristiche circolino, per gli spostamenti interni al percorso e per il tempo strettamente necessario, in deroga all’Art. 78 sulle modifiche delle caratteristiche costruttive, fermo restando l’obbligo assicurativo di cui all’Art. 193. La deroga è dunque circoscritta, temporale e funzionale alle necessità organizzative, e non esonera dall’adempimento della copertura assicurativa (Art. 9, comma 4-bis).
Nel perimetro della sicurezza rientrano anche regole settoriali sugli equipaggiamenti dei velocipedi: il Codice consente, quando i velocipedi sono usati durante competizioni sportive, la non applicazione di alcune prescrizioni su dispositivo acustico e luci previste in via generale; si tratta di un’eccezione puntuale e circoscritta al contesto agonistico, da gestire comunque nel quadro delle misure complessive di protezione del percorso e di regolazione del traffico (Art. 68, comma 3). Infine, a valle dell’evento, il prefetto trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risultanze, includendo eventuali inadempienze o incidenti, per la costruzione del programma dell’anno successivo e il consolidamento delle buone prassi organizzative (Art. 9, comma 7).
Sanzioni per infrazioni
Il Codice della Strada configura un sistema sanzionatorio graduato per chi viola le regole sulle competizioni su strada. Sul piano amministrativo, l’Art. 9 punisce sia l’organizzazione di una competizione senza autorizzazione, sia la mancata osservanza delle condizioni dettate nell’autorizzazione. Nei casi più gravi, quando si organizza o si partecipa a gare in velocità con veicoli a motore non autorizzate, si applicano le disposizioni penali dell’Art. 9-bis, con pene detentive e pecuniarie elevate, sospensione o revoca della patente e confisca dei veicoli. Ulteriormente, l’Art. 9-ter sanziona il semplice gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dai casi dell’Art. 9-bis, con pene penali e misure accessorie incisive.
| Condotta | Tipologia | Sanzione |
| Organizzare competizione senza autorizzazione (atletica, ciclistica o con animali) | Amministrativa (Art. 9, comma 8) | Da € 173,00 a € 694,00; immediato divieto di effettuare la competizione |
| Organizzare competizione senza autorizzazione (con veicoli a motore) | Amministrativa (Art. 9, comma 8) | Da € 866,00 a € 3.464,00; immediato divieto di effettuare la competizione |
| Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorizzazione (atletica, ciclistica o con animali) | Amministrativa (Art. 9, comma 9) | Da € 87,00 a € 344,00 |
| Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorizzazione (con veicoli a motore) | Amministrativa (Art. 9, comma 9) | Da € 173,00 a € 694,00 |
Il quadro penale dell’Art. 9-bis si applica quando si organizzano, promuovono, dirigono o agevolano competizioni sportive in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, nonché a chi vi partecipa. La pena base è la reclusione da uno a tre anni e la multa da € 25.000,00 a € 100.000,00; se dallo svolgimento derivano lesioni personali la reclusione è da tre a sei anni, e se deriva la morte la reclusione è da sei a dodici anni. Le pene aumentano fino a un anno se la manifestazione è a fine di lucro, con scommesse clandestine o con partecipanti minori di 18 anni. Chi effettua scommesse è punito con reclusione da tre mesi a un anno e multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 (Art. 9-bis, commi 1-4).
Alle condanne ex Art. 9-bis si sommano incisive sanzioni accessorie: per i partecipanti si applica la sospensione della patente da uno a tre anni; la patente è sempre revocata se si verificano lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone; è inoltre sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo appartengano a persona estranea e non affidati allo scopo illecito. L’autorità amministrativa dispone in ogni caso l’immediato divieto di effettuare la competizione, a tutela dell’ordine e della sicurezza stradale (Art. 9-bis, commi 5-6).
L’Art. 9-ter disciplina il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dai casi già coperti dall’Art. 9-bis: la pena è la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da € 5.000,00 a € 20.000,00. Se dallo svolgimento derivano lesioni personali, la reclusione è da due a cinque anni; se deriva la morte, da sei a dieci anni. Sono previste sanzioni accessorie: sospensione della patente da uno a tre anni; revoca obbligatoria in caso di lesioni gravi o gravissime o morte; confisca dei veicoli dei partecipanti, con le stesse tutele per i terzi estranei (Art. 9-ter, commi 1-3).
| Norma | Fattispecie | Sanzioni principali | Sanzioni accessorie |
| Art. 9-bis | Competizioni in velocità non autorizzate con veicoli a motore (organizzazione e partecipazione) | Reclusione 1-3 anni; multa € 25.000-100.000; aggravamenti per lesioni/morte e altre circostanze | Sospensione patente 1-3 anni; revoca se lesioni gravi/gravissime o morte; confisca veicoli |
| Art. 9-ter | Gareggiare in velocità con veicoli a motore (fuori dai casi di Art. 9-bis) | Reclusione 6 mesi-1 anno; multa € 5.000-20.000; aggravamenti per lesioni/morte | Sospensione patente 1-3 anni; revoca se lesioni gravi/gravissime o morte; confisca veicoli |
Per completezza, il divieto generale di gareggiare in velocità è richiamato anche nelle norme di comportamento: l’Art. 141 impone al conducente di non gareggiare in velocità e prevede, salvo quanto disposto da Art. 9-bis e 9-ter, una sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00 (Art. 141, commi 5 e 9). Questo raccordo tra norme di comportamento e disciplina speciale delle competizioni chiarisce che le condotte di velocità illecita, anche fuori da eventi formalmente organizzati, restano perseguite con rigore crescente in base alla gravità dei fatti e agli esiti lesivi.
Infine, è utile ricordare che l’attuale disciplina dell’Art. 9 si applica alle competizioni su strada a partire dal 1° gennaio 1994, come indicato dalle norme transitorie del Codice. Ciò segnala l’approccio sistematico del legislatore, che ha voluto armonizzare tempi e procedure per l’entrata a regime del nuovo impianto normativo, con particolare attenzione alla pianificazione annuale degli eventi e all’interazione tra autorità locali, regionali e statali (Art. 233, comma 2).
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.