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Quali sono le regole del Codice della Strada per la pubblicità lungo le strade e sui veicoli?

Disciplina della pubblicità stradale e sui veicoli secondo il Codice della Strada, con divieti, autorizzazioni, competenze degli enti e regime sanzionatorio

Pubblicità lungo le strade e sui veicoli: limiti, divieti e sanzioni nel Codice della Strada
diEzio Notte

La disciplina della pubblicità lungo le strade e sui veicoli è regolata in modo puntuale dal Codice della Strada, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione e prevenire ogni forma di distrazione o interferenza con la segnaletica ufficiale. In questo quadro, l’art. 23 rappresenta la norma cardine per chiunque voglia installare impianti pubblicitari in prossimità delle infrastrutture viarie o utilizzare i veicoli come supporto di messaggi promozionali. Comprendere divieti, limiti, autorizzazioni e sanzioni è fondamentale tanto per gli operatori del settore quanto per enti proprietari delle strade, imprese e privati che intendano sfruttare la visibilità offerta dalla rete stradale.

Quando la pubblicità lungo le strade è vietata o limitata

Il punto di partenza è il divieto generale di collocare, lungo le strade o in vista di esse, insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose visibili dai veicoli in transito che, per dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione, possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità o l’efficacia, o comunque arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, come stabilito dall’articolo 23 del Codice della Strada. La norma chiarisce anche che tali impianti non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide, introducendo un profilo di tutela dell’accessibilità che si affianca a quello della sicurezza. Ne deriva che la valutazione di liceità non riguarda solo il contenuto del messaggio, ma soprattutto l’impatto visivo e fisico dell’impianto sul contesto stradale.

Oltre al divieto di confusione con la segnaletica, l’art. 23 vieta espressamente cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché sorgenti e pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Questo aspetto è particolarmente rilevante nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità, dove un fascio luminoso mal orientato o un pannello eccessivamente brillante possono compromettere la capacità del conducente di percepire correttamente la strada, i segnali e gli altri utenti. La norma interviene anche sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, dove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, proprio per evitare che elementi estranei interferiscano con la leggibilità delle traiettorie e delle corsie.

Un ulteriore livello di limitazione riguarda specifiche categorie di strade. L’art. 23 prevede infatti che qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi sia vietata. Su queste infrastrutture, caratterizzate da velocità più elevate e da flussi di traffico intensi, il legislatore ha scelto una linea particolarmente restrittiva, consentendo la pubblicità solo nelle aree di servizio o di parcheggio e comunque a condizione che non sia visibile dalla carreggiata. Sono invece ammessi, se autorizzati dall’ente proprietario, i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, nonché le insegne di esercizio e specifici cartelli di valorizzazione e promozione del territorio, entro limiti e condizioni fissati con decreto ministeriale.

All’interno dei centri abitati, la disciplina mantiene il principio di tutela della sicurezza, ma introduce margini di flessibilità. L’art. 23 stabilisce che i comuni, nel rispetto del divieto di confusione con la segnaletica e delle esigenze di sicurezza della circolazione, possono concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari. Ciò consente di adattare la pianificazione degli impianti pubblicitari alle caratteristiche urbanistiche e commerciali del territorio, fermo restando che ogni scelta deve essere compatibile con la leggibilità dei segnali e con la visibilità delle intersezioni. In questo contesto si inserisce anche la possibilità, in deroga al divieto generale, di installare al centro delle rotatorie con area verde un cartello indicante il nome dell’impresa o dell’ente affidatario della manutenzione del verde, di dimensioni contenute e comunque soggetto alle regole autorizzative previste per gli impianti pubblicitari.

Autorizzazioni necessarie e competenze degli enti proprietari

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme dell’art. 23. Questo principio vale per tutte le tipologie di strade, con una ripartizione di competenze che tiene conto della classificazione viaria e della localizzazione degli impianti. L’autorizzazione non è un mero adempimento formale, ma lo strumento attraverso cui l’ente verifica la conformità dell’impianto alle distanze, alle caratteristiche tecniche, ai limiti di visibilità e alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa e dal regolamento. L’assenza di autorizzazione rende l’impianto abusivo, con conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia su quello della rimozione.

All’interno dei centri abitati, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità lungo le strade spetta ai comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Questo meccanismo di doppio livello garantisce che, pur nel quadro delle politiche locali di arredo urbano e comunicazione commerciale, siano rispettate le esigenze di sicurezza e funzionalità della rete viaria sovraordinata. Il nulla osta tecnico dell’ente proprietario ha la funzione di verificare che l’impianto non interferisca con la geometria della strada, con la segnaletica esistente e con le condizioni di visibilità, soprattutto in corrispondenza di intersezioni, curve o tratti critici.

Fuori dai centri abitati, la competenza autorizzativa resta in capo all’ente proprietario della strada, che esercita i poteri previsti anche dall’art. 14 in materia di manutenzione, gestione, arredo e controllo tecnico delle pertinenze stradali. L’ente proprietario è tenuto non solo a rilasciare le autorizzazioni, ma anche a vigilare sul rispetto delle condizioni imposte e a segnalare agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni del titolo relativo alle pertinenze e agli impianti. In questo quadro, la pubblicità stradale è considerata una forma di utilizzo particolare della strada e delle sue pertinenze, che richiede un bilanciamento tra interessi economici e tutela della circolazione.

Le autorizzazioni rilasciate per gli impianti pubblicitari si inseriscono nel sistema generale delle concessioni e autorizzazioni per l’uso e l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze disciplinato dall’art. 27. I relativi provvedimenti indicano condizioni e prescrizioni tecniche o amministrative, la somma dovuta per l’uso concesso e la durata, che non può eccedere un limite massimo temporale. L’autorità competente può revocare o modificare tali provvedimenti in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo. Inoltre, può essere richiesto un deposito cauzionale e il titolare è tenuto a tenere sul luogo dell’installazione l’atto autorizzatorio o copia conforme, da esibire su richiesta degli organi di controllo, pena specifica sanzione amministrativa in caso di mancata presentazione.

Divieti specifici per scritte e insegne sui veicoli

La disciplina della pubblicità non si limita agli impianti lungo le strade, ma riguarda anche l’uso dei veicoli come supporto di messaggi promozionali. L’art. 23 vieta espressamente l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. Il divieto è motivato dall’esigenza di evitare fonti di abbagliamento o distrazione per gli altri conducenti, soprattutto in condizioni di circolazione notturna o in galleria, dove la percezione visiva è particolarmente delicata. La luce emessa da un’insegna pubblicitaria potrebbe infatti sovrapporsi o confondersi con quella dei dispositivi di illuminazione e segnalazione del veicolo, compromettendo la chiarezza delle informazioni essenziali per la sicurezza.

Accanto al divieto di insegne luminose, la norma consente l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti sui veicoli, ma solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, a condizione che sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. Ciò significa che, pur essendo ammessa una certa forma di personalizzazione pubblicitaria dei veicoli, questa deve rispettare criteri tecnici precisi in termini di materiali, dimensioni, posizionamento e caratteristiche ottiche. La finalità è garantire che gli elementi rifrangenti non interferiscano con i dispositivi obbligatori del veicolo, come luci, catadiottri e targa, né creino effetti visivi ingannevoli.

Un ulteriore profilo riguarda il contenuto della pubblicità relativa ai veicoli. L’art. 23 stabilisce che è vietata la pubblicità, relativa ai veicoli e sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Questo divieto non si limita all’aspetto grafico o formale, ma investe il messaggio veicolato, che non può incitare a comportamenti pericolosi, contrari alle regole di prudenza, o comunque incompatibili con i principi di sicurezza della circolazione. La norma si coordina con il principio generale secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale, sancito dall’art. 140.

Infine, la pubblicità fonica sulle strade è consentita solo agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Anche in questo caso, l’obiettivo è evitare che messaggi sonori diffusi lungo le strade o dai veicoli possano distrarre i conducenti o coprire segnali acustici rilevanti per la sicurezza, come sirene di emergenza o avvisi di altri utenti. La combinazione di divieti e condizioni per la pubblicità luminosa, rifrangente, contenutistica e fonica sui veicoli e lungo le strade delinea un quadro in cui la comunicazione commerciale è ammessa solo se compatibile con la funzione primaria della rete viaria: garantire uno spostamento sicuro e ordinato di persone e merci.

Sanzioni e rimozione degli impianti pubblicitari irregolari

L’art. 23 prevede un articolato sistema sanzionatorio per chi viola le disposizioni in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli. In caso di installazione di impianti pubblicitari in violazione dei divieti relativi a forma, dimensioni, ubicazione, caratteristiche luminose o rifrangenti, ovvero in assenza di autorizzazione, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie, la cui misura è graduata in funzione della gravità della violazione e della tipologia di strada interessata. Le sanzioni colpiscono sia chi ha materialmente collocato l’impianto sia, nei casi previsti, il soggetto nel cui interesse la pubblicità è effettuata, in un’ottica di responsabilizzazione dell’intera filiera.

Accanto alla sanzione pecuniaria, la norma contempla la rimozione degli impianti pubblicitari irregolari. L’ente proprietario della strada, una volta accertata la violazione, può disporre la rimozione d’ufficio degli impianti abusivi o non conformi, ponendo le spese a carico del responsabile. Questa misura ha natura ripristinatoria e mira a eliminare rapidamente ogni elemento che possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione, ripristinando le condizioni di sicurezza e di corretta percezione della segnaletica. La rimozione può riguardare non solo i cartelli e le insegne, ma anche eventuali supporti, strutture e collegamenti che insistono sulle pertinenze stradali.

Quando la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità si inserisce in un più ampio utilizzo irregolare delle pertinenze stradali, trovano applicazione anche le regole generali dell’art. 27, che prevedono l’obbligo per l’autore della violazione di riparare gli eventuali danni derivanti dalle opere, occupazioni o depositi non autorizzati e consentono all’autorità competente di revocare o modificare i provvedimenti autorizzatori per motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale. Inoltre, la mancata esibizione del titolo autorizzatorio sul luogo dell’installazione comporta una specifica sanzione amministrativa, a conferma dell’importanza attribuita al controllo immediato da parte degli organi di polizia stradale.

In presenza di violazioni che incidono sulla sicurezza della circolazione, le sanzioni previste dall’art. 23 si coordinano con il sistema generale delle sanzioni amministrative accessorie, che può comprendere l’obbligo di ripristino dei luoghi a spese del trasgressore secondo le norme del titolo dedicato alle sanzioni. L’insieme di sanzioni pecuniarie, rimozione coattiva e obblighi di ripristino ha una funzione sia repressiva sia preventiva, scoraggiando l’installazione di impianti non conformi e promuovendo una gestione della pubblicità stradale coerente con le esigenze di sicurezza, leggibilità della segnaletica e tutela degli utenti più vulnerabili.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.