Quali sono le norme per superare i veicoli sulla strada?
Sorpasso su strada: definizione, condizioni, divieti e sanzioni secondo l’Art. 148 del Codice della Strada
In Italia il sorpasso è una manovra regolata con estrema precisione dal Codice della Strada. L’obiettivo del legislatore è garantire che il superamento di altri utenti avvenga senza creare situazioni di pericolo, prevedendo condizioni preliminari, modalità esecutive, limiti specifici e un apparato sanzionatorio articolato. In questa guida tecnica analizziamo in modo sistematico cosa si intende per sorpasso, quali sono i presupposti e i divieti da rispettare, e quali sono le penalità in caso di sorpasso scorretto, basandoci esclusivamente sulle disposizioni dell’Art. 148 del Codice della Strada e sulle relazioni con il sistema sanzionatorio accessorio, ove espressamente richiamate.
Definizione e significato del sorpasso
Il Codice della Strada definisce il sorpasso come la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone, in movimento o fermi, sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Questa definizione stabilisce il perimetro oggettivo dell’azione: il sorpasso non è solo superamento di veicoli in marcia, ma anche di utenti fermi, purché si resti nell’ambito della carreggiata destinata al traffico ordinario. La definizione, riportata all’Art. 148, comma 1, è la base interpretativa di tutte le ulteriori prescrizioni e sanzioni previste per la manovra di sorpasso.
Il significato pratico della definizione normativa è duplice. Da un lato, delimita quando si è in presenza di un “sorpasso” ai fini dell’applicazione delle regole specifiche; dall’altro, consente di distinguere correttamente tale manovra da altre condotte (ad esempio, cambi di corsia o immissioni) disciplinate da norme diverse. L’Art. 148 struttura la materia in modo organico: prima prescrive le condizioni che il conducente deve preventivamente verificare (comma 2), quindi le modalità esecutive del sorpasso (comma 3), gli obblighi di chi viene sorpassato (commi 4-6), i casi in cui il sorpasso a destra è ammesso (comma 7), le regole speciali per tram e velocipedi (commi 8-9-bis), e infine fissa divieti espliciti (commi 10-14) e sanzioni (commi 15-16).
Un punto cardine della disciplina è il corretto posizionamento del veicolo durante la manovra. Il sorpasso su carreggiata o semicarreggiata suddivisa in più corsie deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare, con ritorno a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Inoltre, il veicolo che sorpassa deve mantenere un’adeguata distanza laterale e completare la manovra in modo rapido e sicuro. Queste regole, previste dall’Art. 148, comma 3, garantiscono fluidità e prevedibilità delle traiettorie, riducendo conflitti tra flussi veicolari.
Non meno importante è il ruolo dell’utente sorpassato, chiamato ad agevolare il sorpasso e a non accelerare, specialmente sulle strade ad una corsia per senso di marcia, dove deve tenersi quanto più possibile sul margine destro. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata (in relazione anche alla densità del traffico opposto) non consentono un sorpasso facile e sicuro, i veicoli lenti, ingombranti o soggetti a limiti specifici devono rallentare e, se necessario, accostare appena possibile per favorire il deflusso. Nei centri abitati sono esclusi da tale obbligo i veicoli in servizio pubblico di linea per il trasporto di persone. Tali doveri sono fissati ai commi 4 e 5 dell’Art. 148.

Condizioni e limiti per eseguire un sorpasso
Prima di iniziare il sorpasso, il conducente è tenuto a verificare quattro condizioni essenziali. In sintesi: la visibilità deve essere sufficiente e la manovra deve potersi compiere senza pericolo o intralcio; il veicolo che precede nella stessa corsia non deve aver segnalato l’intenzione di effettuare a sua volta un sorpasso; nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o sulla corsia immediatamente a sinistra deve aver già iniziato un sorpasso; la strada deve essere libera per uno spazio adeguato a concludere il sorpasso, tenendo conto della differenza di velocità rispetto all’utente da superare e della presenza di utenti provenienti dal senso opposto o che precedono il veicolo da sorpassare. Questi requisiti, previsti dal comma 2, rappresentano la “checklist” operativa per valutare la fattibilità della manovra.
Quanto all’esecuzione, l’Art. 148 stabilisce che, previa idonea segnalazione, il conducente debba portarsi a sinistra del veicolo da superare, mantenere un’adeguata distanza laterale, superare con sollecitudine e rientrare a destra appena possibile senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, la manovra avviene sulla corsia immediatamente a sinistra di quella occupata dal veicolo sorpassato (comma 3). È consentito rimanere sulla corsia di sorpasso per eseguire un sorpasso successivo, purché ciò non costituisca intralcio per veicoli più rapidi in avvicinamento da tergo (comma 6). Queste regole sono concepite per armonizzare le velocità e prevenire manovre a zig-zag o rientri intempestivi.
Il sorpasso a destra costituisce un’eccezione tassativa. È ammesso quando il conducente del veicolo da superare ha segnalato che intende svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra, oppure su carreggiata a senso unico quando il veicolo da superare intenda arrestarsi a sinistra ed abbia già iniziato tale manovra (comma 7). Per i tram che non circolano su sede riservata, il sorpasso deve avvenire a destra, se la larghezza a destra del binario lo consente; su carreggiata a senso unico il sorpasso può avvenire su entrambi i lati (comma 8). Resta però vietato sorpassare a destra un tram o filobus fermi in mezzo alla carreggiata per salita e discesa dei viaggiatori quando non esiste salvagente (comma 9). Queste regole specifiche rendono coerente la disciplina con le caratteristiche infrastrutturali e di esercizio del trasporto su rotaia superficiale.
Il Codice prevede inoltre divieti espressi: è vietato sorpassare in prossimità o in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità, salvo che la strada abbia due carreggiate separate, oppure sia a senso unico, o disponga di almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e con apposita segnaletica orizzontale (comma 10). È vietato sorpassare un veicolo che a sua volta stia sorpassando, così come superare file di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per congestione, quando per farlo si debba invadere la parte di carreggiata destinata al senso opposto (comma 11). Il sorpasso è vietato in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, con quattro eccezioni: svolta a sinistra già segnalata e iniziata dal veicolo che si intende superare; strada a precedenza con due carreggiate separate, senso unico, o almeno due corsie per senso con corsie delimitate; veicoli a due ruote non a motore se non è necessario invadere la semicarreggiata opposta; circolazione regolata da semafori o agenti (comma 12). Infine, è vietato sorpassare in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere, salvo regolazione semaforica, e superare un veicolo fermo o rallentato su attraversamento pedonale per consentire l’attraversamento (comma 13).
Una novità di rilievo riguarda il sorpasso dei velocipedi: i veicoli a motore devono assicurare un adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità relativa e dell’ingombro, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, almeno 1,5 metri di distanza di sicurezza. La norma recepisce l’esigenza di tutelare la minore stabilità dei velocipedi e impone al conducente valutazioni puntuali di spazio e velocità. La violazione di tale prescrizione (comma 9-bis) comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative richiamate nel comma 16, primo periodo, come riportato nel testo dell’Art. 148 aggiornato.
Penalità per sorpasso non corretto
Il sistema sanzionatorio dell’Art. 148 distingue fra diverse condotte illecite. Per il sorpasso a destra al di fuori dei casi consentiti o per il sorpasso eseguito senza rispettare le condizioni preventive (comma 2), le modalità di esecuzione (comma 3) o le regole speciali sul sorpasso dei tram (comma 8), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al comma 15: da 83,00 a 332,00 euro (con pagamento in misura ridotta entro 5 giorni pari a 58,10 euro). La disposizione prevede anche specifiche decurtazioni di punti, con differenziazione in base al comma violato, e la sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di recidiva biennale nella violazione del comma 3. Il testo della norma dettaglia altresì l’estensione della sanzione a chi viola i commi 4, 5 e 7.
Le violazioni dei divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono punite dal comma 16 con una sanzione più elevata: da 167,00 a 665,00 euro. Quando invece non si osservi il divieto di cui al comma 14 (divieto ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t nei tratti in cui sia imposto da apposita segnaletica), la sanzione amministrativa sale da 327,00 a 1.308,00 euro. Il testo prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi per le violazioni del primo periodo del comma 16, e da due a sei mesi per quelle relative al comma 14; se il conducente possiede la patente da meno di tre anni, la sospensione va da tre a sei mesi. La norma precisa inoltre i casi in cui non è ammessa la riduzione del 30%.
| Condotta | Riferimento | Sanzione pecuniaria | Punti | Sospensione |
| Sorpasso a destra non consentito; inosservanza condizioni (accertamenti) o modalità (esecuzione) o regole sorpasso tram | Art. 148, comma 15 (rif. commi 2, 3, 8) | 83,00–332,00 € (58,10 € entro 5 gg) | 3 (rif. c. 2), 5 (rif. c. 3), 2 (rif. c. 8) | 1–3 mesi se recidiva biennale sul c. 3 |
| Violazioni dei divieti di sorpasso in curve/dossi/scarsa visibilità; sorpasso di chi sorpassa; divieto in intersezione; PL senza barriere; veicolo fermo/rallentato su attraversamento pedonale | Art. 148, comma 16 (rif. commi 9, 10, 11, 12, 13) | 167,00–665,00 € | Indicati in norma come 10 punti nei relativi casi | 1–3 mesi |
| Divieto per veicoli >3,5 t su tratti con segnale di divieto di sorpasso | Art. 148, comma 14; comma 16 (secondo periodo) | 327,00–1.308,00 € | 10 punti | 2–6 mesi; 3–6 mesi se patente <3 anni |
| Mancato rispetto della distanza laterale di almeno 1,5 m nel sorpasso dei velocipedi (ove possibile) | Art. 148, comma 9-bis; sanzioni comma 16 (primo periodo) | 167,00–665,00 € | Vedi regime generale di decurtazione applicabile | Vedi anche art. 218-ter per sospensione in relazione al punteggio |
Oltre alle sanzioni pecuniarie e alla decurtazione punti, la disciplina prevede la sospensione “in relazione al punteggio” ai sensi dell’Art. 218-ter, quando al momento dell’accertamento il punteggio residuo risulta inferiore a 20. L’elenco delle fattispecie comprende, per l’Art. 148, le violazioni di cui al comma 9-bis e la violazione del comma 15 riferita ai commi 2, 3 e 8. In pratica, alle sanzioni principali si può sommare una sospensione accessoria collegata alla situazione del punteggio, secondo quanto dettagliato dall’articolato su sospensione della patente in relazione al punteggio.
Per completezza, il Codice prevede anche conseguenze penali in caso di eventi lesivi provocati da comportamenti di guida particolarmente pericolosi. In via esemplificativa, il sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale (vietato dall’Art. 148, comma 13) che cagioni per colpa la morte o lesioni gravi/gravissime può rientrare tra le ipotesi sanzionate dall’Art. 222, con le pene ivi indicate. Si tratta di un quadro distinto dalle sanzioni amministrative del Titolo VI, ma che il legislatore richiama espressamente quando dall’illecito derivino conseguenze penalmente rilevanti, come riportato nella disciplina sulle sanzioni penali accessorie.
In conclusione, l’Art. 148 impone un approccio rigoroso alla manovra di sorpasso: verifica preventiva delle condizioni, esecuzione ordinata su corsia di sinistra con adeguata distanza laterale e rientro tempestivo, rispetto dei divieti e delle eccezioni tassative, attenzione speciale per utenti vulnerabili come i ciclisti (distanza laterale di almeno 1,5 m ove possibile). Il sistema sanzionatorio, graduato per specifiche condotte e rafforzato da misure accessorie, rende evidente che il sorpasso non è un atto “discrezionale”, ma una manovra ad alto impatto sulla sicurezza stradale che va pianificata e condotta in stretta aderenza alla norma.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.