Quali sono le sanzioni per uso del telefono alla guida e quando scatta la sospensione?
Guida alle sanzioni per uso del telefono alla guida, sospensione della patente e dispositivi consentiti secondo il Codice della Strada
L’uso del telefono alla guida è una delle condotte più diffuse e pericolose per la sicurezza stradale, perché distrae il conducente proprio nel momento in cui dovrebbe mantenere la massima attenzione alla strada, ai veicoli che lo precedono e ai pedoni. Il Codice della Strada disciplina in modo specifico l’uso di determinati apparecchi durante la marcia, prevedendo sanzioni pecuniarie, decurtazione di punti e, in alcuni casi, la sospensione della patente. In questo articolo analizziamo cosa si intende per uso di apparecchi durante la guida, quali sono le sanzioni previste, quando può scattare la sospensione e quali strumenti sono invece consentiti, basandoci esclusivamente sulle norme del Codice della Strada.
Cosa si intende per uso di apparecchi durante la guida
Nel Codice della Strada, la disciplina sull’uso del telefono e di altri dispositivi durante la marcia è contenuta nell’articolo 173, che riguarda l’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. Il testo di legge stabilisce che il conducente non può utilizzare durante la marcia apparecchi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante o che comunque possano ridurre la sua attenzione alla guida. L’uso del telefono cellulare rientra in questa categoria, in quanto l’atto di tenere il dispositivo in mano, comporre numeri, leggere o scrivere messaggi implica una distrazione sia manuale sia visiva e cognitiva, in contrasto con il dovere generale di garantire la sicurezza della circolazione sancito dall’art. 140 del Codice della Strada, che impone a tutti gli utenti di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
Quando si parla di “uso di apparecchi durante la guida” non si fa riferimento solo al telefono cellulare in senso stretto, ma più in generale a tutti quei dispositivi che richiedono un’interazione manuale o visiva non compatibile con il controllo sicuro del veicolo. L’articolo 173 del Codice della Strada, infatti, è formulato in modo da ricomprendere l’uso di apparecchi radiotelefonici e di altri dispositivi analoghi, proprio per evitare che l’evoluzione tecnologica renda la norma rapidamente superata. Il principio è che il conducente deve mantenere il pieno controllo del veicolo, con le mani libere per le manovre necessarie e con l’attenzione rivolta alla strada, nel rispetto del principio informatore della circolazione previsto dall’art. 140.
È importante sottolineare che il divieto opera “durante la marcia”, cioè mentre il veicolo è in movimento. Il Codice della Strada distingue infatti tra marcia, arresto, fermata e sosta: l’art. 157 definisce l’arresto come l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione, la fermata come sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima durata con conducente pronto a ripartire, e la sosta come sospensione protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente. L’uso del telefono è vietato quando il veicolo è in marcia; nelle situazioni di fermata o sosta, la valutazione pratica dipende dal fatto che il conducente sia effettivamente impegnato nella guida o meno, fermo restando che la norma è costruita per prevenire distrazioni mentre il veicolo è condotto sulla strada.
Il collegamento tra uso di apparecchi e sicurezza stradale emerge anche dal fatto che il Codice della Strada, all’art. 14, attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, mentre all’art. 140 impone agli utenti un comportamento tale da non costituire pericolo. L’uso improprio del telefono alla guida contrasta con questi principi generali, perché aumenta il rischio di incidenti, tamponamenti e mancato rispetto della segnaletica. Per questo l’art. 173, pur focalizzandosi sugli apparecchi, si inserisce in un quadro più ampio di obblighi di prudenza, attenzione e diligenza richiesti a chiunque si ponga alla guida di un veicolo.
Sanzioni pecuniarie e punti per l’uso del telefono
L’articolo 173 del Codice della Strada prevede specifiche sanzioni amministrative per chi utilizza apparecchi vietati durante la guida. La violazione del divieto di usare il telefono cellulare o altri dispositivi analoghi durante la marcia comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria, cioè una multa, la cui misura è espressamente indicata nel testo dell’articolo 173. Poiché in questa sede possiamo basarci esclusivamente sui contenuti disponibili della knowledge base, non è possibile riportare l’esatto importo aggiornato delle sanzioni se non integralmente presente nel documento di riferimento; di conseguenza, non indicheremo cifre specifiche non rinvenibili nel testo normativo accessibile.
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’articolo 173 prevede anche conseguenze sul piano della patente di guida, in particolare la decurtazione di punti. Il sistema della patente a punti è disciplinato dall’art. 126-bis del Codice della Strada (non riportato nei documenti attualmente visibili in questa ricerca), ma l’art. 173 individua la violazione come una di quelle condotte che comportano la perdita di un certo numero di punti dalla patente. Non potendo accedere al dettaglio numerico dei punti previsti per questa specifica infrazione all’interno della knowledge base consultata, possiamo solo affermare, in modo aderente al Codice, che l’uso del telefono alla guida rientra tra le violazioni che incidono sul punteggio della patente, senza quantificarne l’entità.
È utile ricordare che le sanzioni amministrative pecuniarie, in generale, non si trasmettono agli eredi: l’art. 199 del Codice della Strada stabilisce infatti che l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasferisce in caso di morte del trasgressore. Questo principio vale anche per le multe derivanti dall’uso del telefono alla guida: se il trasgressore decede, l’obbligo di pagamento della sanzione non grava sui suoi eredi. Si tratta di un aspetto che non incide direttamente sulla condotta alla guida, ma che completa il quadro giuridico delle conseguenze economiche delle violazioni.
Un altro elemento da considerare è che, in presenza di più violazioni, possono cumularsi diverse sanzioni. Ad esempio, se l’uso del telefono alla guida determina una condotta che integra anche altre infrazioni (come il mancato rispetto della distanza di sicurezza o dei limiti di velocità), ciascuna violazione sarà sanzionata secondo il proprio articolo di riferimento. In caso di incidente con danni alle persone, inoltre, possono trovare applicazione le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 222 del Codice della Strada, che consente al giudice di disporre la sospensione o la revoca della patente quando da una violazione derivino lesioni personali o omicidio colposo. In questo senso, l’uso del telefono alla guida può costituire il comportamento alla base di violazioni più gravi, con un aggravio significativo delle conseguenze.
Quando scatta la sospensione della patente
Per comprendere quando l’uso del telefono alla guida può comportare la sospensione della patente, occorre distinguere tra la disciplina specifica dell’art. 173 e il sistema generale delle sanzioni accessorie previsto dal Codice della Strada. L’articolo 173, oltre alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione di punti, prevede che, in determinate condizioni (ad esempio in caso di recidiva entro un certo periodo di tempo), possa essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Tuttavia, poiché nella knowledge base consultata non è disponibile il testo completo dell’art. 173 con l’indicazione puntuale delle ipotesi e dei periodi di sospensione, non è possibile riportare in modo fedele i dettagli numerici o temporali di tali previsioni. Possiamo solo affermare, in termini generali, che la norma contempla la possibilità della sospensione in presenza di violazioni reiterate.
Il meccanismo concreto di applicazione della sospensione è disciplinato dall’articolo 218 del Codice della Strada, che regola la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Quando una disposizione del Codice prevede la sospensione per un periodo determinato, l’agente accertatore ritira la patente al momento della contestazione e la invia alla Prefettura competente, che emana l’ordinanza di sospensione indicando la durata, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma violata. Il prefetto valuta l’entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare, elementi che possono incidere sulla durata effettiva della sospensione.
Un ulteriore profilo riguarda i casi in cui dall’uso del telefono alla guida derivi un incidente con danni alle persone. In tali situazioni, oltre alla violazione dell’art. 173, può configurarsi l’applicazione dell’art. 222, che prevede la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi in caso di lesioni personali colpose, fino a due anni per lesioni gravi o gravissime e fino a quattro anni in caso di omicidio colposo. In presenza di reati come l’omicidio stradale o le lesioni personali stradali gravi o gravissime, la stessa norma prevede la revoca della patente. In questi casi, l’uso del telefono alla guida può essere la condotta che integra la violazione alla base del reato, con conseguenze molto più pesanti rispetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 173.
Va ricordato, infine, che per i conducenti minorenni si applica una disciplina particolare: l’art. 219-bis stabilisce l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni, prevedendo in loro luogo la revisione della patente ai sensi dell’art. 128. Ciò significa che, se un minorenne commette una violazione del Codice della Strada da cui deriverebbe normalmente la sospensione della patente (come potrebbe accadere in caso di uso del telefono alla guida con conseguenze gravi), non si applica direttamente la sospensione, ma viene disposta la revisione dell’idoneità alla guida, con visita medica o esame di idoneità tecnica.
Strumenti ammessi: vivavoce e dispositivi consentiti
L’articolo 173 del Codice della Strada, pur vietando l’uso di apparecchi che distolgono le mani dal volante o l’attenzione dalla strada, ammette l’utilizzo di determinati dispositivi che consentono al conducente di mantenere il controllo del veicolo. In particolare, la norma consente l’uso di apparecchi che non richiedono l’impiego delle mani durante la marcia, come i sistemi vivavoce o altri dispositivi che permettono di conversare senza dover tenere il telefono in mano. La ratio è quella di conciliare l’esigenza di comunicare con la priorità assoluta della sicurezza stradale: il conducente deve poter mantenere entrambe le mani libere per le manovre e l’attenzione concentrata sulla guida, in linea con il principio generale dell’art. 140.
È importante sottolineare che, anche quando si utilizzano dispositivi ammessi, il conducente resta comunque tenuto a un comportamento prudente e diligente. Se l’uso del vivavoce o di altri sistemi, pur formalmente consentiti, dovesse determinare una distrazione tale da causare una violazione di altre norme (ad esempio mancato rispetto della segnaletica, sorpassi azzardati o mancata osservanza delle distanze di sicurezza), il conducente potrebbe comunque essere sanzionato in base agli articoli pertinenti. In caso di incidente con danni alle persone, troverebbero applicazione le disposizioni dell’art. 222 sulle sanzioni accessorie all’accertamento di reati, con possibile sospensione o revoca della patente.
Il Codice della Strada non elenca in modo dettagliato tutte le tipologie di dispositivi tecnologici oggi disponibili, ma imposta un criterio generale: sono ammessi gli strumenti che non comportano l’allontanamento delle mani dal volante e non riducono in modo significativo l’attenzione alla guida. Questo approccio consente di applicare la norma anche a tecnologie che non erano diffuse al momento della sua introduzione, purché si valuti se il loro uso sia compatibile con il mantenimento del controllo del veicolo. In mancanza di un elenco tassativo nella knowledge base consultata, non è possibile classificare singolarmente ogni categoria di dispositivo; ci si deve attenere al principio generale espresso dall’art. 173.
In conclusione, l’uso del telefono alla guida è consentito solo se avviene tramite strumenti che rispettano i requisiti fissati dall’art. 173 del Codice della Strada, cioè senza impegnare le mani e senza compromettere l’attenzione alla guida. Qualsiasi utilizzo che si discosti da questi criteri espone il conducente a sanzioni pecuniarie, alla decurtazione di punti e, in determinate condizioni, alla sospensione della patente, oltre a possibili conseguenze più gravi in caso di incidente con danni alle persone. Dove la knowledge base non riporta integralmente il testo normativo, non è possibile indicare importi, durate o casistiche di dettaglio ulteriori rispetto a quelle espressamente desumibili dalle norme disponibili; per ogni valutazione puntuale è quindi necessario fare riferimento al testo completo e aggiornato dell’articolo 173 del Codice della Strada.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.