Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità in Italia?
Sanzioni per eccesso di velocità in Italia: importi, punti patente e sospensione secondo Art. 142 CdS, fasce, maggiorazioni notturne e reiterazione biennale.
Le sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità in Italia seguono una logica di progressività: all’aumentare dell’eccesso rispetto al limite imposto, crescono gli importi delle sanzioni pecuniarie, si attivano misure accessorie come la sospensione della patente e si applicano decurtazioni di punti. Il riferimento normativo di base è l’Art. 142 del Codice della Strada, che disciplina limiti, modalità di accertamento e conseguenze, con specifiche previsioni per casi particolari (ad esempio condotte notturne o veicoli pesanti) e con effetti aggravati in caso di reiterazione biennale delle violazioni più gravi .
Introduzione alle sanzioni sui limiti di velocità
Il sistema sanzionatorio previsto dall’Art. 142 è strutturato in quattro fasce principali in funzione dell’entità dell’eccesso di velocità: fino a 10 km/h oltre il limite; oltre 10 e fino a 40 km/h; oltre 40 e fino a 60 km/h; oltre 60 km/h. A ogni fascia corrispondono sanzioni pecuniarie crescenti e, nei casi più seri, sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente, oltre alla decurtazione di punti ai sensi dell’Art. 126-bis. Il legislatore individua inoltre maggiorazioni specifiche per violazioni commesse nelle ore notturne (22–7), oltre a regole particolari per determinate categorie di veicoli e conducenti .
È importante sottolineare che l’Art. 142 prevede la possibilità per gli enti proprietari della strada di modulare i limiti, con l’obbligo di segnalazione e di aggiornamento al venir meno delle cause che hanno giustificato limiti diversi. In condizioni meteorologiche avverse, come in caso di precipitazioni, sono fissate riduzioni dei limiti massimi su alcune tipologie di strade (ad esempio 110 km/h in autostrada e 90 km/h su extraurbane principali), precisando che il quadro sanzionatorio resta ancorato all’effettivo superamento dei limiti vigenti sul tratto al momento della condotta .
La disciplina tiene anche conto della strumentazione tecnica di accertamento. L’Art. 142 demanda a decreti ministeriali le modalità di impiego dei dispositivi di rilevazione e consente l’accertamento anche con strumenti e sistemi di controllo a distanza, nel rispetto della cornice normativa. Pur non entrando qui nel dettaglio tecnico dell’utilizzo dei dispositivi, va evidenziato che la corretta installazione e il rispetto delle modalità operative sono espressamente richiamati dalla norma come presupposti per la validità dell’accertamento .
Infine, la norma contempla casi speciali. Quando più violazioni di velocità (rientranti nelle fasce dell’Art. 142, commi 7, 8, 9 o 9-bis) sono accertate nei confronti dello stesso veicolo, su tratti omogenei e nello stesso arco temporale di un’ora, si applica—se più favorevole al trasgressore—la sanzione per la violazione più grave aumentata di un terzo. Questa regola, introdotta di recente, mira a evitare cumuli sanzionatori eccessivi in un lasso di tempo ristretto, garantendo proporzionalità e coerenza del sistema .
Tipologie di infrazioni e relative sanzioni
Nella prima fascia rientrano i casi di superamento del limite di non oltre 10 km/h e il mancato rispetto dei limiti minimi di velocità. La sanzione amministrativa pecuniaria va da 42,00 a 173,00 euro. Sono previste maggiorazioni per le condotte commesse tra le 22 e le 7 e il raddoppio per alcune categorie di veicoli (come quelli elencati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l). Non è prevista decurtazione punti per questa fascia; la previsione della decurtazione punti interviene solo dalle fasce successive, come indicato dalla tabella dell’Art. 126-bis. I dettagli sugli importi notturni e le eventuali riduzioni per pagamento tempestivo sono esplicitati nella stessa norma .
Nella seconda fascia, quando l’eccesso è superiore a 10 km/h e non oltre 40 km/h, la sanzione va da 173,00 a 694,00 euro. In questa ipotesi, si applica la decurtazione di 3 punti patente ai sensi dell’Art. 126-bis. Anche qui la norma prevede una maggiorazione per violazioni commesse nella fascia oraria 22–7 e il possibile raddoppio per le categorie di veicoli richiamate. È disciplinata la riduzione per pagamento entro cinque giorni, come risultante dai prospetti di legge, mentre l’importo base resta inquadrato nel range fissato dal comma 8 dell’Art. 142 .
La terza fascia (oltre 40 e non oltre 60 km/h sopra il limite) segna il passaggio alle sanzioni accessorie più incisive. Oltre alla sanzione pecuniaria da 543,00 a 2.170,00 euro, la norma prevede la sospensione della patente da uno a tre mesi. Per questa fascia, la riduzione del 30% dell’importo non è consentita e si applicano le maggiorazioni notturne. La decurtazione prevista è di 6 punti, come da tabella dell’Art. 126-bis. Resta possibile, nei casi previsti, il pagamento immediato nelle mani dell’agente per conducenti con patenti professionali nell’esercizio dell’autotrasporto, secondo quanto richiamato dall’Art. 142 in relazione all’Art. 202, comma 2-bis .
Nella quarta fascia (oltre 60 km/h sopra il limite), l’apparato sanzionatorio raggiunge la massima severità amministrativa. L’importo pecuniario va da 845,00 a 3.382,00 euro; la riduzione del 30% non è ammessa; si applicano le maggiorazioni per violazioni notturne; e la sanzione accessoria è la sospensione della patente da sei a dodici mesi. La decurtazione punti è pari a 10. Come per la fascia precedente, è previsto il raddoppio delle sanzioni per le categorie di veicoli specifiche. Restano applicabili le previsioni operative sul pagamento per i conducenti professionali richiamate dalla norma .
| Fascia di eccesso | Sanzione pecuniaria (range) | Punti | Sospensione patente | Note |
| ≤ 10 km/h (o limiti minimi) | € 42,00 – € 173,00 | — | — | Maggiorazione 22–7; raddoppio per veicoli comma 3, lett. b), e), f), g), h), i), l |
| Oltre 10 e ≤ 40 km/h | € 173,00 – € 694,00 | 3 | — | Maggiorazione 22–7; raddoppio per veicoli comma 3, lett. b), e), f), g), h), i), l |
| Oltre 40 e ≤ 60 km/h | € 543,00 – € 2.170,00 | 6 | 1–3 mesi | Niente riduzione 30%; maggiorazione 22–7; raddoppio per veicoli comma 3, lett. b), e), f), g), h), i), l |
| Oltre 60 km/h | € 845,00 – € 3.382,00 | 10 | 6–12 mesi | Niente riduzione 30%; maggiorazione 22–7; raddoppio per veicoli comma 3, lett. b), e), f), g), h), i), l |
Per completezza, l’Art. 142 prevede il raddoppio delle sanzioni pecuniarie e accessorie quando le violazioni sono commesse alla guida di veicoli specifici (tra cui determinate categorie di veicoli pesanti e per trasporto), oltre a un raccordo normativo con l’Art. 179 quando l’eccesso supera il limite tarato del limitatore di velocità, con conseguente applicazione delle sanzioni ivi previste. Queste disposizioni rafforzano l’efficacia preventiva nelle filiere professionali, imponendo standard più rigorosi dove il rischio connesso alla velocità è maggiore .
- Fasce sanzionatorie graduate: quattro scaglioni collegati all’entità dell’eccesso .
- Maggiorazioni notturne: importi aumentati per violazioni 22–7, come specificato nelle schede dei commi 7, 8, 9 e 9-bis .
- Niente riduzione 30% per infrazioni oltre 40 km/h e oltre 60 km/h .
- Decurtazione punti secondo Art. 126-bis: 3, 6 e 10 punti per le tre fasce superiori .
Conseguenze a lungo termine
La reiterazione delle violazioni più gravi nel biennio comporta conseguenze rilevanti sulla patente. Se il titolare della patente incorre, entro due anni, in un’ulteriore violazione della fascia oltre 40 e fino a 60 km/h (comma 9), scatta una sospensione più lunga, da otto a diciotto mesi. Se, sempre entro due anni, commette un’ulteriore violazione della fascia oltre 60 km/h (comma 9-bis), la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente. Si tratta di misure pensate per contrastare condotte abituali di eccesso di velocità con impatto significativo sulla sicurezza stradale .
Va inoltre considerato il caso di più infrazioni rilevate in un arco temporale ristretto. Come anticipato, quando più violazioni della velocità sono accertate dallo stesso ente proprietario della strada nell’arco di un’ora, si applica—se più favorevole—la sanzione per la violazione più grave aumentata di un terzo. Questa regola opera da correttivo per evitare cumuli sproporzionati e assicurare un’applicazione delle sanzioni proporzionata al disvalore complessivo della condotta in un periodo limitato, salvaguardando al contempo la funzione deterrente della normativa .
Per i conducenti di veicoli rientranti nelle categorie soggette al limitatore di velocità, l’eventuale superamento del limite tarato del dispositivo comporta l’applicazione delle specifiche sanzioni di cui all’Art. 179, con collegamento diretto previsto dallo stesso Art. 142. Sono previste anche misure operative come l’accompagnamento del veicolo in officina per le verifiche di funzionalità del dispositivo. Queste previsioni rafforzano il controllo nel trasporto professionale, incidendo in modo strutturale sul comportamento di guida nel medio-lungo periodo .
Infine, in presenza di eventi lesivi, l’eccesso di velocità può assumere rilievo nel quadro sanzionatorio penale e nelle corrispondenti misure accessorie. L’Art. 222 del Codice della Strada richiama, per i casi di esito mortale, soglie di velocità che, se superate e concausative dell’evento, comportano pene severe e conseguenze incisive sulla titolarità della patente. Nello specifico, è contemplata la condotta di chi, in centro urbano, procede almeno al doppio del limite e comunque non sotto i 70 km/h, oppure su strade extraurbane supera di almeno 50 km/h il limite massimo, cagionando per colpa la morte di una persona; in tali ipotesi si applicano le sanzioni penali e le misure previste dalla norma richiamata .
- Reiterazione nel biennio: sospensione 8–18 mesi per nuova violazione del comma 9; revoca per nuova violazione del comma 9-bis .
- Più violazioni in un’ora: applicazione della più grave aumentata di un terzo se più favorevole al trasgressore .
- Veicoli con limitatore: sanzioni specifiche e verifiche tecniche ai sensi dell’Art. 179, come richiamato dall’Art. 142 .
- Eventi con esito mortale: quadro penal-amministrativo richiamato dall’Art. 222, con soglie di velocità e conseguenze dedicate .
In conclusione, il mancato rispetto dei limiti di velocità in Italia è sanzionato con un sistema coerente e graduato, che integra sanzioni pecuniarie, decurtazioni punti e misure accessorie sulla patente in funzione della gravità dell’eccesso. Le norme tengono conto del contesto (fascia oraria, tipologia di veicolo, condizioni della strada) e intervengono con ulteriori strumenti in caso di recidiva, a tutela della sicurezza collettiva. Per un’applicazione corretta, è fondamentale riferirsi ai commi pertinenti dell’Art. 142 e, per la decurtazione punti, all’Art. 126-bis, oltre alle norme collegate richiamate dalla stessa disposizione .
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.