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Quali sono le regole sui passaggi pedonali nel 2025?

Codice della Strada 2025: attraversamenti pedonali, precedenza, obblighi per conducenti e pedoni, sanzioni e punti patente (Art. 191, rinvio Art. 218-ter)

Passaggi pedonali: regole e comportamenti da tenere nel 2025
diEzio Notte

I passaggi pedonali sono un punto nevralgico della convivenza tra utenti della strada: qui si incontrano mobilità motorizzata, pedoni, persone con disabilità, segnali orizzontali e, talvolta, semafori. Per orientarsi correttamente nel 2025 è essenziale attenersi unicamente a ciò che prevede il Codice della Strada (CDS). In questo articolo spieghiamo cosa dicono le norme vigenti sui passaggi pedonali, chi ha la precedenza nelle diverse situazioni e quali sono le conseguenze in caso di infrazione, citando sempre gli articoli di riferimento del CDS e senza introdurre elementi esterni o interpretazioni non supportate.

Cosa prevede il Codice della Strada sui passaggi pedonali?

Il punto di partenza è la definizione legale di attraversamento pedonale. Il CDS qualifica l’“attraversamento pedonale” come la parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito da un lato all’altro della strada godono di precedenza rispetto ai veicoli. È una definizione chiara che fa capire come il passaggio pedonale non sia una semplice “zebratura”, ma un dispositivo normativo a tutela del pedone, con effetti precisi sul comportamento richiesto ai conducenti e ai pedoni stessi. Questa definizione è il riferimento basilare per interpretare tutte le altre norme che riguardano la segnaletica orizzontale e le regole di precedenza in prossimità delle strisce.

Il CDS disciplina anche, in modo espresso, il significato delle strisce e degli attraversamenti all’interno del sistema dei “segnali orizzontali”. In corrispondenza dei passaggi pedonali, i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno già iniziato l’attraversamento. Non è una facoltà, è un obbligo. La norma rimarca inoltre l’accessibilità: gli attraversamenti devono essere sempre fruibili anche dalle persone non deambulanti su sedia a ruote; in favore dei non vedenti possono essere apposti segnali a pavimento o altri segnali di pericolo. Questi elementi integrano la funzione protettiva del passaggio pedonale, collegando l’obbligo di precedenza alla reale fruibilità dello spazio da parte di tutti.

Oltre alla cornice segnaletica, il CDS disciplina il comportamento dei conducenti in modo diretto. Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, i conducenti devono rallentare gradualmente e, se necessario, fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti o nelle loro immediate prossimità. La stessa logica vale per chi svolta in un’altra strada con attraversamento all’ingresso: occorre dare precedenza rallentando e, se necessario, arrestando il veicolo, purché ai pedoni non sia vietato il passaggio (ad esempio da un semaforo pedonale rosso). Questa norma, cardine della sicurezza nei pressi delle strisce, rende esplicito il dovere di attenzione e di moderazione della velocità in avvicinamento.

Il CDS considera anche il caso, frequente in molte strade extraurbane o in tratti urbani, in cui non vi siano attraversamenti pedonali. In tale situazione, se il pedone ha già impegnato la carreggiata iniziando l’attraversamento, i conducenti devono consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Questo obbligo si affianca alle regole rivolte ai pedoni: in assenza di attraversamenti o quando distino oltre 100 metri, il pedone può attraversare solo perpendicolarmente e con la dovuta attenzione, e se si accinge ad attraversare in zona sprovvista di strisce deve dare la precedenza ai veicoli. L’equilibrio tra doveri di prudenza del pedone e obblighi dei conducenti garantisce la protezione di chi è più esposto, pur senza introdurre zone grigie.

Quali sono le regole sui passaggi pedonali nel 2025?

Chi ha la precedenza sui passaggi pedonali?

Su un attraversamento regolarmente segnalato, i pedoni hanno diritto di precedenza. I conducenti devono ridurre la velocità e fermarsi se necessario, soprattutto quando i pedoni sono già sulle strisce o stanno per entrarvi. Se l’area è dotata di semafori o se sono presenti agenti di polizia, la precedenza è regolata dalle indicazioni semaforiche o manuali, ma resta fermo che, quando ai pedoni non è vietato il passaggio, il conducente che svolta deve comunque garantire la precedenza e la sicurezza dell’attraversamento. Questa impostazione evita conflitti agli incroci e tutela i pedoni in una fase critica come la svolta dei veicoli.

In assenza di attraversamenti pedonali, il diritto di precedenza si articola in modo diverso. Se il pedone ha già iniziato a traversare la carreggiata, il conducente deve permettergli di completare l’attraversamento in sicurezza. Viceversa, il pedone che si accinge a passare in un punto privo di strisce deve dare la precedenza ai veicoli in transito e rispettare le cautele imposte dalla perpendicolarità del passaggio e dall’attenzione necessaria a evitare pericoli. Questa reciprocità di responsabilità delimita con chiarezza i confini della precedenza e riduce l’ambiguità in situazioni prive di segnaletica orizzontale.

Il CDS riconosce una tutela rafforzata per le persone con disabilità e per alcune categorie vulnerabili. I conducenti devono fermarsi quando attraversa o si accinge ad attraversare una persona con ridotte capacità motorie, su carrozzella, munita di bastone bianco, accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rosso (in caso di persona sordocieca), o comunque riconoscibile. Inoltre, è richiesto di prevenire situazioni di pericolo prevedibili legate a comportamenti maldestri di bambini o anziani. Questo dovere sposta l’asticella della prudenza su un livello più alto, valorizzando l’anticipo e l’osservazione attenta dell’ambiente di guida.

Per completare il quadro, occorre ricordare che l’obbligo di precedenza in corrispondenza dei passaggi pedonali è una regola “di base” dei segnali orizzontali e si accompagna alla responsabilità di leggere correttamente l’assetto della strada (marcature, eventuali isole salvagente, accessi protetti). In aree costituite per favorire la mobilità dolce, come aree pedonali o alcune tipologie di strade urbane ciclabili, il CDS richiama una particolare attenzione verso pedoni e ciclisti, in armonia con le regole generali della precedenza. Anche se questo richiamo non modifica la priorità delle strisce pedonali, rafforza l’orientamento prudenziale nei contesti a forte promiscuità d’uso.

Cosa succede in caso di infrazione?

Le conseguenze per chi non rispetta le regole in corrispondenza dei passaggi pedonali sono definite con precisione. La violazione degli obblighi di cui all’art. 191 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 167,00 € e 665,00 €, con pagamento in misura ridotta entro 5 giorni pari a 116,90 €. Accanto alla sanzione pecuniaria, il CDS prevede la decurtazione di punti dalla patente, differenziando i casi: 8 punti quando non si concede la precedenza ai pedoni sulle strisce o nelle immediate prossimità, 4 punti quando non si consente a un pedone già impegnato nell’attraversamento su strada priva di strisce di raggiungere il lato opposto in sicurezza, 8 punti quando non ci si ferma davanti a persone con disabilità o equiparate. Il riferimento a una possibile sospensione breve della patente è esplicitamente richiamato.

InfrazioneRiferimentoSanzionePuntiNote
Mancata precedenza ai pedoni su attraversamento o nelle immediate prossimitàArt. 191, comma 1167,00 € – 665,00 € (pagamento entro 5 gg: 116,90 €)8Rallentare gradualmente e fermarsi se necessario
Mancata tutela del pedone già in attraversamento su strada priva di strisceArt. 191, comma 2167,00 € – 665,00 € (pagamento entro 5 gg: 116,90 €)4Consentire il completamento dell’attraversamento in sicurezza
Mancato arresto davanti a persona invalida, con bastone bianco/bianco-rosso o cane guidaArt. 191, comma 3167,00 € – 665,00 € (pagamento entro 5 gg: 116,90 €)8Obbligo di fermarsi e prevenire situazioni di pericolo

Per completezza, ricordiamo che il richiamo alla “sospensione breve” è contenuto nella disciplina sanzionatoria dell’art. 191, con rinvio all’art. 218-ter. Poiché in questa sede utilizziamo esclusivamente i testi del CDS disponibili, ci limitiamo a segnalare l’esistenza del rinvio senza dettagliare le condizioni applicative, attenendoci al dato normativo testuale che accompagna l’articolo sanzionatorio. L’impostazione resta tuttavia chiara: la tutela della vita e dell’incolumità dei pedoni è prioritaria e gli strumenti sanzionatori mirano a renderla effettiva.

Oltre alle sanzioni, merita attenzione l’aspetto operativo: avvicinandosi a un passaggio pedonale, il conducente deve leggere contesto e segnaletica, moderare la velocità, mantenere il controllo del veicolo e prepararsi a fermarsi. Se l’attraversamento è regolato da semafori, valgono le regole dei segnali luminosi e, quando il passaggio ai pedoni non è vietato, durante la svolta permane il dovere di dare precedenza. Questo raccordo tra obblighi derivanti dai segnali orizzontali e dalle lanterne semaforiche delimita con precisione le condotte attese negli scenari più comuni di traffico urbano.

Infine, va richiamato l’equilibrio con i doveri dei pedoni. Il CDS stabilisce che, quando non vi sono attraversamenti o quando essi distano oltre 100 metri, l’attraversamento va effettuato perpendicolarmente e con massima attenzione; se ci si accinge a farlo in una zona sprovvista di strisce, occorre dare la precedenza ai veicoli in transito. Dall’altra parte, il conducente deve comunque proteggere chi ha già iniziato l’attraversamento, anche in mancanza di strisce. Questa reciprocità consente di ridurre i conflitti e rendere più sicuro ogni attraversamento, a beneficio della comunità stradale nel suo complesso.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.