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Quando è obbligatorio usare le luci anabbaglianti?

Obblighi, regole e sanzioni sull’uso delle luci anabbaglianti secondo il Codice della Strada italiano

Uso corretto delle luci del veicolo: quando accendere anabbaglianti, abbaglianti e fendinebbia
diEzio Notte

La corretta gestione delle luci del veicolo è uno degli aspetti più importanti per la sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso quando è obbligatorio usare le luci anabbaglianti, come vanno utilizzati gli abbaglianti, le luci di posizione e i fendinebbia, e quali sono le conseguenze in caso di uso scorretto o mancato uso dei dispositivi di illuminazione.

Tipologie di luci previste dal Codice della Strada

Il Codice della Strada distingue diverse tipologie di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva installati sui veicoli a motore e sui rimorchi. L’uso di questi dispositivi è regolato in modo specifico dall’articolo 153 del Codice della Strada, che disciplina l’impiego delle luci durante la marcia in relazione alle condizioni di visibilità e al tipo di strada. In generale, il veicolo è dotato di luci di posizione, proiettori anabbaglianti, proiettori di profondità (abbaglianti), luci targa e, se previsti, proiettori fendinebbia anteriori e luci di ingombro. Ciascuna di queste luci ha una funzione specifica, pensata per rendere il veicolo visibile e per illuminare correttamente la strada senza creare pericolo o disturbo agli altri utenti.

Le luci di posizione servono principalmente a rendere visibile il veicolo, sia anteriormente sia posteriormente, e sono sempre abbinate alle luci della targa e, quando prescritte, alle luci di ingombro. L’articolo 153 del Codice della Strada prevede che queste luci siano accese in determinate fasce orarie e situazioni di scarsa visibilità, costituendo la base minima di illuminazione che il veicolo deve garantire. A queste luci si aggiungono, per i veicoli a motore, i proiettori anabbaglianti, che hanno la funzione di illuminare la carreggiata davanti al veicolo senza abbagliare chi procede in senso opposto o chi precede.

I proiettori di profondità, comunemente chiamati abbaglianti, sono invece destinati a illuminare la strada a grande distanza, ma il loro uso è limitato a specifiche condizioni, in particolare fuori dai centri abitati e solo quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente, come indicato dall’articolo 153 del Codice della Strada. Il Codice prevede anche la possibilità di utilizzare proiettori fendinebbia anteriori in alternativa agli anabbaglianti e agli abbaglianti in particolari condizioni atmosferiche, come nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto o pioggia intensa, sempre nel rispetto delle regole generali sulla visibilità e sulla sicurezza.

Accanto alle luci principali, il Codice disciplina anche altri dispositivi di segnalazione visiva, come le luci di emergenza e i dispositivi retroriflettenti, che entrano in gioco soprattutto quando il veicolo è fermo sulla carreggiata o in situazioni di emergenza. L’articolo 162 del Codice della Strada regola, ad esempio, la segnalazione del veicolo fermo, imponendo l’uso del segnale mobile di pericolo (triangolo) e di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il conducente che opera sulla strada. Questi obblighi si affiancano a quelli relativi alle luci del veicolo, contribuendo a garantire che il mezzo sia sempre adeguatamente visibile agli altri utenti.

È importante ricordare che i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva rientrano tra gli equipaggiamenti obbligatori dei veicoli e devono essere mantenuti in efficienza. Il Codice prevede, in generale, che i veicoli siano sottoposti a controlli e revisioni periodiche per verificare il corretto funzionamento dei dispositivi che incidono sulla sicurezza, tra cui rientrano anche le luci. In questo quadro, il rispetto delle norme sull’uso delle luci non è solo un adempimento formale, ma un elemento essenziale per ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse.

Quando è obbligatorio usare le luci anabbaglianti

L’obbligo di utilizzare le luci anabbaglianti è disciplinato in modo puntuale dall’articolo 153 del Codice della Strada, che stabilisce le condizioni temporali e ambientali in cui questi proiettori devono essere accesi. La norma prevede che, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, durante la marcia dei veicoli a motore, debbano essere tenute accese le luci di posizione, le luci della targa, le eventuali luci di ingombro e, in aggiunta, i proiettori anabbaglianti. Questo obbligo vale per la circolazione su strada in generale e riguarda sia i veicoli che procedono in ambito urbano sia quelli che circolano fuori dai centri abitati, proprio perché in tali fasce orarie la visibilità naturale è ridotta.

Lo stesso articolo estende l’obbligo di uso delle luci anabbaglianti anche di giorno in una serie di situazioni specifiche. In particolare, è previsto che nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore, debbano essere accese le luci di posizione, le luci della targa, le eventuali luci di ingombro e, sui veicoli a motore, i proiettori anabbaglianti. Questo significa che, anche in pieno giorno, quando le condizioni atmosferiche o ambientali riducono la visibilità, l’uso degli anabbaglianti diventa obbligatorio per garantire che il veicolo sia ben visibile e che la carreggiata sia adeguatamente illuminata.

L’articolo 153 del Codice della Strada prevede inoltre che, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, debbano essere usati i proiettori anabbaglianti. Ciò riguarda, ad esempio, le soste momentanee in coda, ai semafori o in altre situazioni in cui il veicolo non procede ma è comunque inserito nel flusso del traffico. In questi casi, il Codice richiede che non si spengano le luci principali, proprio per mantenere costante la visibilità del veicolo e ridurre il rischio di tamponamenti o altri incidenti dovuti a una percezione ridotta della presenza del mezzo sulla carreggiata.

Una disciplina particolare è prevista per i veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi. Il comma 2 dell’articolo 153 del Codice della Strada stabilisce che, su questi veicoli, i proiettori anabbaglianti devono essere tenuti accesi di giorno in ogni caso e, nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, anche nei centri abitati, anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente. Questa previsione rafforza l’obbligo di illuminazione per i mezzi che svolgono un servizio particolarmente delicato, assicurando che siano sempre ben visibili e riconoscibili dagli altri utenti della strada, a tutela sia dei pazienti trasportati sia della sicurezza generale della circolazione.

Uso corretto di abbaglianti, luci di posizione e fendinebbia

L’uso dei proiettori di profondità, cioè gli abbaglianti, è regolato anch’esso dall’articolo 153 del Codice della Strada, che ne limita l’impiego a situazioni ben definite. La norma stabilisce che i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Questo significa che, in ambito urbano o in presenza di illuminazione pubblica adeguata, l’uso degli abbaglianti non è consentito, proprio per evitare il rischio di abbagliare gli altri conducenti e creare situazioni di pericolo. Inoltre, lo stesso articolo precisa che i proiettori di profondità non devono essere usati al di fuori dei casi previsti, richiamando così il conducente a un uso responsabile e conforme alla norma.

Le luci di posizione rappresentano il livello minimo di illuminazione che il veicolo deve garantire nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. L’articolo 153 del Codice della Strada prevede che, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, e anche di giorno in galleria, in caso di nebbia, neve, forte pioggia o altra scarsa visibilità, debbano essere tenute accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro, in aggiunta agli anabbaglianti. Le luci di posizione, quindi, non sostituiscono gli anabbaglianti durante la marcia, ma li affiancano, contribuendo a rendere il veicolo riconoscibile nella sua sagoma complessiva, sia anteriormente sia posteriormente.

Per quanto riguarda i proiettori fendinebbia anteriori, il Codice consente il loro utilizzo in alternativa agli anabbaglianti e agli abbaglianti in particolari condizioni atmosferiche. Il comma 2 dell’articolo 153 del Codice della Strada stabilisce che, di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto o pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti dai proiettori fendinebbia anteriori. Questa previsione riconosce la particolare efficacia dei fendinebbia in condizioni di visibilità ridotta vicino al suolo, ma ne limita l’uso a situazioni specifiche, evitando che vengano impiegati in modo improprio quando non necessari.

L’uso corretto di abbaglianti, luci di posizione e fendinebbia richiede quindi che il conducente adatti costantemente i dispositivi di illuminazione alle condizioni reali di visibilità e al contesto di circolazione. L’impiego degli abbaglianti deve essere interrotto quando si incrociano altri veicoli o quando si segue un veicolo a breve distanza, proprio per evitare l’abbagliamento; in tali casi, è necessario passare agli anabbaglianti, che restano il riferimento principale per la marcia notturna. I fendinebbia, invece, vanno riservati alle condizioni atmosferiche indicate dalla norma, evitando di utilizzarli in modo continuativo in assenza di nebbia o precipitazioni intense, per non creare disturbo visivo agli altri utenti e per non alterare inutilmente la percezione della strada.

Luci durante la sosta e la fermata in condizioni di scarsa visibilità

Quando si parla di fermata e sosta, il Codice della Strada distingue tra diverse situazioni, ma mantiene costante l’obiettivo di garantire che il veicolo sia sempre visibile e non costituisca un pericolo per gli altri utenti. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, precisando che la fermata è una sospensione temporanea della marcia di brevissima durata, mentre la sosta è una sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente. Sebbene la disciplina delle luci durante la sosta e la fermata sia collegata anche ad altre disposizioni, queste definizioni sono fondamentali per comprendere quando il veicolo è considerato in marcia e quando invece è fermo sulla carreggiata o nelle sue immediate vicinanze.

In caso di veicolo fermo sulla carreggiata fuori dei centri abitati, l’articolo 162 del Codice della Strada interviene imponendo specifici obblighi di segnalazione. La norma stabilisce che, quando i veicoli (esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli) sono fermi sulla carreggiata di notte e manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, e in ogni caso anche di giorno quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da chi sopraggiunge da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo (triangolo). Questo obbligo si affianca a quello di utilizzare le luci del veicolo quando funzionanti, in modo da rendere il mezzo visibile sia attraverso l’illuminazione propria sia tramite la segnalazione aggiuntiva.

Lo stesso articolo 162 del Codice della Strada prevede che, durante le operazioni di presegnalazione con il triangolo, debbano essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, come giubbotti o bretelle ad alta visibilità, per rendere visibile il soggetto che opera sulla strada. Inoltre, è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato tali dispositivi nei casi indicati dalla norma, anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Queste prescrizioni si integrano con l’uso delle luci del veicolo, costituendo un sistema complessivo di segnalazione che tutela sia chi è fermo sia chi sopraggiunge.

Per quanto riguarda la sosta e la fermata in condizioni di scarsa visibilità all’interno dei centri abitati, il Codice richiama comunque l’esigenza di non arrecare intralcio alla circolazione e di mantenere il veicolo in condizioni tali da essere percepito con sufficiente anticipo. L’articolo 157 del Codice della Strada stabilisce che, durante la fermata, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia, e che la fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione. In situazioni di visibilità ridotta, ciò implica un uso attento delle luci, in coerenza con le disposizioni generali dell’articolo 153 del Codice della Strada, per assicurare che il veicolo sia sempre chiaramente individuabile dagli altri utenti.

Sanzioni per uso scorretto o mancato uso delle luci

Il mancato rispetto delle norme relative all’uso delle luci anabbaglianti e degli altri dispositivi di illuminazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. L’articolo 153 del Codice della Strada disciplina in dettaglio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, prevedendo che i proiettori di profondità non debbano essere usati al di fuori dei casi consentiti e che gli anabbaglianti debbano essere tenuti accesi nelle situazioni indicate dalla norma. La violazione di queste disposizioni integra un illecito amministrativo, sanzionato con il pagamento di una somma di denaro e, nei casi previsti dal sistema complessivo del Codice, con eventuali sanzioni accessorie.

Le sanzioni amministrative accessorie collegate alle violazioni del Codice della Strada sono disciplinate in via generale dall’articolo 210 del Codice della Strada, che stabilisce che, quando una norma prevede che a una sanzione pecuniaria consegua una sanzione non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto secondo le modalità indicate. Le sanzioni accessorie possono riguardare obblighi di compiere o cessare determinate attività, il veicolo o i documenti di circolazione e la patente di guida. Nel caso delle violazioni relative all’uso delle luci, la disciplina specifica può prevedere, oltre alla sanzione pecuniaria, conseguenze ulteriori in relazione alla gravità del comportamento e al rischio creato per la sicurezza stradale.

Anche le violazioni connesse alla mancata segnalazione del veicolo fermo sono sanzionate. L’articolo 162 del Codice della Strada prevede l’obbligo di presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo e di utilizzare dispositivi retroriflettenti di protezione individuale nei casi indicati. La mancata osservanza di tali obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, proprio perché l’omissione di queste cautele aumenta in modo significativo il rischio di incidenti, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità o su strade extraurbane dove le velocità sono più elevate.

Nel complesso, il sistema sanzionatorio collegato all’uso scorretto o al mancato uso delle luci ha una chiara finalità preventiva: spingere i conducenti a utilizzare in modo corretto i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, adeguandoli alle condizioni di marcia e di visibilità. Il rispetto delle norme sugli anabbaglianti, sugli abbaglianti, sulle luci di posizione e sui fendinebbia non è solo un obbligo formale, ma un elemento essenziale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per questo motivo, è sempre opportuno verificare il corretto funzionamento delle luci del proprio veicolo e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice, consultando il testo ufficiale delle disposizioni richiamate per ogni ulteriore dettaglio applicativo.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.