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Quali sono le norme per l’attraversamento pedonale?

Attraversamenti pedonali: regole del Codice della Strada, precedenza e sanzioni per pedoni e conducenti (Artt. 190, 191, 40, 41)

Regole per l'attraversamento pedonale secondo il Codice della Strada
diEzio Notte

L’attraversamento pedonale è uno dei punti più sensibili della circolazione: qui si incontrano esigenze di sicurezza, precedenza e fluidità del traffico. Il Codice della Strada (CDS) dedica specifiche norme sia al comportamento dei pedoni sia agli obblighi dei conducenti, con indicazioni puntuali su quando e come attraversare, e su come i veicoli devono avvicinarsi e fermarsi in sicurezza. In questo articolo, basato esclusivamente sul CDS, analizziamo le regole fondamentali per pedoni e automobilisti e il quadro sanzionatorio, citando espressamente gli articoli applicabili per fornire un riferimento chiaro e autorevole.

Norme principali per i pedoni

Il CDS stabilisce che i pedoni devono utilizzare marciapiedi, banchine, viali o altri spazi a loro destinati. Se tali spazi mancano, sono ingombri o insufficienti, i pedoni devono camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, riducendo al minimo l’intralcio. Fuori dai centri abitati, quando manca illuminazione pubblica, vige l’obbligo di procedere in fila unica da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba. Queste regole mirano a rendere i pedoni prevedibili e visibili, in modo da agevolare i conducenti nell’adeguare velocità e traiettoria, riducendo il rischio di conflitti. Le disposizioni sono contenute nell’Art. 190 del CDS, che disciplina in modo organico il “Comportamento dei pedoni” .

Per attraversare la carreggiata, i pedoni devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassi o dei sovrappassi. Se questi mancano o distano più di 100 metri, l’attraversamento è consentito solo perpendicolarmente, con la massima attenzione per evitare pericoli. Sono vietati gli attraversamenti diagonali delle intersezioni e, se esistono attraversamenti, è vietato oltrepassare piazze e larghi al di fuori di essi, anche se collocati oltre la soglia dei 100 metri. È inoltre vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, come pure intralciare il flusso degli altri pedoni sostando in gruppo su marciapiedi, banchine o presso le strisce. Tutti questi divieti rientrano nell’Art. 190, commi 2, 3 e 4 .

Quando l’attraversamento avviene in zona priva di strisce, i pedoni devono dare la precedenza ai conducenti; è una regola spesso sottovalutata, ma fondamentale per evitare azzardi in punti non protetti. Al contempo, il CDS tutela chi ha già iniziato ad attraversare: sulle strade senza attraversamenti, i conducenti devono consentire al pedone che ha impegnato la carreggiata di raggiungere il lato opposto in sicurezza (Art. 191, comma 2). Ne deriva un principio di cautela reciproca: prima di impegnare la carreggiata in un punto privo di strisce i pedoni devono verificare di poterlo fare senza intralcio, ma, una volta avviato l’attraversamento, i conducenti sono tenuti a facilitare il completamento in sicurezza .

Quando l’attraversamento è regolato da semafori pedonali, i pedoni devono rispettare il significato delle luci: rosso equivale a divieto di attraversare; giallo significa sgombero dell’attraversamento da parte di chi è già sulle strisce e divieto di impegnare la carreggiata per chi è sul marciapiede; verde indica via libera, ma soltanto nella direzione consentita. Queste regole sono dettate dall’Art. 41 del CDS, che definisce in modo chiaro il linguaggio dei segnali luminosi per i pedoni (comma 2, lettere a, b, c) . Resta fermo per i pedoni il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata previsto dall’Art. 190, comma 4, anche in presenza di impianti semaforici .

Quali sono le norme per l

Obblighi dei conducenti

Il cuore degli obblighi per i conducenti si trova nell’Art. 191: quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, chi guida deve dare precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti o si trovano nelle loro immediate prossimità. Lo stesso vale per chi svolta in una strada con attraversamento all’ingresso: occorre dare precedenza ai pedoni sulle strisce o in prossimità, purché non sia loro vietato passare. Questo quadro, che valorizza la protezione dell’utente più vulnerabile, è stato perfezionato dal legislatore e oggi rappresenta un riferimento imprescindibile per la guida responsabile in città e nei centri abitati .

Oltre al principio generale di precedenza sugli attraversamenti, esistono casi particolari. Sulle strade prive di attraversamenti, il conducente deve consentire al pedone che abbia già iniziato ad attraversare di raggiungere l’altro lato in sicurezza (Art. 191, comma 2), con decurtazione di 4 punti in caso di violazione. È inoltre vietato sorpassare un veicolo che si sia fermato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento per far passare i pedoni: si tratta di una condotta pericolosa che il CDS vieta espressamente (Art. 148, comma 13), poiché espone chi attraversa al rischio di essere investito da un secondo veicolo sopraggiungente . In pratica: fermarsi, controllare entrambi i lati e cedere il passo sono azioni imprescindibili per chi guida.

Il CDS introduce tutele rafforzate per utenti con specifiche necessità. I conducenti devono fermarsi quando una persona con disabilità motoria, su carrozzella, munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso (sordocieca), attraversa o si accinge ad attraversare; inoltre devono prevenire situazioni di pericolo prevedibili, ad esempio comportamenti maldestri di bambini o anziani. La violazione di queste regole comporta la decurtazione di 8 punti e rientra nel perimetro sanzionatorio dell’Art. 191, comma 3. Questo dispositivo rafforza l’attenzione verso gli utenti più fragili nel momento cruciale dell’attraversamento .

Anche la segnaletica luminosa guida il comportamento dei conducenti: con luce verde, i veicoli possono procedere ma devono dare sempre precedenza ai pedoni ai quali sia dato contemporaneamente via libera; con luce gialla, non si devono oltrepassare i punti di arresto se non quando non sia più possibile fermarsi in sicurezza; con luce rossa, non si deve superare la linea di arresto né impegnare intersezioni e attraversamenti pedonali. Queste regole, contenute nell’Art. 41, rafforzano la tutela dei pedoni in prossimità delle strisce, evitando che i veicoli “invadano” lo spazio di attraversamento durante la fase rossa o in condizioni di congestione . Si ricorda inoltre, per completezza, che le strisce pedonali sono presidiate anche dall’Art. 40, che impone ai conducenti di dare precedenza a chi si accinge o ha iniziato ad attraversare, e ne prevede l’accessibilità per persone su sedia a rotelle con eventuali segnali a pavimento a tutela dei non vedenti .

Sanzioni per infrazioni

Le violazioni commesse dai pedoni all’Art. 190 sono soggette a sanzione amministrativa. Il CDS prevede l’applicazione di una somma da 26,00 a 102,00 euro, con pagamento ridotto entro 5 giorni pari a 18,20 euro. Rientrano in questa cornice le condotte come attraversare al di fuori delle strisce quando presenti entro 100 metri, procedere diagonalmente nelle intersezioni, sostare o indugiare sulla carreggiata senza necessità, o attraversare passando davanti ad autobus, filobus e tram in sosta alle fermate. La finalità del sistema sanzionatorio è pedagogica e preventiva: correggere abitudini rischiose e ridurre le situazioni di pericolo tipiche dell’attraversamento improprio .

Per i conducenti, l’Art. 191 stabilisce sia sanzioni pecuniarie sia la decurtazione di punti. In caso di violazione degli obblighi di precedenza ai pedoni sugli attraversamenti o nelle immediate prossimità (comma 1), è prevista la decurtazione di 8 punti. Per la mancata protezione del pedone che ha già iniziato ad attraversare in assenza di strisce (comma 2), la decurtazione è di 4 punti. Per la mancata fermata e prudenza nei confronti di persone con disabilità, bambini e anziani (comma 3), la decurtazione torna a 8 punti. L’importo della sanzione amministrativa va da 167,00 a 665,00 euro, con pagamento ridotto entro 5 giorni pari a 116,90 euro; il CDS richiama anche l’Art. 218-ter sulla possibile “sospensione breve” come misura accessoria .

Ulteriori condotte pericolose in area di attraversamento sono presidiate da altre norme del CDS. È vietato sorpassare un veicolo fermo o in rallentamento in corrispondenza di un attraversamento pedonale, proprio per non “schermare” la visuale e mettere a rischio chi sta attraversando (Art. 148, comma 13) . Se da tali manovre derivano lesioni personali gravi o gravissime, si entra nell’ambito dell’Art. 222, che prevede sanzioni penali aggravate in specifici scenari, tra cui il sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale, oltre ai casi di attraversamento con semaforo rosso o condotte a velocità eccessiva, come espressamente richiamato dal CDS . Nella documentazione disponibile in questa knowledge base non sono riportati i dettagli degli importi sanzionatori specifici dell’Art. 148: pertanto non possiamo fornirli, nel rispetto del vincolo di usare esclusivamente le informazioni presenti.

Il quadro sanzionatorio, oltre a reprimere i comportamenti scorretti, ha una chiara funzione di prevenzione: tutelare i pedoni nella fase più delicata della circolazione. Ricordiamo che la sicurezza dell’attraversamento si costruisce prima della sanzione, con condotte prudenti e previste dal CDS: per i pedoni, scegliere il punto giusto e attraversare con attenzione; per i conducenti, avvicinarsi alle strisce già pronti a rallentare e dare la precedenza, senza impegnare il passaggio in caso di semaforo rosso o mancanza di condizioni per liberare l’area. L’insieme di regole contenute negli Artt. 190, 191, 40 e 41 forma il sistema di protezione dell’attraversamento pedonale nel nostro ordinamento .

ViolazioneArticolo CDSSanzionePunti
Comportamento dei pedoni (attraversamenti fuori norma: diagonali, fuori strisce se presenti entro 100 m, sosta/indugio in carreggiata, passaggio davanti a bus/tram in fermata)Art. 190Da € 26,00 a € 102,00 (pagamento entro 5 gg: € 18,20)
Mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti o in prossimitàArt. 191, c.1Da € 167,00 a € 665,00 (pagamento entro 5 gg: € 116,90)−8
Pedone già in attraversamento su strada priva di strisce non agevolato a concludere in sicurezzaArt. 191, c.2Da € 167,00 a € 665,00 (pagamento entro 5 gg: € 116,90)−4
Mancata fermata/attenzione verso persone con disabilità, bambini, anzianiArt. 191, c.3Da € 167,00 a € 665,00 (pagamento entro 5 gg: € 116,90)−8

Per riassumere operativamente, attenersi alle seguenti indicazioni aiuta a rispettare la legge e ad aumentare la sicurezza:

  • Pedoni: privilegiare le strisce, attendere il verde pedonale, attraversare perpendicolarmente quando non vi sono attraversamenti vicini, non indugiare in carreggiata e non passare davanti ai mezzi in fermata (Art. 190; Art. 41) .
  • Conducenti: in assenza di semafori/agentI, rallentare e fermarsi per dare precedenza ai pedoni su o vicino alle strisce; in svolta, precedenza ai pedoni sull’attraversamento; in assenza di strisce, lasciar concludere l’attraversamento iniziato; vietato sorpassare veicoli fermi sulle strisce; rispettare rigorosamente le indicazioni semaforiche (Artt. 191, 148, 41, 40) .

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.