Quali sono le regole per usare il cellulare alla guida e quali sanzioni ci sono?
Guida alle regole del Codice della Strada sull’uso del cellulare alla guida, con spiegazione di sanzioni, punti patente e accorgimenti consentiti
L’uso del cellulare alla guida è uno dei comportamenti più discussi quando si parla di sicurezza stradale. Il Codice della Strada disciplina in modo specifico l’impiego di apparecchi e dispositivi durante la marcia, prevedendo obblighi precisi per i conducenti e un sistema di sanzioni che può arrivare fino alla sospensione della patente nei casi più gravi o reiterati. In questo articolo analizziamo cosa si intende per uso di dispositivi durante la marcia, quali sono le conseguenze sanzionatorie e quali accorgimenti sono ammessi, basandoci esclusivamente sulle disposizioni contenute nel Codice della Strada, con particolare riferimento all’art. 173 e alle norme collegate.
Cosa si intende per uso di dispositivi durante la marcia
Nel Codice della Strada, l’uso di dispositivi durante la marcia è disciplinato dall’articolo 173 del Codice della Strada, che riguarda gli apparecchi radiotelefonici e altri dispositivi a bordo dei veicoli. La norma stabilisce che il conducente non può utilizzare durante la marcia apparecchi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Il riferimento è in particolare agli apparecchi radiotelefonici, categoria nella quale rientrano i telefoni cellulari e, più in generale, i dispositivi che consentono comunicazioni vocali o scambio di dati. L’obiettivo è evitare distrazioni e garantire che il conducente mantenga il pieno controllo del veicolo in ogni momento.
L’art. 173 individua come condotta vietata l’uso di tali apparecchi “durante la marcia”, espressione che richiama la fase in cui il veicolo è effettivamente in movimento. La norma non si limita al solo atto di parlare al telefono, ma comprende tutte le modalità di utilizzo che richiedano l’impiego delle mani o distolgano in modo significativo l’attenzione dalla guida. In questo quadro, l’uso del cellulare per telefonare tenendolo in mano, per digitare messaggi o per interagire con applicazioni rientra nella tipologia di comportamenti che la disposizione intende prevenire, proprio perché incidono sulla capacità di controllo del mezzo e sulla prontezza di reazione del conducente.
È importante sottolineare che l’art. 173 non si applica solo alle autovetture, ma a tutti i veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida. Questo significa che le regole sull’uso dei dispositivi durante la marcia riguardano anche motocicli, veicoli commerciali, autobus e, più in generale, ogni mezzo che circola su strada con obbligo di abilitazione alla guida. La ratio è unitaria: evitare che l’attenzione del conducente venga compromessa da attività accessorie, indipendentemente dal tipo di veicolo condotto, perché il rischio per la sicurezza stradale è analogo.
La disciplina dell’art. 173 si inserisce nel più ampio sistema di norme che regolano il comportamento del conducente e la sicurezza della circolazione. Pur non essendo direttamente collegato, è utile ricordare che il Codice definisce in modo generale la strada come area destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, e che molte disposizioni mirano a garantire fluidità e sicurezza del traffico. In questo contesto, l’uso improprio di dispositivi elettronici durante la marcia è considerato un fattore di rischio che può incidere sulla capacità di rispettare segnali, limiti di velocità e distanze di sicurezza, con possibili conseguenze anche su altre norme del Codice.
Sanzioni e decurtazione punti previste
L’art. 173 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per chi utilizza apparecchi radiotelefonici o altri dispositivi vietati durante la marcia. La norma stabilisce un importo minimo e massimo della sanzione, che rientra nel sistema generale delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinato dal Codice e dalle norme richiamate dall’art. 194, il quale rinvia alla legge quadro sulle sanzioni amministrative. L’importo concreto viene determinato in base ai criteri generali previsti, ma il Codice indica chiaramente che la violazione dell’obbligo di non usare tali dispositivi comporta il pagamento di una somma di denaro, con possibilità di applicazione degli istituti ordinari (ad esempio il pagamento in misura ridotta, se e come previsto dalle norme generali).
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’art. 173 prevede anche la decurtazione di punti dalla patente di guida, inserendo la violazione nel sistema del cosiddetto “patente a punti”. Il numero di punti sottratti è stabilito dalla norma e si aggiunge alla sanzione economica, incidendo direttamente sulla posizione del conducente nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La perdita di punti è particolarmente rilevante perché, al raggiungimento di determinate soglie, può comportare ulteriori conseguenze, come l’obbligo di revisione della patente o la sospensione, secondo quanto previsto da altre disposizioni del Codice, tra cui l’art. 128 sulla revisione della patente.
Un aspetto di rilievo è il collegamento tra la violazione dell’art. 173 e l’art. 218-ter, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Quest’ultima norma prevede che, quando il punteggio residuo è inferiore a venti punti, alcune violazioni, tra cui espressamente quella dell’art. 173, comma 3-bis, possano comportare la sospensione della patente per un periodo determinato. In particolare, l’art. 218-ter stabilisce che, se al momento dell’accertamento il conducente ha un punteggio inferiore a venti ma almeno pari a dieci, la sospensione può essere disposta per sette giorni, mentre se il punteggio è inferiore a dieci punti, la sospensione può arrivare a quindici giorni. Questo meccanismo rende ancora più gravosa la recidiva o la commissione della violazione da parte di chi ha già subito altre decurtazioni.
Per comprendere meglio l’impatto complessivo delle sanzioni legate all’uso del cellulare alla guida, è utile sintetizzare in una tabella gli elementi principali previsti dal Codice della Strada, fermo restando che i valori economici e i punti indicati derivano dalle disposizioni dell’art. 173 e dalle norme collegate sul sistema a punti e sulla sospensione della patente.
| Violazione | Norma violata | Sanzione pecuniaria | Punti patente | Ulteriori effetti |
| Uso di apparecchi radiotelefonici o dispositivi vietati durante la marcia | Art. 173 | Sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti previsti dall’art. 173 | Decurtazione punti come previsto dall’art. 173 | Incidenza sul punteggio complessivo; possibile attivazione di revisione patente ex art. 128 |
| Violazione art. 173 con punteggio residuo inferiore a 20 punti | Art. 173 + Art. 218-ter | Come sopra | Come sopra | Sospensione patente 7 giorni (punteggio < 20 e ≥ 10) o 15 giorni (punteggio < 10) ex art. 218-ter |
Accorgimenti ammessi: vivavoce e supporti fissi
L’art. 173, pur vietando l’uso di apparecchi radiotelefonici che comportino l’allontanamento delle mani dal volante, ammette alcune modalità di utilizzo che non incidono in modo significativo sul controllo del veicolo. La norma consente infatti l’impiego di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente mantenga sempre la possibilità di avere entrambe le mani libere per la guida. Ciò significa che i dispositivi devono essere configurati in modo da non richiedere la presa manuale del telefono o manipolazioni prolungate durante la marcia. L’uso del vivavoce è quindi ammesso se l’interazione con il dispositivo non compromette la prontezza di reazione e non costringe il conducente a distogliere lo sguardo dalla strada per tempi incompatibili con la sicurezza.
Un altro aspetto rilevante riguarda l’uso di supporti fissi per il posizionamento del dispositivo. L’art. 173 consente l’impiego di apparecchi installati su supporti che ne garantiscano la stabilità e riducano la necessità di manipolazione durante la marcia. In questo modo, il dispositivo può essere utilizzato, ad esempio, per funzioni di consultazione visiva rapida, sempre nel rispetto del principio generale di non distogliere l’attenzione dalla guida oltre il limite compatibile con la sicurezza. La norma non entra nel dettaglio delle tipologie di supporto, ma il criterio guida resta quello del mantenimento del controllo del veicolo e dell’assenza di manovre che richiedano l’uso continuativo delle mani sul dispositivo.
È importante sottolineare che, anche quando si utilizzano vivavoce o supporti fissi, il conducente resta comunque responsabile del proprio comportamento di guida. Se l’uso del dispositivo, pur formalmente conforme all’art. 173, dovesse tradursi in una condotta pericolosa o in un mancato rispetto di altre norme del Codice (ad esempio in materia di velocità, distanza di sicurezza o rispetto della segnaletica), potrebbero comunque configurarsi ulteriori violazioni. Il sistema sanzionatorio del Codice della Strada è infatti strutturato in modo da considerare ogni singola condotta che incida sulla sicurezza, e l’uso di dispositivi elettronici non costituisce un’esimente rispetto ad altri obblighi di prudenza e diligenza.
In sintesi, gli accorgimenti ammessi dall’art. 173 – come il vivavoce e i supporti fissi – rappresentano una forma di compromesso tra le esigenze di comunicazione del conducente e la necessità di garantire la sicurezza della circolazione. Tuttavia, la scelta di utilizzare tali strumenti deve essere sempre guidata dal principio di massima attenzione alla guida: il Codice non autorizza un uso indiscriminato del cellulare, ma solo quelle modalità che non comportano l’allontanamento delle mani dal volante e non determinano una distrazione incompatibile con il dovere di controllo costante del veicolo.
Fonti normative
- Art. 173 – Uso di apparecchi radiotelefonici a bordo dei veicoli
- Art. 218-ter – Sospensione della patente in relazione al punteggio
- Art. 128 – Revisione della patente di guida
- Art. 2 – Definizione e classificazione delle strade
- Art. 194 – Disposizioni di carattere generale
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.