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Quali sono le sanzioni per eccesso di velocità secondo il Codice della Strada?

Sanzioni e punti per eccesso di velocità: limiti, importi, sospensioni secondo Art. 142 Codice della Strada

Eccesso di velocità: sanzioni e conseguenze
credits: Vanna Phon | Unsplash

Questo articolo fornisce un quadro tecnico e aggiornato delle sanzioni per eccesso di velocità previste dal Codice della Strada, con riferimento puntuale all’Art. 142. La trattazione parte dai limiti vigenti, per poi analizzare in dettaglio le fasce di superamento e i relativi importi, gli aumenti notturni e i casi di raddoppio. Chiude una sezione dedicata alla decurtazione dei punti e alle sospensioni della patente, incluse le ipotesi di reiterazione. Tutte le informazioni che seguono derivano esclusivamente dal testo del Codice della Strada disponibile per questo Assistant, con citazioni puntuali delle norme rilevanti.

Limiti di velocità attuali

I limiti massimi generali stabiliti dall’Art. 142, comma 1, prevedono: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali e 50 km/h nei centri abitati. Per le strade urbane con caratteristiche costruttive e funzionali adeguate, il limite può essere elevato fino a 70 km/h, previa apposita segnaletica. Inoltre, su autostrade a tre corsie più emergenza per senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media, il limite può essere elevato fino a 150 km/h, sempre con segnalazione e alle condizioni indicate dalla norma. In caso di precipitazioni atmosferiche il limite massimo scende a 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali, come previsto dallo stesso comma 1 dell’Art. 142 .

Entro questi limiti massimi, gli enti proprietari della strada possono fissare limiti diversi, sia massimi sia minimi, quando lo richiedano le caratteristiche del tratto; sono tenuti a segnalare tali limiti e ad aggiornarli al venir meno delle cause che li hanno motivati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti degli enti che risultino in contrasto con i criteri del Codice, e perfino imporre limiti in sostituzione dell’ente inadempiente, con rivalsa delle spese. Tutte queste facoltà sono delineate dall’Art. 142, comma 2 . Inoltre, al di fuori dei centri abitati, riduzioni della velocità possono essere disposte anche per ragioni ambientali dalle Regioni e Province autonome, con sanzioni applicate ai sensi dell’Art. 142 per le eventuali violazioni, come stabilito dall’Art. 6, commi 1-bis, 1-quinquies e correlati .

Per alcune categorie di veicoli la legge fissa limiti specifici: ciclomotori 45 km/h; veicoli ADR classe 1 (esplosivi) carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati e 30 km/h in centro; macchine agricole e operatrici 40 km/h su pneumatici (15 km/h in altri casi); quadricicli 80 km/h fuori centri abitati; “treni” veicolari (art. 54, comma 1, lett. h, i, l) 70 km/h fuori centri e 80 km/h in autostrada; autobus e filobus oltre 8 t: 80 km/h fuori centri e 100 km/h in autostrada; veicoli per trasporto cose >3,5 t e fino a 12 t: 80/100 km/h; veicoli per trasporto cose >12 t: 70/80 km/h; autocarri >5 t usati per trasporto persone ai sensi dell’Art. 82, comma 6: 70/80 km/h; mezzi d’opera a pieno carico: 40 km/h nei centri e 60 km/h fuori centri. Queste soglie sono previste dall’Art. 142, comma 3; la segnalazione del limite sul retro del veicolo è prescritta dal comma 4 per quasi tutte le categorie elencate .

È utile richiamare alcune regole operative d’accertamento. L’Art. 142 prevede l’uso di apparecchi e sistemi di rilevamento, con modalità stabilite dal Ministero; in presenza di più infrazioni, commesse dallo stesso veicolo entro un’ora e su tratti dello stesso ente, può applicarsi — se più favorevole — la sanzione per la violazione più grave aumentata di un terzo (comma 6-ter). La norma richiama anche le disposizioni dell’Art. 198-bis sugli illeciti reiterati. Tali principi incidono sull’applicazione pratica delle sanzioni pecuniarie, integrandosi con i limiti e con le condizioni di esercizio del controllo prescritte dall’Art. 142 .

Sanzioni economiche previste

Le sanzioni per eccesso di velocità sono graduate in fasce di superamento del limite e possono essere maggiorate in orario notturno. La misura ordinaria e quella ridotta per pagamento entro cinque giorni, nonché le maggiorazioni per violazioni commesse tra le 22 e le 7 (aumento di un terzo ai sensi dell’Art. 195, comma 2-bis), sono dettagliate nell’Art. 142 per ciascuna fascia. Per chiarezza operativa, di seguito si rappresentano le principali soglie con gli importi previsti e gli elementi accessori rilevanti, così come risultano dal testo vigente consultato.

Fascia di superamentoImporto base (range)Pag. 5 ggNotturna 22–7Note
Fino a 10 km/h€ 42,00 – € 173,00€ 29,40€ 56,00 (misura ridotta € 39,20)Comma 7 Art. 142; anche per limiti minimi
Oltre 10 e fino a 40 km/h€ 173,00 – € 694,00€ 121,10€ 230,67 (misura ridotta € 161,47)Comma 8 Art. 142; 3 punti
Oltre 40 e fino a 60 km/h€ 543,00 – € 2.170,00Riduzione 30% non consentita€ 724,00Sospensione 1–3 mesi; 6 punti; comma 9 Art. 142
Oltre 60 km/h€ 845,00 – € 3.382,00Riduzione 30% non consentita€ 1.126,67Sospensione 6–12 mesi; 10 punti; comma 9-bis Art. 142

Le sanzioni della tabella sono quelle ordinarie per veicoli “comuni”. Se l’infrazione è commessa alla guida di specifiche categorie elencate dall’Art. 142, comma 3 (ad esempio, veicoli pesanti per trasporto cose, autobus oltre 8 t, mezzi d’opera a pieno carico), le sanzioni pecuniarie e accessorie sono raddoppiate ai sensi del comma 11. La norma precisa anche i casi in cui l’eccesso oltre la taratura del limitatore di velocità comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 179 per limitatore non funzionante o alterato, con importi dedicati e accompagnamento del mezzo in officina .

Per le violazioni di oltre 10 e fino a 40 km/h all’interno dei centri abitati, è stata introdotta una specifica aggravante: se la violazione avviene almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano una ulteriore sanzione amministrativa da € 220,00 a € 880,00 (senza riduzione del 30%) e la sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Questa previsione, segnalata nel testo come periodo aggiunto, decorre dalla data indicata nella legge di modifica riportata nel Codice consultato. La previsione è collocata in coda alla disciplina della fascia del comma 8 dell’Art. 142 ed è chiaramente evidenziata nel documento di riferimento .

Un’ulteriore regola di calcolo delle sanzioni riguarda le violazioni multiple rilevate al medesimo veicolo e sullo stesso ambito stradale. Se, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, sono accertate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis in un periodo non superiore a un’ora, si applicano — se più favorevoli — le sanzioni per la violazione più grave aumentate di un terzo (comma 6-ter). La disposizione rinvia, per quanto compatibile, all’Art. 198-bis del Codice, che contiene regole generali sugli illeciti reiterati e i relativi effetti sanzionatori. Si tratta di norme che incidono sul computo finale delle sanzioni pecuniarie in situazioni di pluralità di infrazioni ravvicinate .

  • Maggiore onerosità notturna: tutte le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa tra le 22 e le 7, come regola generale indicata nel Codice e ribadita nelle singole voci dell’Art. 142 riportate nel documento consultato .
  • Pagamento in misura ridotta: per le fasce fino a 40 km/h l’Art. 142 indica l’importo ridotto entro 5 giorni; per le fasce oltre 40 km/h la riduzione del 30% non è consentita, come esplicitato ai commi 9 e 9-bis .
  • Raddoppio per specifiche categorie di veicoli: vale per sanzioni pecuniarie e accessorie, se si guida uno dei veicoli elencati al comma 3 dell’Art. 142 .

Decurtazione punti e sospensione patente

La decurtazione dei punti segue la tabella dell’Art. 126-bis del Codice. Per l’eccesso di oltre 10 e fino a 40 km/h (Art. 142, comma 8) sono previsti 3 punti; per il superamento di oltre 40 e fino a 60 km/h (Art. 142, comma 9) i punti decurtati sono 6; per il superamento di oltre 60 km/h (Art. 142, comma 9-bis) la decurtazione è di 10 punti. Il documento consultato riporta espressamente tali valori nella tabella riepilogativa dei punteggi, evidenziando la corrispondenza tra la fascia d’infrazione e i punti sottratti alla patente del conducente, secondo il sistema a crediti vigente .

Oltre alla decurtazione punti, l’eccesso di velocità comporta sanzioni accessorie sulla patente. Per la fascia oltre 40 e fino a 60 km/h la sospensione della patente è da uno a tre mesi; per la fascia oltre 60 km/h la sospensione va da sei a dodici mesi, come specificato nei commi 9 e 9-bis dell’Art. 142. Queste durate sono parte integrante del trattamento sanzionatorio per eccesso di velocità e si applicano secondo le norme del Titolo VI del Codice, come richiamato nelle stesse disposizioni .

La disciplina contempla anche la reiterazione nel biennio delle violazioni più gravi. Se il titolare di patente commette una ulteriore violazione del comma 9 (oltre 40 e fino a 60 km/h) entro due anni, scatta una sospensione più lunga, da otto a diciotto mesi. Inoltre, quando il titolare di patente incorra, nel termine di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis (oltre 60 km/h), la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, in base a quanto indicato nel testo dell’Art. 142, comma 12 e 12-bis del documento consultato .

Infine, è importante ricordare due ulteriori profili: primo, per alcune categorie di veicoli indicati al comma 3 dell’Art. 142 le sanzioni pecuniarie e accessorie si raddoppiano, con impatto anche sulle sospensioni; secondo, per i veicoli obbligati al limitatore di velocità l’eccesso oltre la taratura del dispositivo comporta l’applicazione delle sanzioni dell’Art. 179 (commi 2-bis e 3) relative al limitatore non funzionante o alterato, con importi propri e accompagnamento del mezzo presso officina. Entrambi i meccanismi sono espressamente previsti dall’Art. 142, comma 11, in collegamento con l’Art. 179, e costituiscono rilevanti aggravanti per chi conduce veicoli soggetti a tali regimi tecnici .

  • Riepilogo punti: 3 punti (oltre 10 e fino a 40 km/h), 6 punti (oltre 40 e fino a 60 km/h), 10 punti (oltre 60 km/h), come da tabella dell’Art. 126-bis per i corrispondenti commi dell’Art. 142 .
  • Sospensioni: 1–3 mesi (oltre 40 e fino a 60 km/h), 6–12 mesi (oltre 60 km/h). In caso di reiterazione biennale: 8–18 mesi per nuova violazione del comma 9; revoca della patente per nuova violazione del comma 9-bis .
  • Notturno: aumento generale di un terzo per violazioni 22–7, come da disciplina generale riportata nel Codice e richiamata dai singoli commi dell’Art. 142 nel documento consultato .

In conclusione, l’Art. 142 del Codice della Strada configura un sistema sanzionatorio progressivo e tecnicamente articolato: limiti generali e particolari per categorie di veicoli; fasce di superamento con importi e riduzioni ben definite; aumenti in fascia notturna; raddoppi per taluni veicoli; integrazione con i dispositivi di controllo e con le norme sugli illeciti reiterati; e, sul piano della patente, decurtazioni e sospensioni fino alla revoca in caso di reiterazione grave. Per circolare in sicurezza — oltre che nel rispetto della legge — è essenziale conoscere le soglie, leggere con attenzione la segnaletica e adeguare sempre la velocità al contesto viario e alle condizioni ambientali descritte dalle norme richiamate .

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale